Language of document : ECLI:EU:T:2022:28

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

26 gennaio 2022 (*)

«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Servizi di sorveglianza aerea – Ricorso di annullamento – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità – Responsabilità extracontrattuale»

Nella causa T‑849/19,

Leonardo SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da M. Esposito, F. Caccioppoli e G. Calamo, avvocati,

ricorrente,

contro

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), rappresentata da H. Caniard, C. Georgiadis, A. Gras e S. Drew, in qualità di agenti, assistiti da M. Umbach, F. Biebuyck, V. Ost e M. Clarich, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del bando di gara FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG, del 18 ottobre 2019, intitolato «Sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) per la sorveglianza aerea marittima a lungo raggio e media altitudine», come rettificato, dei rispettivi atti allegati, dei chiarimenti resi da Frontex, del verbale della riunione informativa tenutasi presso Frontex il 28 ottobre 2019, della decisione di aggiudicazione di detto appalto nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe conseguentemente subito,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, M.J. Costeira, J. Schwarcz, M. Kancheva e T. Perišin (relatrice), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

1        Il 18 ottobre 2019, con bando pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2019/S 0202-490010), intitolato «Sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) per la sorveglianza aerea marittima a lungo raggio e media altitudine» (in prosieguo: il «bando di gara impugnato»), l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (in prosieguo: «Frontex») ha indetto la procedura di gara FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG al fine di acquisire servizi di sorveglianza aerea per il dominio marittimo, attraverso sistemi aerei a pilotaggio remoto a quota media e lunga permanenza in volo («MALE RPAS»). Tale bando è stato oggetto di due rettifiche, l’8 e il 22 novembre 2019, le quali hanno rinviato la data di scadenza della presentazione e la data di apertura delle offerte.

2        Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato, conformemente alle rettifiche del bando di gara intervenute nel corso della procedura, al 13 dicembre 2019, e la data di apertura delle offerte al 20 dicembre 2019. Tre imprese hanno presentato offerte.

3        La ricorrente, la Leonardo SpA, società operante nel settore aerospaziale, non ha partecipato alla procedura di gara indetta tramite il bando di gara impugnato.

4        Il 31 maggio 2020, il comitato di valutazione delle offerte ha presentato all’ordinatore competente la propria relazione di valutazione.

5        Il 12 giugno 2020, l’ordinatore competente ha approvato la relazione di valutazione delle offerte e ha firmato la decisione di aggiudicazione dell’appalto (in prosieguo: la «decisione di aggiudicazione impugnata»), nonché le lettere indirizzate ai tre offerenti per informarli in merito all’esito della procedura. Non avendo partecipato alla procedura, la ricorrente non ha ricevuto alcuna lettera.

6        Con domanda di accesso ai documenti registrata il 30 giugno 2020, la ricorrente ha chiesto di poter ottenere una copia di tutti i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, e segnatamente della decisione di aggiudicazione impugnata, dei verbali di gara, della documentazione presentata dall’offerente aggiudicatario e di tutti gli altri documenti versati nel fascicolo della procedura (in prosieguo: la «domanda di accesso»). Con lettera del 10 agosto 2020, Frontex ha negato l’accesso ai documenti richiesti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

8        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il giorno stesso, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori nella quale ha chiesto, in sostanza, al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione del bando di gara impugnato, come rettificato, dei rispettivi atti allegati, dei chiarimenti resi da Frontex (in prosieguo: i «chiarimenti»), del verbale della riunione informativa tenutasi a Varsavia il 28 ottobre 2019 (in prosieguo: la «riunione informativa») nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente. Il presidente del Tribunale, con ordinanza del 20 aprile 2020, Leonardo/Frontex (T‑849/19 R, non pubblicata, EU:T:2020:154), ha respinto tale domanda e ha riservato la decisione sulle spese.

