Language of document : ECLI:EU:C:2003:591

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

ANTONIO TIZZANO

presentate il 23 ottobre 2003 (1)

Causa C-240/02

Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre)

Asociación Nacional de Empresas de Externalizacíon y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería

contro

Administración General del Estado

e

Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Supremo (Spagna)]

«Servizi postali – Direttiva 97/67/CE – Servizi riservati ai fornitori del servizio postale universale – Nozione di autoprestazione – Vaglia postali»





 Premessa

1.     Con ordinanza 16 maggio 2002 il Tribunal Supremo (Spagna) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, due quesiti pregiudiziali relativi all’interpretazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (in prosieguo: la «direttiva 97/67») (2). In particolare, il Tribunal Supremo desidera sapere: i) se, in determinate circostanze, il ventunesimo ‘considerando’ di tale direttiva consenta di escludere dal concetto di «autoprestazione» servizi postali effettuati personalmente dal mittente (o da un terzo esclusivamente in suo nome); e ii) se sia possibile includere i servizi di vaglia postale tra quelli riservati al fornitore del servizio postale universale.

 Quadro giuridico

 Le pertinenti disposizioni della direttiva 97/67/CE

2.     Come precisato al suo art. 1, la direttiva 97/67 fissa regole comuni concernenti, tra l’altro, «la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità» ed «i criteri che definiscono i servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale e le condizioni relative alla fornitura dei servizi non riservati».

3.     Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva, per «servizi postali» si intendono «i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, l’instradamento e la distribuzione degli invii postali». Al successivo n. 6 è poi precisato che per «invio postale» si intende «l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, dal fornitore del servizio universale. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale». Al n. 7 l’«invio di corrispondenza» è invece definito come «la comunicazione in forma scritta, su supporto materiale di qualunque natura, che sarà trasportato e consegnato all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro; libri, cataloghi, quotidiani e periodici non sono considerati invii di corrispondenza».

4.     Le regole relative all’«armonizzazione dei servizi che possono essere riservati» ai fornitori del servizio universale sono stabilite all’art. 7 della direttiva. Il n. 1 di tale articolo, nella versione vigente al momento dell’introduzione dei ricorsi all’origine del giudizio principale, prevedeva in particolare che, «[n]ella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, i servizi che [potevano] essere riservati da ciascuno Stato membro al fornitore o ai fornitori del servizio universale [erano] la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna, tramite consegna espressa o no, il cui prezzo [fosse] inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida ove questa [esistesse], a condizione che il peso di detti oggetti [fosse] inferiore a 350 grammi. Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, [potevano] essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso e al prezzo». Il n. 2 aggiungeva poi che, sempre nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, «la posta transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza [potevano] continuare ad essere riservate nei limiti di prezzo e di peso stabiliti al paragrafo 1». Il n. 4 prevedeva infine che lo «scambio di documenti non [poteva] essere riservato».

5.     Con riferimento ai servizi riservabili, è importante ricordare anche il ventunesimo ‘considerando’ della direttiva, cui è fatto espressamente riferimento nel primo quesito pregiudiziale. In esso, dopo aver indicato che «i nuovi servizi (distinti dai servizi tradizionali) e lo scambio di documenti non fanno parte del servizio universale e che non vi è quindi ragione per riservarli ai prestatori del servizio universale», si aggiunge – per quanto qui interessa – che «quanto detto vale anche per l’autoprestazione (cioè la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza, oppure l’assunzione del compito di effettuare la raccolta e l’inoltro di tali oggetti da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome di questa persona), che non rientra nella categoria dei servizi».

 La normativa spagnola

6.     La direttiva 97/67 è stata trasposta nell’ordinamento spagnolo attraverso la legge n. 24/1998 del 13 luglio 1998, relativa al servizio postale universale ed alla liberalizzazione dei servizi postali (in prosieguo: la «legge 24/1998»). Alle disposizioni generali di tale legge è stata successivamente data attuazione con il regio decreto n. 1829/1999 del 3 dicembre 1999, recante approvazione del regolamento diretto a disciplinare i servizi postali (in prosieguo: il «regolamento di attuazione»).

7.     Ai presenti fini, vanno in particolare richiamate le disposizioni dei suddetti atti normativi relative all’«autoprestazione» ed ai «vaglia postali».

