Ricorso proposto il 10 giugno 2011 - Otto / UAMI - Nalsani (TOTTO)
(Causa T-300/11)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Otto GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Schäuble e S. Müller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nalsani, SA (Bogotá, Colombia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 marzo 2011, procedimento R 1291/2010-2;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Nalsani, SA
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo "TOTTO" per prodotti delle classi 3, 9 14, 18 e 25 - Registrazione n. 6 212 451.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo nazionale "OTTO" per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25.
Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata accolta.
Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d'opposizione è stata annullata e l'opposizione è stata respinta.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Nel valutare la somiglianza visiva tra i segni, la commissione di ricorso avrebbe stabilito priorità errate.
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