9        Il 18 febbraio 2020, Frontex ha depositato il controricorso.

10      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 agosto 2020, la ricorrente ha depositato una nuova memoria nella quale ha chiesto, in sostanza, che il Tribunale volesse annullare anche la decisione di aggiudicazione impugnata, nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente, e ordinare a Frontex di produrre i documenti richiesti nella domanda di accesso ai documenti, conformemente all’articolo 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

11      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2020, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori, nella quale ha chiesto, in sostanza, al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione degli atti impugnati contemplati nell’atto introduttivo del giudizio nonché di quelli contemplati nella memoria dell’11 agosto 2020. Il giorno stesso, la ricorrente ha presentato un’integrazione alla domanda di provvedimenti provvisori. Il presidente del Tribunale, con ordinanza dell’11 novembre 2020, Leonardo/Frontex (T‑849/19 R II, non pubblicata, EU:T:2020:539), ha respinto tale domanda e ha riservato la decisione sulle spese.

12      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° settembre 2020, la ricorrente ha dedotto, in forza dell’articolo 84 del regolamento di procedura, motivi nuovi.

13      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2020, Frontex ha presentato osservazioni sulle memorie dell’11 agosto e del 1° settembre 2020.

14      Il 27 gennaio 2021, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto a diversi quesiti concernenti la ricevibilità del ricorso. Le parti hanno ottemperato a tale misura entro il termine impartito.

15      Su proposta della Nona Sezione del Tribunale, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

16      A causa dell’impedimento di un membro della Nona Sezione ampliata del Tribunale a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice al fine di integrare la sezione.

17      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza dell’11 giugno 2021.

18      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il bando di gara impugnato, come rettificato, i rispettivi atti allegati, i chiarimenti, il verbale della riunione informativa, nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati contemplati nell’atto introduttivo del giudizio»);

–        annullare la decisione di aggiudicazione impugnata, nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente, contemplato nella memoria dell’11 agosto 2020;

–        condannare Frontex al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, diretti e indiretti, derivanti, a qualunque titolo, dall’illegittimità della gara in esame;

–        disporre una perizia al fine di accertare che le clausole contestate del bando di gara impugnato sono irragionevoli, innecessarie e non conformi alla normativa di settore, che tali clausole le hanno impedito di formulare un’offerta e che sussistevano ragioni di opportunità sotto il profilo dei costi e di fattibilità tecnica per la suddivisione della gara in due o più lotti;

–        ordinare a Frontex di produrre i documenti richiesti nella domanda di accesso ai documenti relativa alla procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi;

–        condannare Frontex alle spese.

19      Frontex chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulle domande di annullamento

20      Occorre anzitutto esaminare la ricevibilità delle domande di annullamento degli atti impugnati contemplati nell’atto introduttivo del giudizio e nella memoria dell’11 agosto 2020.

21      Nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, menzionati al precedente punto 14, Frontex sostiene che la domanda di annullamento degli atti impugnati contemplati nell’atto introduttivo del giudizio sarebbe irricevibile in quanto non soddisferebbe i requisiti di cui all’articolo 263 TFUE. Essa afferma che il bando di gara impugnato non costituirebbe un atto impugnabile, che la ricorrente non sarebbe né individualmente né direttamente interessata dagli atti impugnati contemplati nell’atto introduttivo del giudizio e che non potrebbe far valere alcun interesse ad agire.

22      La ricorrente ritiene che il suo ricorso soddisfi le condizioni di ricevibilità fissate dall’articolo 263 TFUE.

23      Al riguardo, in primo luogo, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. sentenza del 20 dicembre 2017, Binca Seafoods/Commissione, C‑268/16 P, EU:C:2017:1001, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie, la ricorrente sostiene di non aver partecipato alla procedura di gara di cui trattasi, poiché le prescrizioni del capitolato d’oneri le avrebbero impedito di presentare un’offerta. Si pone dunque la questione se, in siffatte circostanze, essa abbia un interesse ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE in relazione a detta gara d’appalto.