8.     Con riferimento al primo aspetto, l’art. 2, n. 2, della legge precisa che «[s]i intende sussistere un regime di autoprestazione qualora il mittente e il destinatario degli invii di corrispondenza siano la stessa persona fisica o giuridica e questa effettui il servizio autonomamente o avvalendosi di un soggetto che operi, in esclusiva, per suo conto utilizzando mezzi distinti da quelli dell’operatore incaricato della prestazione del servizio postale universale. In nessun caso, mediante l’autoprestazione, potranno essere perturbati i servizi riservati» al fornitore del servizio postale universale (la Entitad Publica Empresarial Correos y Telégrafos; in prosieguo: «Correos»). A tal riguardo, l’art. 2, n. 2, del regolamento di attuazione dispone poi più in dettaglio quanto segue:

«Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i servizi effettuati in regime di autoprestazione.

Si intende sussistere un regime di autoprestazione qualora il mittente e il destinatario degli invii di corrispondenza siano la stessa persona fisica o giuridica e questa effettui il servizio autonomamente o avvalendosi di un soggetto che operi, in esclusiva, per suo conto, utilizzando mezzi distinti da quelli dell’operatore incaricato della prestazione del servizio postale universale.

Conformemente alle disposizioni del comma precedente, si ritiene che il mittente e il destinatario degli invii siano la stessa persona fisica o giuridica quando fra tali soggetti sussista un rapporto di lavoro o qualora essi operino in nome e per conto della persona fisica o giuridica che effettua l’autoprestazione.

Così pure, affinché il mittente e il destinatario vengano ritenuti un’unica persona fisica o giuridica sarà necessario che il trasporto e la distribuzione degli invii siano posti in essere esclusivamente tra i diversi centri, filiali, residenze o sedi principali di cui disponga la persona fisica o giuridica che effettua l’autoprestazione e la distribuzione venga effettuata esclusivamente all’interno dello spazio fisico dei menzionati luoghi.

Non si deve ritenere regime di autoprestazione la realizzazione di servizi postali a favore di terzi, effettuati da persone fisiche o giuridiche, come conseguenza dello sviluppo della loro attività commerciale o imprenditoriale.

Quando l’autoprestazione venga effettuata mediante il sistema dei sacchi postali o con analoghe procedure, essa non può includere invii che rientrano nell’ambito riservato all’operatore incaricato della prestazione del servizio postale universale.

In nessun caso, mediante tale regime, potranno essere perturbati i servizi riservati all’operatore incaricato della prestazione del servizio postale».

9.     Quanto al secondo aspetto, occorre segnalare che all’art. 18 della legge il servizio di vaglia è menzionato tra quelli riservati al fornitore del servizio universale. A tal riguardo, l’art. 53, n. 1, del regolamento di attuazione precisa che «il servizio di vaglia, la cui fornitura è riservata in via esclusiva all’operatore incaricato della fornitura del servizio universale, è quello con cui si ordinano pagamenti a favore di persone fisiche o giuridiche per conto e incarico di altri, mediante la rete postale pubblica».

 Fatti e procedura

10.   Le ricorrenti nella controversia pendente dinanzi al Tribunal Supremo sono due associazioni di operatori privati attivi nel settore dei servizi postali, la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (in prosieguo: «Asempre») e la Asociación Nacional de Empresas de Externalizacíon y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería. Con due distinti ricorsi (successivamente riuniti) tali associazioni hanno impugnato dinanzi al Tribunal Supremo diverse disposizioni del regolamento di attuazione, tra le quali – per quanto qui interessa – quelle di cui agli artt. 2, n. 2, e 53, n. 1.

11.   Queste ultime disposizioni, secondo le ricorrenti, sarebbero illegittime per violazione del ventunesimo ‘considerando’ e dell’art. 7 della direttiva 97/67, in quanto definirebbero in maniera eccessivamente ampia il monopolio legale riconosciuto a Correos. Da un lato, infatti, verrebbero incluse in tale monopolio determinate attività o modalità di prestazione di servizi postali che rientrerebbero nella nozione di autoprestazione di cui al ventunesimo ‘considerando’ della direttiva e che quindi, ai sensi di detta disposizione, non potrebbero essere riservate al fornitore del servizio universale. Dall’altro, verrebbe incluso nel monopolio il servizio di vaglia postale, nonostante esso non sia menzionato tra quelli che ai sensi dell’art. 7 della direttiva possono essere riservati al fornitore del servizio universale.

