Language of document : ECLI:EU:F:2014:250

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

19 novembre 2014

Causa F‑42/14

EH

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionario – Retribuzione – Assegni familiari – Norma anticumulo degli assegni nazionali e statutari – Percezione da parte del coniuge del funzionario di assegni familiari nazionali – Mancata dichiarazione all’amministrazione da parte del funzionario del mutamento della sua situazione personale – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Retrocessione di scatto – Proporzionalità – Motivazione – Circostanze attenuanti – Mancanza di diligenza da parte dell’amministrazione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con cui EH chiede l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») della Commissione europea, del 24 giugno 2013, con cui gli è inflitta la sanzione della retrocessione di tre scatti nonché l’annullamento della decisione del 24 gennaio 2014 recante rigetto del suo reclamo.

Decisione:      Il ricorso è respinto. EH sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegni nazionali – Norma anticumulo – Obbligo del funzionario di dichiarare assegni familiari provenienti da altra fonte – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 67, § 2)

2.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegni nazionali – Norma anticumulo – Obbligo del funzionario di dichiarare assegni familiari provenienti da altra fonte – Negligenza o errore dell’amministrazione – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, art. 67, § 2)

3.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Dovere di lealtà – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 11)

4.      Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Considerazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10)

5.      Funzionari – Decisione lesiva – Sanzione disciplinare – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2)

1.      Quando una prestazione è richiesta e concessa ad un funzionario in relazione alla sua situazione familiare, quest’ultimo non può far valere la sua pretesa ignoranza della situazione del proprio coniuge, si tratti dell’esercizio da parte di quest’ultimo di un’attività lavorativa, dell’importo della retribuzioni percepite in base a tale attività o ancora della percezione da parte di tale coniuge di prestazioni nazionali equivalenti a prestazioni statutarie. Infatti, se un siffatto argomento dovesse essere accettato, ciò potrebbe permettere a funzionari o agenti che percepiscono per intero gli assegni familiari statutari di ritenersi esentati dall’obbligo di dichiarare assegni familiari nazionali provenienti da altra fonte, versati non direttamente al funzionario, ma al suo coniuge, sul conto bancario personale di quest’ultimo. Inoltre, un orientamento del genere potrebbe incitare a trattenere informazioni, con pregiudizio per gli interessi finanziari dell’Unione.

(v. punti 99 e 100)

2.      Ad ogni funzionario beneficiario di vantaggi pecuniari incombe l’obbligo generale di fornire tutte le informazioni concernenti la sua situazione personale e di portare a conoscenza della sua amministrazione ogni mutamento che intervenga nella sua situazione personale, obbligo del resto espressamente ricordato dall’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto in relazione alla regola anticumulo di assegni familiari. L’eventuale inefficienza o inerzia di un servizio amministrativo incaricato della protezione degli interessi finanziari dell’Unione non può assolvere il funzionario dalla propria violazione di tale obbligo. Un funzionario diligente, che ha preso conoscenza delle disposizioni statutarie sul fondamento delle quali una prestazione gli viene corrisposta su sua domanda, in particolare qualora tali disposizioni siano ricordate nella decisione di concessione della prestazione interessata, non può limitarsi a continuare a percepire silenziosamente detta prestazione, mentre invece il suo coniuge percepisce per intero le prestazioni nazionali equivalenti a motivo degli stessi figli. In una situazione del genere, il funzionario non può giustificare il suo silenzio con il fatto che siffatti versamenti siano stati, per negligenza, implicitamente ammessi o tollerati dalla sua amministrazione. Infatti, ammettere come circostanza attenuante una negligenza del genere dell’amministrazione equivarrebbe a incoraggiare i funzionari e gli agenti a trarre eventualmente profitto dagli errori di quest’ultima. Inoltre, spetta in ogni caso al funzionario beneficiario della prestazione statutaria fornire i documenti già in suo possesso e informare la sua amministrazione di eventuali versamenti di prestazioni previdenziali al suo coniuge da parte di un ente nazionale incaricato del versamento di dette prestazioni.

(v. punti 104, 105, 107 e 108)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Lopez Cejudo/Commissione, F‑28/13, EU:F:2014:55, punto 67

3.      Il dovere di lealtà di cui all’articolo 11 dello Statuto implica che i funzionari facilitino il compito dell’amministrazione per quanto riguarda la determinazione della portata dei loro diritti statutari a carattere pecuniario. A tale riguardo, non può sfuggire ad un funzionario normalmente diligente che un avviso relativo ad un mutamento della sua situazione familiare, in virtù della quale egli riceve degli assegni, dev’essere direttamente inviato al servizio competente della sua istituzione, in maniera chiara e inequivocabile, e, al riguardo, il funzionario non può far valere il fatto che l’amministrazione ha ottenuto talune informazioni in maniera fortuita o indiretta. Ciò vale tanto più quando risulta inequivocabilmente dalla formulazione dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto che spetta non all’istituzione informarsi su un’eventuale percezione di assegni familiari della stessa natura provenienti da altra fonte, bensì ai dipendenti, dichiarare che essi percepiscono assegni del genere provenienti da altra fonte. Inoltre, l’articolo 11 dello Statuto costituisce una delle espressioni specifiche dell’obbligo di lealtà, il quale impone al funzionario non soltanto di astenersi da condotte che attentino alla dignità delle sue funzioni e al rispetto dovuto all’istituzione e alle sue autorità, ma anche di far prova, tanto più se ha un grado elevato, di un comportamento al di sopra di ogni sospetto, affinché i rapporti di fiducia esistenti tra l’istituzione e lui stesso siano sempre salvaguardati.

(v. punti 108, 112 e 123)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Costacurta/Commissione, T‑34/89 e T‑67/89, EU:T:1990:20, punti 45 e 46

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Andreasen/Commissione, F‑40/05, EU:F:2007:189, punto 233, e la giurisprudenza citata

4.      La circostanza che un funzionario, dopo aver preso conoscenza del parere della commissione di disciplina, si è volontariamente impegnato a rimborsare gli importi indebitamente percepiti a titolo di assegni familiari nulla toglie alla qualificazione della mancanza addebitata, in particolare ove quest’ultima sia stata messa in luce solo in esito a un controllo dell’istituzione e non a seguito di una dichiarazione fatta, a suo tempo, ad iniziativa del funzionario. Un funzionario commette una negligenza grossolana allorché compie un errore che, pur non rispecchiando un deliberato intento di arricchirsi a detrimento del bilancio dell’Unione, resta difficilmente scusabile, soprattutto in considerazione delle funzioni e delle responsabilità dell’interessato, del suo grado e della sua anzianità di servizio presso l’istituzione. Inoltre, nella formulazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto nulla impone all’autorità che ha il potere di nomina di considerare come circostanza giustificativa di un’attenuazione della sanzione inflitta il fatto che un funzionario si avvicini all’età del pensionamento.

(v. punti 115, 118, 124 e 125)

5.      Benché la sanzione disciplinare inflitta ad un funzionario dall’autorità che ha il potere di nomina sia alla fine più severa di quella suggerita dalla commissione di disciplina, la decisione di tale autorità deve tuttavia precisare in maniera circostanziata i motivi che hanno condotto detta autorità a scostarsi dal parere emesso da tale commissione.

(v. punto 132)

Riferimento:

Corte: sentenza F./Commissione, 228/83, EU:C:1985:28, punto 35

Tribunale di primo grado: sentenza N/Commissione, T‑198/02, EU:T:2004:101, punto 95, e la giurisprudenza citata