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Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016 – Merck/Commissione

(Causa T-470/13) 1

(«Concorrenza – Mercato dei medicinali antidepressivi contenenti il principio attivo farmaceutico citalopram – Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto – Concorrenza potenziale – Medicinali generici – Barriere all’ingresso sul mercato derivanti dall’esistenza di brevetti – Accordi stipulati tra il titolare di brevetti e un’impresa di medicinali generici – Errore di diritto – Errore di valutazione – Imputabilità delle infrazioni – Responsabilità della società controllante per le infrazioni alle regole della concorrenza commesse dalle proprie controllate – Certezza del diritto – Termine ragionevole – Ammende»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Merck KGaA (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: inizialmente B. Bär-Bouyssière, K. Lillerud, L. Voldstad, B. Marschall, P. Sabbadini, R. De Travieso, M. Holzhäuser e S. O, avvocati, M. Marelus, solicitor, nonché R. Kreisberger e L. Osepciu, barristers, successivamente B. Bär-Bouyssière, L. Voldstad, M. Holzhäuser, A. Cooke, M. Gampp, avvocati, M. Marelus, R. Kreisberger e L. Osepciu)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bourke, F. Castilla Contreras e T. Vecchi, successivamente F. Castilla Contreras, T. Vecchi, B. Mongin e C. Vollrath, agenti, assistiti da S. Kingston, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta: Generics (UK) Ltd (Potters Bar, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente G. Drauz, M. Rosenthal e B. Record, avvocati, successivamente G. Drauz e M. Rosenthal)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione C(2013) 3803 final della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39226 – Lundbeck), e la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente da tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Merck KGaA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 325 del 9.11.2013.