25      A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, in risposta a una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395 , pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU 2007, L 335, pag. 31), che la partecipazione a un procedimento di aggiudicazione di un appalto può, in linea di principio, validamente costituire una condizione che deve essere soddisfatta per dimostrare che il soggetto coinvolto ha interesse all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi o rischia di subire un danno a causa dell’asserita illegittimità della decisione di aggiudicazione di detto appalto (v. sentenza del 28 novembre 2018, Amt Azienda Trasporti e Mobilità e a., C‑328/17, EU:C:2018:958, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

26      La Corte ha dichiarato che, nell’ipotesi in cui un’impresa non abbia presentato un’offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara o nel disciplinare, le quali le avrebbero per l’appunto impedito di essere in grado di fornire l’insieme delle prestazioni richieste, sarebbe tuttavia eccessivo esigere che tale impresa, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un’offerta nell’ambito del procedimento di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, quando le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell’esistenza di dette specifiche (v. sentenza del 28 novembre 2018, Amt Azienda Trasporti e Mobilità e a., C‑328/17, EU:C:2018:958, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

27      Inoltre, la Corte ha precisato che, poiché è solo in via eccezionale che un diritto di proporre ricorso può essere riconosciuto a un operatore che non ha presentato alcuna offerta, non si può considerare eccessiva la richiesta che quest’ultimo dimostri che le clausole del bando rendessero impossibile la formulazione stessa di un’offerta (sentenza del 28 novembre 2018, Amt Azienda Trasporti e Mobilità e a., C‑328/17, EU:C:2018:958, punto 53).

28      Benché la succitata sentenza sia stata pronunciata a seguito di una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione di disposizioni della direttiva 89/665, la quale vincola soltanto gli Stati membri, la soluzione da essa fornita può essere applicata, mutatis mutandis, in un caso come quello di specie, in cui la ricorrente afferma che le è stato impedito di presentare un’offerta a causa delle specifiche tecniche dei documenti della gara d’appalto indetta da un’agenzia dell’Unione europea, specifiche tecniche che essa contesta.

29      Occorre quindi stabilire se la ricorrente abbia dimostrato che le è stato impedito di presentare un’offerta e, pertanto, se essa abbia un interesse ad agire.

30      Al fine di dimostrare che le è stato impedito di presentare un’offerta, la ricorrente afferma che il bando di gara impugnato, come rettificato, i rispettivi atti allegati, i chiarimenti e il verbale della riunione informativa, contemplati nell’atto introduttivo del giudizio, avrebbero contenuto clausole discriminatorie che avrebbero reso impossibile la fornitura, da parte sua, dell’insieme delle prestazioni richieste.

31      A tal proposito, come la Corte ha già dichiarato, i principi della parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza rivestono un’importanza determinante per quanto riguarda le specifiche tecniche, in considerazione dei rischi di discriminazione connessi alla scelta di queste ultime o al modo in cui sono formulate [v., per quanto riguarda la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), sentenza del 10 maggio 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑368/10, EU:C:2012:284, punto 62].

32      Anzitutto, occorre ricordare che la fase di valutazione e definizione delle esigenze è, di norma, unilaterale nell’ambito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico ordinario. L’amministrazione aggiudicatrice si limita, infatti, a indire una gara d’appalto che indichi le specifiche che essa stessa ha stabilito (sentenza del 4 giugno 2020, Remondis, C‑429/19, EU:C:2020:436, punto 33).

33      Orbene, nel caso di specie, la procedura di gara di cui trattasi è stata preceduta dalla procedura di gara FRONTEX/OP/800/2017/JL, indetta nel 2017, che era diretta a condurre prove di due tipi di sistemi RPAS. L’obiettivo perseguito da tale procedura era, secondo i termini del bando di gara, «di consentire a Frontex di continuare le valutazioni di RPAS così da fornire una sorv[eg]lianza frontaliera marittima a lungo raggio». Inoltre, era precisato che «questa valutazione si concentr[erebbe] in particolare sulla capacità di tale piattaforma di prestare servizi di sorveglianza in modo regolare, affidabile ed efficiente in termini di costi». Tale appalto era suddiviso in due lotti: il primo riguardava la prova di un MALE RPAS di dimensioni normali per la sorveglianza aerea della frontiera marittima a lungo termine, fino a 600 ore di volo in zone designate del Mediterraneo nell’intervallo di tempo compreso tra il secondo e il quarto trimestre del 2018 e il secondo riguardava la prova di un MALE RPAS di piccole dimensioni per la sorveglianza aerea della frontiera marittima a lungo termine, fino a 300 ore di volo in zone designate del Mediterraneo nell’intervallo di tempo compreso tra il secondo e il quarto trimestre del 2018. A tal riguardo, il 29 dicembre 2017 la ricorrente è risultata aggiudicataria dell’appalto per il secondo lotto.

