Language of document : ECLI:EU:T:2021:405

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

30 giugno 2021 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo goclean – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)»

Nella causa T‑290/20,

Ceramica Flaminia SpA, con sede in Civita Castellana (Italia), rappresentata da A. Improda e R. Arista, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Capostagno, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Ceramica Cielo SpA, con sede in Fabrica di Roma (Italia), rappresentata da L. Ghedina, L. Gyulai ed E. Fassina, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2020 (procedimento R 991/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ceramica Cielo e la Ceramica Flaminia,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg e G. Hesse (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2020,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 luglio 2020,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2020,

in seguito all’udienza del 17 marzo 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        In data 18 settembre 2014 la ricorrente, Ceramica Flaminia SpA, presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione era il seguente segno figurativo:

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3        I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientravano nella classe 11 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «cassette di scarico per WC; tazze da gabinetto [WC]; impianti di distribuzione di acqua».

4        La domanda di marchio veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2014/205, del 31 ottobre 2014, e il marchio contestato veniva registrato il 9 febbraio 2015 con il numero 13270046 per i prodotti di cui al precedente punto 3.

5        In data 11 aprile 2016 l’interveniente, Ceramica Cielo SpA, presentava una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, sul fondamento dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento 2017/1001].

6        Con decisione del 29 marzo 2018, la divisione di annullamento respingeva integralmente la domanda di dichiarazione di nullità.

7        Il 29 maggio 2018, l’interveniente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001.

8        Con decisione del 30 gennaio 2019, la seconda commissione di ricorso annullava la decisione della divisione di annullamento e accoglieva la domanda di dichiarazione di nullità presentata dall’interveniente, in ragione, da un lato, dell’assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio contestato per il pubblico di riferimento e, dall’altro, del fatto che il marchio contestato non avesse acquisito alcun carattere distintivo in seguito all’uso nel corso del periodo precedente il deposito della domanda.

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2019, la ricorrente proponeva un ricorso avverso tale decisione, iscritto a ruolo con il numero T‑192/19.

10      Con lettera del 28 maggio 2019, l’EUIPO informava il Tribunale che la commissione di ricorso aveva avviato un procedimento di revoca della decisione impugnata, in applicazione dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001, per un errore manifesto ad essa imputabile.

11      Con lettera del 28 ottobre 2019, l’EUIPO informava il Tribunale che, con decisione del 19 luglio 2019, la seconda commissione di ricorso aveva, in applicazione dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001, revocato la decisione del 30 gennaio 2019.

12      Con ordinanza del 18 dicembre 2019, Ceramica Flaminia/EUIPO – Ceramica Cielo (goclean) (T‑192/19, non pubblicata, EU:T:2019:909), il Tribunale constatava che, tenuto conto della decisione di revoca intervenuta il 19 luglio 2019, il ricorso nella causa T‑192/19 era divenuto privo di oggetto e che non vi era quindi più luogo a statuire su di esso.

13      Con decisione del 16 marzo 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha accolto il ricorso dell’interveniente, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato la nullità del marchio contestato per l’insieme dei prodotti interessati, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Essa ha altresì ritenuto che le prove prodotte dalla ricorrente non fossero idonee a dimostrare l’applicabilità dell’eccezione prevista all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/2001 e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

 Conclusioni delle parti

14      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare e riformare la decisione impugnata;

–        riconoscere la validità del marchio contestato;

–        condannare l’EUIPO e l’interveniente, in solido o separatamente, al pagamento alla ricorrente delle spese sostenute nel presente procedimento nonché nelle fasi precedenti innanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.

15      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

16      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        confermare la decisione impugnata;

–        condannare la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall’interveniente nel presente procedimento, sul fondamento dell’articolo 190 del regolamento di procedura del Tribunale.

 In diritto

 Sullinammissibilità dei documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale

17      L’EUIPO fa valere che la nota metodologica sul campione utilizzato ai fini dell’indagine demoscopica contenuta nell’allegato A.10, ovvero l’allegato A.22, l’elenco dei consumatori, dei rivenditori e degli installatori britannici intervistati nell’ambito dell’indagine demoscopica contenuto nell’allegato A.10, ovvero l’allegato A.23, e gli estratti del sito Internet della società Davroc Ltd, ovvero l’allegato A.24, sono inammissibili, in quanto non figurano tra i documenti depositati nel corso del procedimento amministrativo al suo cospetto, così che non potrebbero essere presi in considerazione dal Tribunale nel verificare la legittimità della decisione impugnata.

