Ordinanza del Tribunale 21 settembre 2011 - PPG e SNF / Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
("Ricorso di annullamento - REACH - Identificazione dell'acrilamide come sostanza estremamente problematica - Atto non impugnabile - Irricevibilità ")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio) e SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Van Maldegem, avocat, P. Sellar, solicitor, e R. Cana, avocat, successivamente avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck , avocat)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer, Y. de Vries e M. de Ree, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e G. Wilms, successivamente P. Oliver e E. Manhaeve, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell'ECHA che identifica l'acrilamide (CE n. 201-173-7) come sostanza che risponde ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), ai sensi dell'art. 59 di detto regolamento.
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese nonché le spese dichiarate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
La SNF sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
____________1 - GU C 63 del 13.03.2010.