Ordinanza del Presidente del Tribunale 26 marzo 2010 – SNF / ECHA
(causa T‑1/10 R)
«Procedimento sommario – REACH – Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 21‑24)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 47‑48, 66‑67)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione che identifica l’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio, che sarebbe stata adottata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il 7 dicembre 2009, in applicazione dell’art. 59 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1). |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |