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Ricorso proposto il 6 giugno 2011 - European Dynamics Luxembourg e a./UAMI

(Causa T-299/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti : European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) ed European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'UAMI di scegliere l'offerta presentata dalla ricorrente in risposta al bando di gara d'appalto con procedura aperta n. AO/021/10 per "Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione (PMTC)" in quanto terzo contraente nel meccanismo a cascata, conformemente a quanto era stato comunicato alla ricorrente con lettera 28 marzo 2011, e tutte le decisioni dell'UAMI collegate, incluse quelle di aggiudicare il rispettivo contratto al primo e al secondo contraente nel meccanismo a cascata;

condannare l'UAMI a risarcire i danni sofferti dalle ricorrenti a causa delle gare di appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 6 500 000;

inoltre, condannare l'UAMI a risarcire i danni sofferti dalle ricorrenti per avere perso un'opportunità e per il pregiudizio causato alla loro reputazione e credibilità, per un importo pari a EUR 650 000;

condannare l'UAMI all'integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora il medesimo fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 100, n. 2, del regolamento n. 1605/2002 1. Le ricorrenti adducono, in particolare, una violazione dell'obbligo di motivazione, essendo stata loro rifiutata una giustificazione o una spiegazione sufficiente, e si oppongono alla mancata esposizione dei rispettivi meriti degli offerenti vincitori.

Secondo motivo, vertente su una violazione del capitolato d'oneri, avendo preso in considerazione, in sede di valutazione, requisiti che non sono stati menzionati in quest'ultimo.

Terzo motivo, attinente a manifesti errori di valutazione e a commenti vaghi e non documentati del comitato di valutazione.

Quarto motivo, relativo ad un trattamento differenziato degli offerenti, al mancato rispetto dei criteri di esclusione degli offerenti vincitori, ad una violazione degli artt. 93, n. 1, lett. f), 94 e 96 del regolamento n. 1605/2002 e dell'art. 133a e 134b del regolamento n. 2342/2002 2 nonché ad una violazione del principio di buona amministrazione. Secondo le ricorrenti, il secondo offerente vincitore avrebbe dovuto essere escluso.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

2 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).