12.   Confrontato con tali questioni, il giudice del rinvio ha ritenuto che sussistessero ragionevoli dubbi sull’interpretazione da dare alle menzionate norme comunitarie e, in concreto, sulla possibilità per le autorità nazionali di includere determinati servizi postali fra quelli riservati all’operatore incaricato di fornire il servizio postale universale. Per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente, tale giudice ha dunque ritenuto necessario chiedere in via pregiudiziale alla Corte di giustizia:

«1)      Se l’interpretazione del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva comunitaria 97/67/CE consenta di escludere dal concetto di “autoprestazione” servizi postali effettuati personalmente dal mittente (o da un terzo esclusivamente in suo nome) quando il destinatario non sia questa stessa persona, quando detti servizi siano conseguenza della sua attività commerciale, siano effettuati mediante il sistema dei sacchi postali o altre analoghe procedure, o quando l’autoprestazione perturbi i servizi riservati agli operatori del servizio universale.

2)      Se sia possibile includere i servizi di vaglia postale tra quelli riservati all’operatore del servizio postale universale».

13.   Nel giudizio così instauratosi dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte il Regno di Spagna, il Regno del Belgio e la Commissione. Il Regno di Spagna, la Commissione e Asempre hanno inoltre partecipato all’udienza tenutasi il 26 giugno 2003.

 Analisi giuridica

 Sul primo quesito

 Argomenti delle parti

14.   Con riferimento al primo quesito, il governo spagnolo comincia con l’osservare che la nozione di autoprestazione figura esclusivamente al ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/67, senza trovare alcun riscontro nel testo della medesima. In base ad una consolidata giurisprudenza, tale nozione sarebbe dunque priva di valore giuridico e non potrebbe creare obblighi nei confronti degli Stati membri.

15.   In ogni caso, secondo quel governo, non sussisterebbe alcuna contraddizione tra il ventunesimo ‘considerando’ della direttiva e l’art. 2, n. 2, del regolamento di attuazione, in quanto dette disposizioni avrebbero oggetto e finalità differenti. Esso sottolinea infatti che, mentre il ventunesimo ‘considerando’ della direttiva fornisce un elenco dei servizi che non fanno parte del servizio universale, l’art. 2, n. 2, del regolamento di attuazione si limita a definire il campo di applicazione dello stesso regolamento, precisando i servizi che ne restano esclusi.

16.   Il governo spagnolo sostiene inoltre che, a ben vedere, la definizione di autoprestazione di cui all’art. 2, n. 2, del regolamento non differisce da quella del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva, visto che entrambe le disposizioni considerano in sostanza come destinatari dei servizi di autoprestazione le stesse persone (fisiche o giuridiche) che sono all’origine della corrispondenza.

17.   Il governo belga, la Commissione e Asempre ritengono invece che la normativa spagnola sia in contrasto con la direttiva 97/67.

18.   Al riguardo, il governo belga osserva anzitutto che il fatto di occuparsi in prima persona della propria corrispondenza non dà luogo ad un servizio postale. Per questo motivo, secondo quel governo, l’autoprestazione non rientrerebbe tra i servizi che, ai sensi dell’art. 7 della direttiva, possono essere riservati al prestatore del servizio universale.

19.   Il governo belga sottolinea poi che il ventunesimo ‘considerando’ della direttiva stabilisce che si ha autoprestazione qualora il mittente fornisca in prima persona i servizi postali (ovvero li affidi a un terzo che opera esclusivamente in suo nome), senza chiedere – come fa invece la normativa spagnola – che lo stesso mittente sia anche il destinatario della corrispondenza. Ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva, continua quel governo, sarebbe inoltre indifferente il fatto che l’autoprestazione sia legata all’attività commerciale del mittente (a condizione ovviamente che essa riguardi suoi invii di corrispondenza), che avvenga attraverso il sistema dei sacchi postali o analoghe procedure, ovvero che possa perturbare i servizi riservati al prestatore del servizio universale.

20.   Per parte sua, la Commissione ritiene che il ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/67 debba essere utilizzato per l’interpretazione dell’art. 7 della stessa, in modo da leggere quest’ultima disposizione nel senso che i servizi di autoprestazione, quali definiti dal ventunesimo ‘considerando’, non possono essere riservati al prestatore del servizio universale.