18      È giocoforza constatare, al pari dell’EUIPO, che tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione. Difatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 72 del regolamento 2017/1001, tale che la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. La documentazione suddetta deve essere quindi respinta, senza che sia necessario esaminare il suo valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza citata).

 Nel merito

19      Tenuto conto della data di deposito della domanda di registrazione di cui trattasi, vale a dire il 18 settembre 2014, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, punti 39 e 40, e sentenza del 23 aprile 2020, Gugler France/Gugler e EUIPO, C‑736/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:308, punto 3 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti alle disposizioni del regolamento 2017/1001 operati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti come diretti alle disposizioni aventi un tenore identico del regolamento n. 207/2009.

20      Per contro, poiché, secondo una giurisprudenza costante, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti alla data in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), per quanto riguarda le disposizioni procedurali la controversia è disciplinata dal regolamento 2017/1001.

21      In sostanza, la ricorrente deduce tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; il secondo, sulla violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, e, il terzo, sulla violazione dell’articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

22      Nell’ambito del primo motivo la ricorrente lamenta, in sostanza, che la commissione di ricorso abbia ritenuto che il marchio contestato fosse privo di carattere distintivo.

23      L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomentazione.

24      Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo, su domanda presentata all’EUIPO, allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 del medesimo regolamento.

25      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, la registrazione è esclusa anche se tale causa d’impedimento esiste soltanto per una parte dell’Unione europea.

26      Dire che un marchio ha carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 33 e giurisprudenza citata).

27      Secondo una giurisprudenza costante, tale carattere distintivo deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, costituito dal consumatore medio di detti prodotti o servizi (v. sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35 e giurisprudenza citata, e del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 34).

28      Dalla giurisprudenza risulta altresì che un carattere minimamente distintivo è sufficiente affinché non sia applicato l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [sentenza del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, punto 39].

29      Per quanto riguarda marchi composti da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detti marchi si riferiscono, dalla giurisprudenza risulta che la loro registrazione non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (sentenza del 21 ottobre 2004, UAMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, punto 41). Allo stesso modo, un marchio registrato non può essere annullato in ragione di tale tipo di utilizzazione. Pertanto, come sostiene la ricorrente, un marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi che esso designa [sentenze del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punto 45, e dell’11 dicembre 2012, Fomanu/UAMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non pubblicata, EU:T:2012:663, punto 20].

30      Per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di un tale marchio, conformemente alla giurisprudenza, non vi è motivo di applicare ad esso criteri più severi di quelli applicabili ad altri segni (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non pubblicata, EU:T:2012:663, punto 16 e giurisprudenza citata).

31      Un tale marchio deve essere considerato privo di carattere distintivo se è idoneo ad essere percepito dal pubblico di riferimento soltanto come una semplice formula promozionale. Per contro, e secondo una giurisprudenza costante, gli va riconosciuto carattere distintivo se, al di là della sua funzione promozionale, esso può essere immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti [v. sentenza del 17 settembre 2015, Volkswagen/UAMI (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, punto 17 e giurisprudenza citata].

32      Peraltro, secondo la giurisprudenza, la semplice assenza di informazioni, nel contenuto semantico del marchio contestato, relative alla natura dei prodotti interessati non può essere sufficiente a conferire carattere distintivo a tale segno [v. sentenza del 30 aprile 2015, Steinbeck/UAMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 e T‑709/13, non pubblicata, EU:T:2015:252, punto 25 e giurisprudenza citata].

33      È alla luce di tali principi comuni all’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e alla causa di nullità assoluta prevista all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, che rinvia allo stesso articolo 7, che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente secondo i quali, contrariamente a quanto è stato considerato nella decisione impugnata, il marchio contestato presenta un carattere distintivo.

–       Sul pubblico di riferimento

34      Nel caso di specie, come constatato dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, i prodotti designati dal marchio contestato sono prodotti destinati, da un lato, ai professionisti del settore idraulico-sanitario e, dall’altro, al grande pubblico, circostanza che le parti non contestano.

