Language of document : ECLI:EU:F:2011:71

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

7 giugno 2011

Causa F‑84/09

Emmanuel Larue e Olivier Seigneur

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Adeguamento generale degli stipendi – Violazione del metodo di calcolo»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato CE, con il quale i sigg. Larue e Seigneur chiedono l’annullamento del loro foglio paga per il mese di gennaio 2009 nonché la condanna della BCE al risarcimento dei danni.

Decisione:      I fogli paga dei ricorrenti per il mese di gennaio 2009 sono annullati. Per il resto, il ricorso è respinto. La Banca centrale europea sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Retribuzione – Metodo di calcolo per l’adeguamento annuale delle retribuzioni – Obblighi che ne derivano per la Banca

(Protocollo sullo Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 14, n. 3; condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, art. 13)

3.      Funzionari – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione – Compensazione equa dello svantaggio causato al ricorrente dall’atto annullato

(Art. 266 TFUE)

1.      Per quanto riguarda le conclusioni dirette, in quanto necessario, contro le decisioni di rigetto delle domande di esame precontenzioso e dei reclami, non occorre esaminarle in maniera autonoma, dato che, essendo tali decisioni prive di contenuto autonomo, siffatte conclusioni hanno il solo effetto di sottoporre all’esame del giudice dell’Unione gli atti che arrecano pregiudizio contro i quali la domanda di esame precontenzioso è stata presentata.

(v. punto 35)

Riferimento:

Corte: 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (punto 8)

Tribunale della funzione pubblica: 18 maggio 2006, causa F‑13/05, Corvoisier e a./BCE (punto 25)

2.      Se è vero che, in applicazione dell’art. 13 delle condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, quest’ultima, per procedere all’adeguamento generale degli stipendi del suo personale, elabora un metodo di calcolo fondato sulla presa in considerazione dell’andamento degli stipendi in talune organizzazioni di riferimento, ne consegue che essa è tenuta, da una parte, a chiedere alle organizzazioni di riferimento tutte le informazioni utili in ordine all’andamento dello stipendio annuale lordo del loro personale, dall’altra, a determinare, sulla base di tali informazioni, l’adeguamento generale degli stipendi del personale della Banca per l’anno di cui trattasi. D’altro canto, anche se non spetta alla Banca, in linea di massima, contestare l’esattezza dei dati informativi numerici trasmessi dalle organizzazioni di riferimento, poiché tali dati sono necessariamente di natura complessa, rientra tuttavia nella competenza della Banca attribuire ai dati informativi numerici la qualificazione giuridica appropriata alla luce dei criteri definiti nella detta normativa interna. Infine, nel caso particolare in cui le osservazioni del comitato del personale facciano presumere che le informazioni comunicate dalle organizzazioni di riferimento non traducono fedelmente l’andamento dello stipendio lordo del loro personale, ai sensi della normativa interna, spetta alla Banca richiedere a queste ultime ogni ulteriore precisazione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell’art. 14, n. 3, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca.

(v. punto 50)

3.      In applicazione dell’art. 266 TFUE, spetta all’istituzione interessata adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta e, in particolare, adottare, nel rispetto del principio di legalità, ogni atto tale da compensare equamente lo svantaggio derivante, per i ricorrenti, dagli atti annullati, salvo la possibilità per i ricorrenti di presentare successivamente un ricorso contro i provvedimenti adottati da tale istituzione in esecuzione della detta sentenza.

(v. punto 64)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (punto 98)

Tribunale della funzione pubblica: 24 giugno 2008, causa F‑15/05, Andres e a./BCE (punto 132)