21.   Ciò chiarito, la Commissione osserva che, ai fini della qualificazione di un’attività come autoprestazione, la normativa spagnola pone quattro condizioni non previste dal ventunesimo ‘considerando’ della direttiva, accogliendo così una nozione di autoprestazione più restrittiva di quella stabilita da detta disposizione. In particolare, la Commissione sottolinea che il ventunesimo ‘considerando’ della direttiva:

–      non prevede la condizione relativa all’identità del mittente e del destinatario della corrispondenza, ma richiede solo che il mittente od un suo mandatario esclusivo assicuri la distribuzione della corrispondenza (nel qual caso non si avrebbe neppure la prestazione di un «servizio»);

–      non richiede che l’autoprestazione venga effettuata «utilizzando mezzi distinti da quelli dell’operatore incaricato del servizio universale» (ciò che sarebbe peraltro contrario al principio dell’accesso senza discriminazioni al servizio postale universale sancito dall’art. 5 della direttiva);

–      non esclude alcuna modalità per effettuare l’autoprestazione e, in particolare, non prevede che, «quando l’autoprestazione venga effettuata mediante il sistema dei sacchi postali o con analoghe procedure, [essa] non può includere invii che rientrano nell’ambito riservato all’operatore incaricato della prestazione del servizio postale universale»;

–      non tiene conto dell’effetto che l’autoprestazione può avere sulla fornitura del servizio universale e non la subordina alla condizione che non siano «perturbati i servizi riservati all’operatore incaricato della prestazione del servizio universale».

22.   Asempre, infine, sottolinea che fin dagli anni ‘60 i servizi postali, anche quelli di base, sono completamente liberalizzati all’interno delle città, sicché il monopolio di Correos riguarda solo i servizi postali extraurbani. L’abbassamento dei prezzi dei servizi urbani aperti alla concorrenza ha quindi indotto numerosi utenti a trasportare autonomamente la propria corrispondenza fino alla città di destinazione (realizzando una forma di «autoprestazione») e ad affidarla poi ad uno degli operatori postali attivi in tale città. In altre parole, molti utenti hanno scelto di evitare i servizi extraurbani di Correos, facendosi carico personalmente di una parte dell’attività di trasporto della corrispondenza, al fine di approfittare dei prezzi più economici dei servizi urbani.

23.   In tale quadro, secondo Asempre, il legislatore spagnolo avrebbe adottato le disposizioni controverse proprio al fine di ridurre la possibilità per gli utenti di scegliere tra servizio urbano ed extraurbano, inducendoli ad avvalersi dei servizi offerti in regime di monopolio da Correos. A tal fine, la possibilità di ricorrere all’autoprestazione è stata illegittimamente subordinata ad una serie di condizioni non previste dal ventunesimo ‘considerando’ della direttiva.

 Valutazione

24.   Con il quesito in esame, che fa chiaramente riferimento agli ultimi tre commi dell’art. 2, n. 2, del regolamento di attuazione, il giudice nazionale vuole in sostanza sapere se il ventunesimo ‘considerando’ della direttiva comunitaria 97/67 consenta di escludere dalla nozione di «autoprestazione» la raccolta, lo smistamento, l’instradamento o la distribuzione di invii di corrispondenza da parte del mittente (o di un terzo che agisce esclusivamente in suo nome), qualora:

a)        dette operazioni siano conseguenza dell’attività commerciale del mittente, il quale non sia allo stesso tempo anche destinatario degli invii (3);

b)        le operazioni in questione siano realizzate mediante il sistema dei sacchi postali o altre analoghe procedure, cioè – per quanto è dato capire – mediante procedure che consentano di trattare simultaneamente un grande numero di invii;

c)        lo svolgimento di tali operazioni da parte del mittente (o di un terzo che agisce esclusivamente in suo nome) perturbi la prestazione dei servizi riservati agli operatori incaricati di fornire il servizio universale.