35      Le parti non contestano neppure la constatazione della commissione di ricorso, effettuata al punto 20 della decisione impugnata, secondo cui il marchio contestato consta di due termini tra loro uniti, «go» e «clean», appartenenti alla lingua inglese. Nel presente caso, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’impedimento assoluto alla registrazione sarà quindi valutato con riferimento al pubblico degli Stati membri dell’Unione di espressione anglofona.

–       Sul carattere distintivo del marchio contestato

36      In primo luogo, la ricorrente sostiene che, pur essendo in generale un valore commerciale riconducibile ad un’amplissima gamma di prodotti, l’igiene non sarebbe, nella specie, una caratteristica intrinseca dei prodotti considerati. Nel presente caso, il pubblico di riferimento dovrebbe immaginare come tali prodotti possano divenire e mantenersi puliti. Quand’anche, pertanto, al termine «clean» il pubblico di riferimento volesse attribuire una connotazione elogiativa di pulizia e di igiene, il nesso tra il marchio contestato e tale concetto risulterebbe, alla luce del verbo «go», dotato peraltro di molteplici significati, all’inizio stesso del marchio, vago e impreciso. La locuzione «go clean» costituirebbe solo indirettamente un messaggio elogiativo per i prodotti in oggetto.

37      Dalla decisione impugnata risulta, senza che ciò sia contestato dalle parti, che il marchio contestato è composto da due termini inglesi del linguaggio corrente, «go» e «clean», presentati in modo conforme alle regole della sintassi e della grammatica inglese. Il termine «clean», come ha rilevato la commissione di ricorso, può essere tradotto con «pulito, puro, innocente, onesto, corretto». Associato ai prodotti interessati, esso sarà percepito dal pubblico di riferimento nel significato di «pulito, puro». È altresì pacifico che il termine «go» può avere diversi significati. Il disaccordo delle parti verte invece sul significato della locuzione «go clean», associata ai prodotti interessati, per il pubblico di riferimento.

38      Alla luce dei documenti del fascicolo, si deve constatare che il verbo «go», quando è seguito da un aggettivo, significa, come ha osservato la commissione di ricorso, «diventare», «divenire», «farsi». La giustapposizione del verbo «go» e di un aggettivo è ben nota al pubblico di riferimento, giacché compare in espressioni popolari quali «go crazy», che significa letteralmente «diventare matto», ma nel senso figurato «farsi piacere», o «go green», che significa letteralmente «diventare verde» e in senso figurato «essere rispettoso dell’ambiente».

39      Pertanto, per analogia, la combinazione dei termini «go» e «clean» costituirà, per il pubblico di riferimento, un’espressione per dire «Diventa pulito!». Associata ai prodotti interessati, vale a dire «cassette di scarico per WC», «tazze da gabinetto [WC]» e «impianti di distribuzione di acqua», il pubblico di riferimento percepirà tale espressione come un’esortazione a perseguire igiene e pulizia.

40      Più precisamente, per quanto riguarda le «cassette di scarico per WC» e le «tazze da gabinetto [WC]», il marchio contestato veicola, come rilevato dalla commissione di ricorso, un messaggio promozionale secondo il quale tali prodotti garantiscono standard igienici e di pulizia superiori a quelli degli altri sistemi. Per quanto riguarda gli «impianti di distribuzione di acqua», il marchio contestato veicola un messaggio promozionale secondo il quale tali prodotti garantiscono la purezza dell’acqua distribuita. Per l’insieme dei prodotti interessati, il pubblico di riferimento comprenderà quindi, direttamente e immediatamente, che l’obiettivo del messaggio del marchio contestato è quello di vantare una caratteristica positiva dei prodotti in questione.

41      È vero che tale messaggio non costituisce un riferimento diretto ai prodotti designati dal marchio contestato. Tuttavia, come esposto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 32, la mera assenza di informazioni, nel contenuto semantico del marchio contestato, relative alla natura dei prodotti interessati non vale a conferire a quest’ultimo un carattere distintivo. È infatti sufficiente, per constatare l’assenza di carattere distintivo, rilevare che il marchio contestato indica al consumatore una caratteristica del prodotto relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, deriva da un’informazione a carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico di riferimento percepirà in primis in quanto tale, piuttosto che come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti [v. sentenza del 9 marzo 2017, Puma/EUIPO (FOREVER FASTER), T‑104/16, non pubblicata, EU:T:2017:153, punto 22 e giurisprudenza citata].

