Language of document : ECLI:EU:C:2016:763

Causa C‑185/15

Marjan Kostanjevec

contro

F&S Leasing GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 6, punto 3 – Nozione di “domanda riconvenzionale”– Domanda fondata su un arricchimento indebito – Pagamento di un importo dovuto in forza di una decisione annullata – Applicazione nel tempo»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza della Corte – Questioni pregiudiziali – Qualificazione come «azione» giudiziaria ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 – Domanda di restituzione presentata nell’ambito di un nuovo esame di un’istanza iniziale conseguente all’annullamento della decisione, passata in giudicato, alla quale aveva condotto tale istanza – Inclusione – Ricevibilità

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 66, § 1)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione ratione temporis – Stato membro che ha aderito all’Unione europea nel 2004 – Domanda di restituzione presentata nel 2008 nell’ambito di un nuovo esame di un’istanza iniziale conseguente all’annullamento di una decisione, passata in giudicato, alla quale aveva condotto tale istanza – Presentazione dell’istanza iniziale prima dell’entrata in vigore del regolamento – Irrilevanza – Applicabilità del regolamento nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 66, § 1)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 6, punto 3 – Domanda di restituzione dell’importo concordato nell’ambito di un accordo stragiudiziale in esecuzione di una decisione alla quale aveva condotto un’azione iniziale poi annullata – Presentazione mediante una nuova azione tra le stesse parti a seguito dell’annullamento della decisione iniziale – Competenza del giudice del foro investito della domanda principale

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 3)

1.      Una domanda di restituzione, presentata nell’ambito di un nuovo esame di un’istanza iniziale conseguente all’annullamento della decisione, passata in giudicato, alla quale aveva condotto tale istanza, va qualificata come azione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Infatti, se è vero che le soluzioni adottate dal diritto interno degli Stati membri possono divergere per quanto riguarda le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, è pur vero che la circostanza che, secondo le norme processuali nazionali pertinenti, una siffatta decisione sia passata in giudicato è sufficiente per considerare che un altro ricorso, diretto a far valere in giudizio un diritto derivante da un arricchimento indebito avverso l’altra parte, rientra nella nozione di azione giudiziaria, ai sensi di tale disposizione.

(v. punti 27, 28)

2.      Relativamente all’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, poiché tutte le questioni sottoposte a titolo di una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardano l’azione giudiziaria fondata su un arricchimento indebito intentata dal richiedente nell’anno 2008, una siffatta azione rientra nell’ambito di applicazione temporale di tale regolamento.

(v. punto 29)

3.      L’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale è competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, volta ad ottenere la restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente a quello convenuto nell’ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell’ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell’annullamento della decisione alla quale aveva condotto l’azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale.

Infatti, da un lato, una domanda riconvenzionale deve poter essere distinguibile dall’azione del ricorrente e dev’essere diretta a ottenere un provvedimento di condanna distinto. In circostanze, quindi, nelle quali un locatario di leasing abbia presentato una domanda riconvenzionale contro il locatore a seguito dell’annullamento di una sentenza recante condanna di tale locatario al pagamento di un importo, unitamente agli interessi come da contratto, corrispondente alle rate scadute a titolo del contratto di leasing, la domanda di restituzione del pagamento effettuato in esecuzione dell’accordo stragiudiziale costituisce una domanda autonoma del locatario, volta ad ottenere una condanna distinta del locatore a restituire quanto versatogli indebitamente.

Dall’altro lato, l’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 richiede che la domanda riconvenzionale nasca dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, espressione che deve essere interpretata in modo autonomo, tenendo conto degli obiettivi di tale regolamento. A tale proposito è proprio in un intento di buona amministrazione della giustizia che il foro speciale in materia di domanda riconvenzionale consente alle parti di ottenere una pronuncia, nell’ambito dello stesso procedimento, e dinanzi allo stesso giudice, su tutte le loro pretese reciproche che abbiano un’origine comune. La domanda riconvenzionale di restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, deve essere considerata come discendente dal contratto di leasing finanziario che era all’origine dell’azione iniziale del locatore, dal momento che l’asserito arricchimento corrispondente all’importo pagato in esecuzione della sentenza nel frattempo annullata non avrebbe avuto luogo in mancanza del citato contratto.

(v. punti 32‑40 e dispositivo)