Language of document : ECLI:EU:T:2014:134





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 febbraio 2014 – Jannatian / Consiglio

(causa T‑187/13)

«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Elenco delle persone e delle entità cui si applicano tali misure restrittive – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263 TFUE) (v. punti 20, 21)

2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive a carico di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità (Art. 263, sesto comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 45; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 25, 28-30, 34-36, 40)

Oggetto

Domanda di annullamento, nella parte in cui riguardano il ricorrente: della posizione comune 2008/479/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 43); della decisione 2008/475/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29); della posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 213, pag. 58); della decisione 2009/840/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 303, pag. 64); del regolamento (CE) n. 1100/2009 del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e abroga la decisione 2008/475/CE (GU L 303, pag. 31); della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81); del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1) e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Mahmoud Jannatian sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.