42      Orbene, nel caso di specie, il pubblico di riferimento non avrà bisogno di fare alcuno sforzo interpretativo per comprendere la locuzione «go clean» come un’espressione che incita all’acquisto e che enfatizza l’attrattività dei prodotti di cui trattasi, rivolgendosi direttamente ai consumatori e invitandoli ad acquistare prodotti che offrano loro una maggiore pulizia e una migliore igiene.

43      A tal riguardo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, né la presenza del verbo «go» né i diversi significati che tale termine potrebbe avere consentono al pubblico di riferimento di comprendere che la locuzione «go clean» sia al contempo un messaggio promozionale e un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti. Infatti, da un lato, importa precisare che, al fine di valutare il marchio contestato, occorre non solo esaminare i diversi elementi di cui il marchio è composto, ma anche il marchio nel suo insieme, di modo che tale valutazione deve fondarsi sulla percezione complessiva di tale marchio da parte del pubblico di riferimento. La mera circostanza che «go» possa avere diversi significati non è quindi sufficiente per dimostrare che la combinazione dei termini «go» e «clean» sia dotata di carattere distintivo. Nel caso di specie, come risulta dal precedente punto 39, la combinazione di questi due termini costituirà, per il pubblico di riferimento, un’espressione significante «Diventa pulito!». Dall’altro lato, occorre ricordare che il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, per un verso, in relazione a ciascun prodotto per il quale è stata chiesta la registrazione e, per altro verso, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento (v. supra, punto 27). La ricorrente non può quindi contestare alla commissione di ricorso il fatto di aver ritenuto che il messaggio trasmesso dal marchio contestato non fosse esattamente lo stesso per le «cassette di scarico per WC», le «tazze da gabinetto [WC]» e gli «impianti di distribuzione di acqua» (v. supra, punto 40).

44      Peraltro, sebbene, come rilevato dalla commissione di ricorso, il marchio contestato presenti una leggera stilizzazione per il fatto che il termine «clean» è raffigurato in grassetto, è giocoforza constatare che tale stilizzazione, semplice e banale, non permetterà al pubblico di riferimento di riconoscere immediatamente la locuzione «go clean» come un marchio indicante l’impresa da cui provengono i prodotti considerati.

45      Occorre ricordare che la percezione del pubblico di riferimento può essere influenzata dalla natura del marchio contestato [sentenza del 15 giugno 2010, X Technology Swiss/UAMI (Colorazione arancione della punta di un calzino), T‑547/08, EU:T:2010:235, punto 25]. In particolare, non è abitudine del pubblico di riferimento presumere l’origine dei prodotti sulla base di slogan promozionali come quello in questione nella fattispecie (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2004, UAMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, punto 35). Nel presente caso, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, né gli elementi denominativi né gli elementi figurativi indicano al pubblico di riferimento che il marchio contestato è più di un semplice messaggio promozionale. Pertanto, il consumatore medio dei prodotti interessati, che appartenga al pubblico specializzato oppure al grande pubblico, verosimilmente non presumerà l’origine dei prodotti di cui trattasi basandosi sul marchio contestato.

46      In tali circostanze, occorre constatare che, come sostenuto dall’interveniente dinanzi agli organi dell’EUIPO, il marchio contestato non presenta il carattere distintivo minimo sufficiente perché non venga applicata la causa di nullità assoluta prevista all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. La censura della ricorrente a tale proposito va quindi respinta.

47      In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso si è limitata ad affermare che il marchio contestato sarebbe percepito come un messaggio promozionale, senza spiegare le ragioni per le quali detto marchio non sarebbe al contempo distintivo.

