Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010 – Ravensburger / UAMI – Educa Borras (EDUCA Memory game)
(causa T‑243/08)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo EDUCA Memory game – Marchi nazionale ed internazionale denominativi anteriori MEMORY – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di somiglianza tra i segni – Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, artt. 74 e 75 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, nn. 1, lett. b) e 5, artt. 76 e 77 del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Registrazione in contrasto con l’art. 8, n. 1 lett. b), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 42)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 597/2007‑2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ravensburger AG e la Educa Borras, SA. |
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: | EDUCA Memory game per prodotti appartenenti alla classe 28 – Marchio comunitario n. 495 036 |
Titolare del marchio comunitario: | Educa Borras, SA |
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: | Ravensburger AG |
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: | Marchio internazionale denominativo MEMORY, registrazione n. 393 512; marchio denominativo Benelux MEMORY, registrazione n. 38 328; marchio denominativo tedesco MEMORY registrazione n. 964 625 |
Decisione della divisione di annullamento: | Invalidità del marchio comunitario in oggetto |
Decisione della commissione di ricorso: | Annullamento della decisione della divisione di annullamento |
Dispositivo
2) | | La Ravensburger AG è condannata alle spese. |