34      Una volta eseguiti detti contratti, Frontex ha effettuato valutazioni dettagliate. L’esecuzione del primo lotto è stata oggetto di una valutazione positiva, il che ha indotto Frontex a raccomandare l’organizzazione di una procedura di aggiudicazione di appalti al fine di acquisire servizi di sorveglianza aerea attraverso il MALE RPAS di dimensioni normali. Per contro, la valutazione del secondo lotto era positiva solo in una certa misura, il che ha indotto Frontex a ritenere che fossero necessarie valutazioni supplementari al fine di confermare l’affidabilità degli RPAS di piccole dimensioni e la loro capacità di volare oltre la linea di vista. È poi sulla base di tali relazioni di valutazione che Frontex ha definito i requisiti contenuti nel bando di gara impugnato, come rettificato, i rispettivi atti allegati, i chiarimenti e il verbale della riunione informativa, contemplati nell’atto introduttivo del giudizio, requisiti tra cui figurano quelli che la ricorrente ritiene discriminatori. La definizione di detti requisiti è stata quindi formulata al termine di un processo per tappe caratterizzato da un riscontro esperienziale che ha consentito a Frontex di valutare in modo dettagliato e diligente la loro necessità.

35      Poi, sebbene la ricorrente affermi che «la legge di gara è formulata con la previsione di clausole contra legem ed irragionevoli che espongono i potenziali concorrenti a pretese irrealizzabili da un punto di vista tecnico», è giocoforza constatare che tre imprese hanno presentato un’offerta e che due di esse, quanto meno, soddisfacevano tutte le specifiche tecniche dato che l’appalto è stato loro aggiudicato.

36      Inoltre, la ricorrente non dimostra né che le specifiche tecniche le sarebbero state applicate in modo diverso rispetto agli altri candidati né, più in generale, di essere stata oggetto di un trattamento diverso pur trovandosi in una situazione analoga a quella degli altri candidati.

37      Infine, la ricorrente afferma che la sua partecipazione sarebbe stata resa «impossibile» o che essa sarebbe stata subordinata «ad oneri economici eccessivi al punto da pregiudicare la concreta possibilità di formulare un’offerta concorrenziale». Orbene, tale affermazione non può dimostrare alcuna discriminazione nei suoi confronti. Al contrario, come correttamente rilevato da Frontex, una siffatta affermazione suggerisce che l’impossibilità per la ricorrente di presentare un’offerta era dovuta più a una causa connessa alla propria situazione che a prescrizioni tecniche discriminatorie. In via ultronea, si deve rilevare che, come essa ha peraltro annunciato pubblicamente, la ricorrente lavora attualmente su un modello di RPAS che si avvicina alla maggior parte dei requisiti stabiliti da Frontex nella gara in esame.

38      In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che i requisiti della gara in esame potessero essere discriminatori nei suoi confronti.

39      Dunque, la ricorrente non ha dimostrato che le è stato impedito di presentare un’offerta e non ha quindi un interesse a chiedere l’annullamento del bando di gara impugnato, come rettificato, dei rispettivi atti allegati, dei chiarimenti e del verbale della riunione informativa, contemplati nell’atto introduttivo del giudizio. Le conclusioni dirette all’annullamento di tali atti devono pertanto essere respinte in quanto irricevibili e, di conseguenza, devono essere respinte anche quelle dirette contro la decisione di aggiudicazione.

40      In secondo luogo, va ricordato che ogni atto introduttivo di ricorso deve indicare l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi, e che tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo. Analogamente, le conclusioni dell’atto introduttivo di ricorso devono essere formulate in modo chiaro e inequivocabile al fine di evitare che il giudice dell’Unione statuisca ultra petita oppure ometta di pronunciarsi su una censura (v. sentenza del 14 settembre 2017, Università del Salento/Commissione, T‑393/15, non pubblicata, EU:T:2017:604, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

41      Ne deriva che le conclusioni dirette all’annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti agli altri atti contemplati nel ricorso di annullamento, senza che tali atti presupposti, connessi o conseguenti siano identificati, devono essere considerate non conformi a tali requisiti, in quanto mancano di precisione quanto al loro oggetto (v. sentenza del 14 settembre 2017, Università del Salento/Commissione, T‑393/15, non pubblicata, EU:T:2017:604, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

42      Ne consegue che le domande di annullamento degli atti impugnati contemplati nell’atto introduttivo del giudizio e nella memoria dell’11 agosto 2020 sono irricevibili nella parte in cui riguardano ogni atto comunque presupposto, connesso o conseguente agli altri atti ivi contemplati.