48      Dai punti da 23 a 44 della decisione impugnata emerge inequivocabilmente che la commissione di ricorso ha tenuto conto del pubblico di riferimento, dei prodotti interessati, del significato della locuzione «go clean» e della percezione che ha il pubblico di riferimento del marchio contestato, in particolare del fatto che non lo riconoscerà come l’indicazione dell’origine dei prodotti interessati, per concludere che il marchio contestato era privo di carattere distintivo. Al riguardo la commissione di ricorso ha sufficientemente esposto i fatti e le considerazioni giuridiche di primaria importanza nell’economia della sua decisione, ciò che ha consentito alla ricorrente di comprenderla e di impugnarla, come dimostra il ricorso, e al Tribunale di esercitare il suo sindacato. Occorre quindi respingere tale censura della ricorrente.

49      In terzo luogo, la ricorrente mette in evidenza che esistono numerosi marchi registrati presso l’EUIPO che contengono il termine «go» affiancato da un altro termine più legato alla natura del prodotto rivendicato di quanto non sia il marchio contestato rispetto ai prodotti della classe 11 cui si riferisce.

50      Si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’EUIPO è tenuto ad esercitare le sue competenze conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione. Pur se, alla luce dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni già adottate in merito a domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. Del resto, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare una registrazione o un annullamento indebiti di marchi. È per questo che un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno rivendicato rientri in un impedimento alla registrazione (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 73 a 77, e del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punto 61). Inoltre, nell’ambito del suo sindacato di legittimità, anche il Tribunale non è vincolato dalla prassi decisionale dell’EUIPO [v. sentenza del 3 settembre 2015, iNET24 Holding/UAMI (IDIRECT24), T‑225/14, non pubblicata, EU:T:2015:585, punto 60 e giurisprudenza citata].

51      Nel caso di specie, occorre rilevare che le circostanze di fatto che accompagnano la registrazione dei marchi elencati a titolo esemplificativo dalla ricorrente sono diverse da quelle del marchio contestato. Infatti, o l’espressione che compone i marchi in questione è diversa, o gli elementi figurativi che compongono tali marchi divergono ampiamente da quelli di cui trattasi nella specie, oppure i prodotti interessati non sono comparabili. Peraltro, dai precedenti punti da 37 a 46 risulta che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che al marchio contestato si applicasse un impedimento assoluto alla registrazione, tale che la ricorrente non può utilmente invocare, al fine di inficiare tale conclusione, marchi differenti precedentemente registrati dall’EUIPO.

52      Di conseguenza, da tutto quanto precede risulta che il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001

53      La ricorrente sostiene che, per giungere alla conclusione che la locuzione «go clean» era un messaggio esclusivamente promozionale, la commissione di ricorso, aderendo alla tesi dell’interveniente, ha affermato che i professionisti erano a conoscenza delle attuali tendenze del mercato e delle tecnologie più moderne rispondenti all’esigenza di contenere il consumo d’acqua e di disporre di sanitari in grado di garantire uno stato di pulizia e di igiene costante. Tuttavia, la commissione di ricorso non spiegherebbe su quali basi documentali sia giunta a tale conclusione. Né prova corrispondente sarebbe stata fornita nello specifico dall’interveniente. La ricorrente ne trae la conclusione che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 95 del regolamento 2017/1001 per aver fondato la sua decisione su motivi e argomenti che non sono stati dimostrati dall’interveniente. Tali fatti, a suo avviso, non possono essere qualificati come notori.

54      L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomentazione.

55      Occorre ricordare che la commissione di ricorso può fondare le proprie decisioni su fatti notori che non sono stati dedotti dalle parti, senza dover dimostrarne l’esattezza. La parte alla quale l’EUIPO oppone tali fatti notori è in condizione di contestare la loro esattezza davanti al Tribunale [v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep), T‑82/17, EU:T:2018:814, punto 19 e giurisprudenza citata].

56      I fatti notori sono quelli conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili [v. sentenza del 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, EU:T:2005:136, punto 35 e giurisprudenza citata].

57      Nel caso di specie, al fine di contestare la correttezza dei fatti esposti dalla commissione di ricorso nella sua decisione, la ricorrente fa valere solo che nel documento intitolato «Guidance for sanitary applicances», depositato dall’interveniente presso gli organi dell’EUIPO, si dà esclusivamente atto che, per quanto riguarda le tazze da gabinetto, la facilità di pulizia è un parametro considerato dalle autorità competenti per il rilascio della marcatura CE. Secondo la ricorrente, questo documento non è tale da dimostrare le tendenze del mercato, l’obiettivo di ridurre il consumo di acqua o il fatto di essere rispettosi dell’ambiente.

