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Impugnazione proposta il 14 febbraio 2013 da Diana Grazyte avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 dicembre 2012 causa F-76/11, Grazyte/Commissione

(Causa T-86/13 P)

Lingua processuale : l'italiano

Parti

Ricorrente : Diana Grazyte (Utena, Lituania) (rappresentante : R. Guarino, avvocato)

Controinteressata nel procedimento : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 dicembre 2012, dettata nella causa F-76/11 (Grazyte contro Commissione europea);

-     Annullare la decisione presa dal Direttore del DG HR D, in qualità di Autorità Responsabile per la conclusione dei contratti di impiego in data 29 aprile 2011 e di conseguenza dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di dislocazione prevista dall'allegato VII, art. 4, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;

-     In subordine, rinviare la causa al Tribunale della Funzione Pubblica per la decisione;

-     Condannare la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.    Primo motivo, vertente sulla violazione e/o falsa interpretazione del diritto comunitario con riferimento alle tecniche interpretative del diritto ed alla ratio dell'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto. Difetto di motivazione.

    

-     Si fa valere a questo riguardo che, sia la lettera della norma (la quale si riferisce testualmente a "motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno stato o di un'organizzazione internazionale") che la ratio della norma conducono ad escludere dall'indennità chi abbia lasciato il proprio Paese di origine senza sviluppare un nesso durevole con il Paese in cui si sia trasferito proprio perché assunto alle dipendenze di un'organizzazione internazionale. Né la lettera, né la logica né la ratio della norma possono condurre ad affermare, come ha fatto il Tribunale nell'appellata sentenza, che si debbano neutralizzare i periodi successivi al servizio di un'organizzazione internazionale quando il trasferimento è avvenuto, come nel caso di specie, per motivi affettivi.

2.     Secondo motivo, vertente sulla violazione e/o falsa interpretazione del diritto comunitario con riferimento alla qualificazione delle Agenzie come organizzazioni internazionali in relazione all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto.

-    Si fa valere a questo riguardo che la nozione di organizzazione internazionale di cui all'articolo 4 dell'allegato VII dello SR è stata definita in modo molto preciso dalla giurisprudenza. Così il Tribunale dell'Unione europea nella sentenza del 30 novembre 2006, J/Commissione (in particolare, punti 42-43) avrebbe considerato che affinché un'organizzazione si qualifichi come internazionale per l'applicazione dell'articolo 4, allegato VII, paragrafo 1, lett. a, è necessario che essa sia stata identificata e considerata formalmente come tale dagli altri stati o da altre organizzazioni internazionali create dagli stati. In ogni caso, per apprezzare il carattere internazionale di un'organizzazione occorre considerare esclusivamente la sua composizione e non la sua appartenenza ad organizzazioni aventi una composizione internazionale. Alla luce di questi criteri rigorosi, né l'EFSA né l'ETF potrebbero essere considerati delle organizzazioni internazionali nel senso imposto dall'art. 4.

3.    Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza.

-    Si fa valere su questo punto che l'interpretazione data dal Tribunale di primo grado alla norma è contraria alla logica ed ha l'effetto di creare una discriminazione tra due categorie di funzionari non basato su alcun elemento oggettivo, venendo così equiparata la condizione di chi sia stato fuori dal Paese d'origine soltanto perché al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale (e quindi senza recidere i contatti con il Paese natale) con quella di chi si sia trasferito dal Paese d'origine per scelte di vita che comportavano il venire meno dei legami con questo e soltanto successivamente abbia prestato servizio per uno Stato o di un'organizzazione internazionale. D'altra parte, secondo la sentenza impugnata, dovrebbe essere trattata in maniera differente la situazione di due funzionari che abbiano lasciato da oltre dieci anni il proprio Paese d'origine per costituire una nuova famiglia all'estero, soltanto perché uno di questi, dopo anni che viveva nel nuovo Paese, veniva assunto da un'Organizzazione internazionale.

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