43      Alla luce di quanto precede, le domande di annullamento degli atti impugnati devono essere respinte in quanto irricevibili, senza che sia necessario pronunciarsi sui requisiti relativi all’esistenza di un atto impugnabile e alla legittimazione ad agire della ricorrente, e senza che sia necessario pronunciarsi sull’utilità dei mezzi istruttori richiesti o sulla ricevibilità delle memorie dell’11 agosto e del 1° settembre 2020.

 Sulla domanda di risarcimento danni

44      La ricorrente chiede il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, diretti e indiretti, derivanti, a qualunque titolo, dall’illegittimità della gara in esame. I danni lamentati deriverebbero dalla perdita dell’appalto di cui trattasi e l’importo del danno corrisponderebbe quindi al valore di tale appalto.

45      Frontex contesta tali argomenti.

46      Secondo una costante giurisprudenza, il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone la sussistenza di un insieme di condizioni relative all’illiceità del comportamento contestato all’istituzione, l’effettiva realtà del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato. Inoltre, si deve ricordare che, se non sussiste una di tali condizioni, il ricorso dev’essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni da cui dipende detta responsabilità (v. sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

47      A tal proposito, per quanto riguarda la condizione relativa all’effettiva realtà del danno, la responsabilità dell’Unione può sussistere solo se il ricorrente ha realmente subito un danno «effettivo e certo». Spetta al ricorrente fornire elementi di prova al giudice dell’Unione al fine di provare la realtà e l’entità di detto danno (v. sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione, T‑88/09, EU:T:2011:641, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

48      Nel caso di specie, è giocoforza constatare che la ricorrente si limita a chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dall’illegittimità della gara in esame, senza fornire elementi di prova al fine di provare la realtà e l’entità di tali danni.

49      La ricorrente si limita a sostenere che il valore dei danni lamentati deriverebbe dalla perdita dell’appalto di cui trattasi e che l’importo del danno corrisponderebbe quindi al valore di tale appalto.

50      Orbene, per quanto riguarda i presunti danni subiti dalla ricorrente derivanti dalla mancata opportunità di ottenere l’appalto, occorre ricordare che la mancata opportunità di ottenere un appalto costituisce un danno effettivo e certo solamente nell’ipotesi in cui, in assenza di un comportamento illecito dell’istituzione, non vi sia alcun dubbio che la ricorrente avrebbe ottenuto l’assegnazione di detto appalto (v., in tal senso, ordinanza del 22 giugno 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑409/09, EU:T:2011:299, punto 85 e giurisprudenza ivi citata). Ciò non ricorre nel caso di specie. Infatti, anche supponendo che i documenti di gara contenessero clausole illecite, è pacifico che tre imprese hanno partecipato alla procedura di gara indetta tramite il bando di gara impugnato e che la ricorrente non ha dimostrato che, nell’ipotesi in cui i documenti impugnati non avessero contenuto le clausole asseritamente illecite, l’appalto le sarebbe stato senza alcun dubbio aggiudicato, e non sarebbe stato aggiudicato a una delle suddette tre imprese.

51      Ne consegue che la condizione relativa all’effettiva realtà del danno non risulta soddisfatta affinché possa sussistere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

52      Peraltro, dato il carattere cumulativo delle condizioni alle quali è subordinata la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, non occorre esaminare le altre condizioni richieste dalla giurisprudenza a tal riguardo.

53      Ciò premesso, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta.

54      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il presente ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

55      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, comprese quelle sostenute per i procedimenti sommari, conformemente alla domanda di Frontex.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Leonardo SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), comprese quelle dei procedimenti sommari.

Papasavvas

Costeira

Schwarcz

Kancheva

 

Perišin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 gennaio 2022.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.