58      A tal riguardo, occorre constatare che, quand’anche tale documento non sia idoneo a suffragare le affermazioni della commissione di ricorso al punto 37 della decisione impugnata, tutti sanno, in particolare i consumatori medi dei prodotti interessati, che appartengano al pubblico specializzato oppure al grande pubblico, che, al momento dell’acquisto di cassette di scarico per WC, di tazze da gabinetto o di impianti di distribuzione di acqua, il consumatore tiene conto, tra gli altri elementi, del controllo del consumo d’acqua, dell’igienicità dei sanitari, della purezza dell’acqua e, talvolta, dell’ambiente. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, si tratta effettivamente di fatti notori. Orbene, nulla nell’argomentazione della ricorrente esposta ai punti da 48 a 54 del ricorso consente di rimettere in discussione tali fatti.

59      Di conseguenza, da tutto quanto precede risulta che il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009

60      La ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che le prove da essa prodotte non erano idonee a dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento fosse in grado di identificare i prodotti come provenienti dalla sua impresa.

61      L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomentazione.

62      Occorre ricordare, anzitutto, che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, quando un marchio dell’Unione europea è stato registrato in violazione, in particolare, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, il quale prevede che siano esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo intrinseco, esso non può essere dichiarato nullo se, in ragione dell’uso che ne è stato fatto, dopo la sua registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato. Ai termini dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, il paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo non si applica se il marchio ha acquisito per i prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.

63      Pertanto, l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 riguarda i marchi la cui registrazione ha violato, segnatamente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento e che, in assenza di una tale disposizione, avrebbero dovuto essere annullati, in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. L’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 ha appunto come obiettivo di mantenere la registrazione di quei marchi che, per l’uso che ne è stato fatto, hanno acquisito nel frattempo, vale a dire dopo la loro registrazione, un carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali sono stati registrati, nonostante la circostanza che siffatta registrazione, nel momento in cui è intervenuta, fosse contraria all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 [v. sentenza del 10 giugno 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Rappresentazione di un motivo a scacchiera), T‑105/19, non pubblicata, EU:T:2020:258, punto 60 e giurisprudenza citata].

64      Occorre poi sottolineare che l’onere della prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, e dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, incombe al titolare del marchio di cui trattasi (v. sentenza del 10 giugno 2020, Rappresentazione di un motivo a scacchiera, T‑105/19, non pubblicata, EU:T:2020:258, punto 61 e giurisprudenza citata).

65      Secondo la giurisprudenza, per accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto, l’autorità competente deve procedere a un esame concreto e valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto idoneo a identificare il prodotto o il servizio di cui trattasi come proveniente da un’impresa determinata (v. sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank e a., C‑217/13 e C‑218/13, EU:C:2014:2012, punto 40 e giurisprudenza citata).

66      A tale proposito, occorre prendere in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e dell’industria o di altre associazioni professionali, nonché i sondaggi di opinione (v. sentenza del 10 giugno 2020, Rappresentazione di un motivo a scacchiera, T‑105/19, non pubblicata, EU:T:2020:258, punto 63 e giurisprudenza citata).

67      Se, sulla base di tali elementi, gli ambienti interessati o almeno una loro parte significativa identificano il prodotto come proveniente da una determinata impresa in virtù del marchio, si deve concludere che la condizione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è soddisfatta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 52).

68      Infine, per quanto riguarda l’estensione geografica della prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, occorre ricordare che un segno può essere registrato come marchio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione nella quale esso non aveva ab initio un siffatto carattere, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo (sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 83).

69      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha valutato se il marchio avesse acquisito, per i prodotti interessati, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto, alla data del suo deposito, il 18 settembre 2014, o successivamente alla sua registrazione, il 9 febbraio 2015, negli Stati membri anglofoni dell’Unione, ossia il Regno Unito, l’Irlanda e Malta. Le parti non contestano il periodo e l’estensione geografica di riferimento così definiti dalla commissione di ricorso.

