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Ricorso proposto il 10 giugno 2011 - Otto / UAMI - Nalsani (TOTTO)

(Causa T-300/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Otto GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Schäuble e S. Müller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nalsani, SA (Bogotá, Colombia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 marzo 2011, procedimento R 1291/2010-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Nalsani, SA

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo "TOTTO" per prodotti delle classi 3, 9 14, 18 e 25 - Registrazione n. 6 212 451.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo nazionale "OTTO" per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25.

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d'opposizione è stata annullata e l'opposizione è stata respinta.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Nel valutare la somiglianza visiva tra i segni, la commissione di ricorso avrebbe stabilito priorità errate.

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