25.   Nel porre tale quesito, il giudice a quo sembra partire dall’idea che le attività rientranti nella nozione di «autoprestazione» di cui all’art. 2, n. 2, del regolamento di attuazione siano sottratte al monopolio legale riconosciuto al prestatore del servizio universale (e non semplicemente fatte uscire del campo di applicazione di detto regolamento, come sostenuto dal governo spagnolo). Secondo tale giudice, quindi, escludendo che nei tre casi sopraindicati la raccolta, lo smistamento, l’instradamento o la distribuzione di invii di corrispondenza da parte del mittente (o di un terzo che agisce esclusivamente in suo nome) rientrino nella nozione di «autoprestazione», il legislatore nazionale potrebbe aver indirettamente ampliato l’ambito del monopolio postale al di là di quanto consentito dalla direttiva, in particolare dal suo ventunesimo ‘considerando’. Nell’ordinanza di rinvio è in effetti chiarito che la rilevanza del quesito pregiudiziale risiede nel «fatto che, tramite detta esclusione, taluni servizi postali che costituiscono autoprestazione ai sensi della direttiva potrebbero essere inclusi tra i servizi riservati all’operatore del servizio universale» (4).

26.   Ciò precisato, e venendo all’analisi del quesito, devo subito chiarire che, se è vero che la nozione di autoprestazione figura esclusivamente al ventunesimo ‘considerando’ della direttiva, di tale nozione – come hanno giustamente osservato il governo belga e la Commissione – occorre nondimeno tenere conto nell’interpretazione dell’art. 7 della direttiva, relativo all’«armonizzazione dei servizi che possono essere riservati» al fornitore del servizio universale (5).

27.   Il ventunesimo ‘considerando’ precisa infatti che non vi è ragione di includere l’«autoprestazione» tra i servizi che, ai sensi dell’art. 7, possono essere riservati al fornitore del servizio universale, in quanto essa «non rientra nella categoria dei servizi» o, detto altrimenti, non comporta una prestazione di servizi. Letto alla luce del ventunesimo ‘considerando’, l’art. 7 della direttiva riconosce dunque che le operazioni di raccolta, di smistamento, d’instradamento o di distribuzione degli invii possono liberamente essere svolte in regime di «autoprestazione» e che, di conseguenza, gli Stati membri non possono imporre alle persone che sono all’origine della corrispondenza di far svolgere tali attività al fornitore del servizio universale, poiché in tal caso si avrebbe un’ingiustificata estensione del monopolio legale concesso a quest’ultimo.

28.   Così stando le cose, non posso che convenire con la Commissione, con il governo belga e con Asempre sul fatto che uno Stato membro non può accogliere una nozione di «autoprestazione» più restrittiva di quella del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva e non può subordinare la possibilità di svolgere determinate attività postali in regime di «autoprestazione» a condizioni non previste da tale disposizione.

29.   Posto dunque che il ventunesimo ‘considerando’ definisce l’«autoprestazione» come «la prestazione di servizi postali [rectius: lo svolgimento di attività postali] da parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza, oppure l’assunzione del compito di effettuare la raccolta e l’inoltro di tali oggetti da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome di questa persona», mi sembra evidente:

–      da un lato, che in tale nozione rientra qualsiasi operazione di raccolta, smistamento, instradamento o distribuzione degli invii di corrispondenza effettuata dal mittente (o da un terzo che agisce esclusivamente in suo nome), indipendentemente dall’identità del destinatario;

–      dall’altro, che non è compatibile con la direttiva consentire che tali operazioni siano effettuate dal mittente (o da un terzo che agisce esclusivamente in suo nome) solo a condizione che non ci si avvalga del sistema dei sacchi postali o di analoghe procedure o che non sia perturbata la prestazione dei servizi riservati al fornitore del servizio universale.

30.   Ritengo di conseguenza che al primo quesito pregiudiziale si debba rispondere che l’art. 7 della direttiva, letto alla luce del ventunesimo ‘considerando’, va interpretato nel senso che esso non consente di escludere dalla nozione di «autoprestazione» la raccolta, lo smistamento, l’instradamento o la distribuzione di invii di corrispondenza da parte del mittente (o di un terzo che agisce esclusivamente in suo nome), qualora: i) dette operazioni siano conseguenza dell’attività commerciale del mittente, il quale non sia allo stesso tempo anche destinatario degli invii; ii) le operazioni in questione siano realizzate mediante il sistema dei sacchi postali o altre analoghe procedure; iii) lo svolgimento di tali operazioni da parte del mittente (o di un terzo che agisce esclusivamente in suo nome) perturbi la prestazione dei servizi riservati agli operatori incaricati di fornire il servizio universale.