70      Occorre rilevare che, al fine di provare che una parte significativa del pubblico di riferimento identificasse grazie al marchio contestato i prodotti di cui trattasi come provenienti dalla sua impresa, la ricorrente ha presentato dinanzi all’EUIPO le seguenti prove:

–        numerose fatture di vendita relative agli anni 2014-2016 (allegati da A.4 a A.7);

–        tabelle di riepilogo dei dati relativi alle vendite realizzate tra il 2014 e il 2016 (allegato A.8);

–        schede promozionali di prodotto delle quali solo due sono datate, rispettivamente, 2013 e 2014 (allegato A.9);

–        indagine demoscopica sull’uso del marchio goclean realizzata nel luglio 2016 (allegato A.10);

–        estratti di cataloghi datati 2014 e 2015 (allegato A.14);

–        un documento intitolato «Osservazioni degli analisti» dell’8 luglio 2018 (allegato A.15).

71      Per quanto riguarda le fatture, occorre constatare, al pari della commissione di ricorso, che solamente cinque fatture, datate 2015, più un’altra, datata 2016, riguardano uno dei territori di riferimento. Secondo dette fatture, sono state vendute con il marchio goclean, nel Regno Unito, nel 2015 e nel 2016, rispettivamente 89 unità e 16 unità (allegato A.6, pagg. da 2094 a 2107, e allegato A.7, pagg. 3006 e 3007). Inoltre, come rilevato dalla commissione di ricorso, tali fatture sono tutte intestate allo stesso cliente. Pertanto, alla luce di tali fatture, occorre rilevare che, come sostiene l’interveniente, pochi acquirenti e consumatori finali sono stati esposti al marchio goclean nel Regno Unito.

72      Per quanto riguarda i dati relativi alle vendite realizzate tra il 2014 e il 2016, la tabella concernente l’anno 2014 mostra che nel Regno Unito sono state vendute quattro unità. Dalle fatture prodotte risulta che queste quattro unità sono state vendute ad un unico cliente, il 28 novembre 2014, ossia, come constatato dalla commissione di ricorso, al di fuori del periodo di riferimento. La tabella concernente l’anno 2015 conferma la vendita di 89 unità nel Regno Unito in quell’anno. Secondo la tabella concernente l’anno 2016, 199 unità sono state vendute nel Regno Unito e 6 unità a Malta. Tuttavia, questi ultimi dati non sono corroborati dalle fatture fornite. Come è stato precedentemente precisato, le fatture dimostrano la vendita di sole 16 unità nel Regno Unito nel 2016, sempre allo stesso cliente. Il fascicolo non contiene fatture che attestino la vendita di unità a Malta. Risulta, peraltro, da tali tabelle e dalle fatture, né lo contesta la ricorrente, che in Irlanda non è stata realizzata alcuna vendita.

73      La ricorrente contesta piuttosto alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del continuo aumento del numero delle sue vendite. Se è vero che nel 2014 aveva venduto un numero esiguo di pezzi, l’anno successivo le vendite sarebbero state venti volte di più del 2014, per culminare nel 2016 con il doppio di pezzi venduti rispetto all’anno precedente. Tuttavia, tali cifre di vendita restano particolarmente esigue.

74      L’allegazione della ricorrente di aver venduto, in poco più di due anni, 29 228 articoli del marchio goclean in tutto il mercato europeo è irrilevante nell’ambito della presente controversia, contrariamente a quanto essa fa valere, in quanto occorre anche che fornisca la prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso dal suo marchio nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere.

75      Per quanto riguarda le schede promozionali e gli estratti di cataloghi, sebbene essi mostrino immagini dei prodotti interessati, associati al marchio contestato, essi non forniscono alcuna informazione quanto alla percezione di tale marchio da parte del pubblico di riferimento in relazione a detti prodotti.

76      Per quanto riguarda l’indagine demoscopica, essa precisa che i dati ivi presentati sono stati raccolti tra il 6 e il 21 luglio 2016. Il campione di persone intervistate è composto da 500 consumatori italiani aventi almeno una conoscenza scolastica della lingua inglese, 1 000 consumatori europei anglofoni di cittadinanza non precisata, 100 rivenditori e installatori di attrezzature sanitarie italiani, 100 rivenditori e installatori di attrezzature sanitarie inglesi o irlandesi e, infine, 200 rivenditori e installatori di attrezzature sanitarie europei anglofoni di cittadinanza non precisata (allegato A.10, pag. 3739).

77      Nel presente caso, il marchio contestato è stato considerato privo di carattere distintivo per il pubblico dell’Unione di espressione anglofona, ossia quello del Regno Unito, dell’Irlanda e di Malta. Pertanto, è alla luce di tale pubblico che deve essere fornita la prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. Per contro, la prova di un’eventuale acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso per il pubblico di altri Stati membri non è rilevante. Nella specie, per quanto riguarda l’indagine demoscopica prodotta dalla ricorrente, solo i 100 rivenditori e installatori di attrezzature sanitarie inglesi o irlandesi possono essere compresi nel pubblico di riferimento. È giocoforza constatare che tale campione, come sottolineato dalla commissione di ricorso, è poco rappresentativo, in quanto non include i consumatori appartenenti al grande pubblico.

78      Peraltro, su tali 100 individui, occorre constatare, al pari dell’EUIPO, che solo tre hanno risposto affermativamente alla seguente domanda (allegato A.10, pag. 3757):

«Il nome goclean è il marchio che identifica i WC di una nota azienda. Ricordava? Ne aveva sentito parlare?».

79      Indipendentemente dalla pertinenza della questione sollevata, è giocoforza constatare che il tasso di riconoscimento del marchio è molto basso. Inoltre, come fa giustamente osservare l’EUIPO, la domanda non menziona né le cassette di scarico né gli impianti di distribuzione di acqua.

80      A tal riguardo la ricorrente sostiene che tale valore di conoscenza del 3% è da ritenere una performance particolarmente rilevante ed indicativa, sia perché l’estensione geografica su cui la commissione di ricorso si è concentrata è ridotta rispetto al panorama commerciale sul quale essa tradizionalmente esercita le sue attività, sia perché nel Regno Unito esiste un unico distributore autorizzato. Tuttavia, è sufficiente rilevare che le prove fornite dalla ricorrente devono dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento identifica, grazie al marchio contestato, i prodotti di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata e distingue, quindi, tali prodotti da quelli di altre imprese. Orbene, nel caso di specie, quand’anche nel Regno Unito il rivenditore dei prodotti considerati fosse uno solo, il valore di riconoscimento del 3% non può essere considerato sufficiente, tanto più che esso non fornisce alcuna indicazione quanto al riconoscimento del suo marchio da parte del grande pubblico.

81      Per quanto riguarda il documento intitolato «Osservazioni degli analisti», si tratta di un’interpretazione dei risultati dell’indagine demoscopica da parte di una delle persone che l’hanno effettuata. È giocoforza constatare che esso non fornisce elementi diversi da quelli forniti dall’indagine stessa. Come ha rilevato la commissione di ricorso, tale documento non fornisce informazioni precise sui consumatori «europei» intervistati.

82      Da quanto precede risulta che nessuno degli argomenti della ricorrente è idoneo a rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo cui le prove prodotte, nel corso del procedimento amministrativo, non sono sufficienti a dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento sia in grado di identificare, grazie al marchio contestato, i prodotti di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata.

83      Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, respingere il capo della domanda diretto all’annullamento della decisione impugnata.

84      Per quanto riguarda la domanda di riforma della decisione impugnata presentata dalla ricorrente, occorre constatare che essa mira a che il Tribunale decida, allo stesso titolo della commissione di ricorso, se il marchio contestato debba essere annullato alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009. A tal riguardo si deve ricordare che il Tribunale può annullare o riformare la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO solo se, al momento in cui essa è stata adottata, la medesima era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Nel caso di specie, alla luce di quanto precede, non è stato dimostrato che la decisione impugnata fosse viziata da uno di tali motivi di annullamento o di riforma. Occorre pertanto respingere la domanda di riforma della ricorrente.

85      Per tutti questi motivi, occorre respingere integralmente il ricorso, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del capo di conclusioni della ricorrente diretto a far riconoscere la validità del marchio contestato.

 Sulle spese

86      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Ceramica Flaminia SpA è condannata alle spese.

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 giugno 2021.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.