 Sul secondo quesito

31.   Con il secondo quesito pregiudiziale, il giudice nazionale chiede in sostanza se, in base all’art. 7 della direttiva, tra i servizi riservati al fornitore del servizio universale possa essere incluso anche il servizio di vaglia postale, cioè il servizio «con cui si ordinano pagamenti a favore di persone fisiche o giuridiche per conto e incarico di altri, mediante la rete postale pubblica».

32.   A tale quesito Asempre propone di dare una risposta negativa, facendo valere che il servizio di vaglia non figura tra quelli che l’art. 7 consente di riservare al fornitore del servizio universale. Pur riconoscendo che detto servizio ha eminentemente carattere finanziario, tale associazione sottolinea che si tratta comunque di un servizio consistente nell’utilizzare la rete postale pubblica per trasmettere qualcosa (del denaro) ad una destinazione stabilita dall’utente, e dunque – a quanto par di capire – di un servizio postale disciplinato dalla direttiva 97/67.

33.   Ritengo tuttavia, come la Commissione ed i governi di Spagna e Belgio, che un servizio di vaglia del tipo di quello in esame, consistente nell’operare pagamenti attraverso la rete postale pubblica, non costituisca un servizio postale coperto dalle disposizioni della direttiva 97/67. Senza che occorra dilungarsi sul punto, è infatti evidente che la direttiva si limita a dettare regole comuni relative alla prestazione di servizi postali, vale a dire di «servizi che includono la raccolta, lo smistamento, l’instradamento e la distribuzione degli invii postali» (art. 2, n. 1); essa non riguarda quindi servizi di pagamento eventualmente offerti dagli operatori postali.

34.   Ritengo pertanto che al secondo quesito si debba rispondere che i servizi di vaglia postali, consistenti nell’operare pagamenti attraverso la rete postale pubblica, non sono disciplinati dalla direttiva 97/67.

 Conclusioni

35.   Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere nei seguenti termini ai quesiti pregiudiziali formulati dal Tribunal Supremo:

«1)      L’art. 7 della direttiva, letto alla luce del ventunesimo ‘considerando’, va interpretato nel senso che esso non consente di escludere dalla nozione di “autoprestazione” la raccolta, lo smistamento, l’instradamento o la distribuzione di invii di corrispondenza da parte del mittente (o di un terzo che agisce esclusivamente in suo nome), qualora: i) dette operazioni siano conseguenza dell’attività commerciale del mittente, il quale non sia allo stesso tempo anche destinatario degli invii; ii) le operazioni in questione siano realizzate mediante il sistema dei sacchi postali o altre analoghe procedure; iii) lo svolgimento di tali operazioni da parte del mittente (o di un terzo che agisce esclusivamente in suo nome) perturbi la prestazione dei servizi riservati agli operatori incaricati di fornire il servizio universale.

2)      I servizi di vaglia postali, consistenti nell’operare pagamenti attraverso la rete postale pubblica, non sono disciplinati dalla direttiva 97/67».


1 – Lingua originale: l'italiano.


2  – GU 1998, L 15 pag. 14. Successivamente all’introduzione dei ricorsi all’origine del giudizio principale, tale direttiva è stata modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/39/CE, del 10 giugno 2002 (GU L 176, pag. 21).


3 –       A tal riguardo, come si è visto, il terzo ed il quarto comma dell’art. 2, n. 2, del regolamento di attuazione precisano che «si ritiene che il mittente e il destinatario degli invii siano la stessa persona fisica o giuridica quando fra tali soggetti sussista un rapporto di lavoro o qualora essi operino in nome e per conto della persona fisica o giuridica che effettua l'autoprestazione. Così pure, affinché il mittente e il destinatario vengano ritenuti un’unica persona fisica o giuridica, sarà necessario che il trasporto e la distribuzione degli invii siano posti in essere esclusivamente tra i diversi centri, filiali, residenze o sedi principali di cui disponga la persona fisica o giuridica che effettua l'autoprestazione e la distribuzione venga effettuata esclusivamente all'interno dello spazio fisico dei menzionati luoghi».


4 – Paragrafo 5.1.


5 – Al riguardo, v., ad esempio, la sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C‑355/95 P, TWD/Commissione (Racc. pag. I-2549), dov’è precisato che «il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione» (punto 21).