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Impugnazione proposta il 14 febbraio 2013 da Z avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia, F-88/09 e F-48/10

(causa T-88/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Z (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

dichiararlo fondato;

annullare quindi la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 dicembre 2012, emessa nelle cause riunite F-88/09 e F-48/10, [Z]/Corte di giustizia dell’Unione europea;

statuire in conformità agli atti introduttivi di ricorso delle cause F-88/09 e F-48/10;

condannare la parte avversa alle spese dei due gradi di giudizio;

riservare alla ricorrente tutti gli altri diritti, gli importi dovuti, i mezzi di ricorso e le azioni.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la parte ricorrente deduce undici motivi.

Primo motivo, vertente sull’assenza di imparzialità della Terza Sezione del TFP.

Secondo motivo, vertente sull’assenza di ricorso effettivo, in quanto il TFP avrebbe limitato il proprio intervento contro le istituzioni.

Terzo motivo, vertente sull’incompetenza del giudice Rofes i Pujol a pronunciarsi sulla domanda di ricusazione del giudice Van Raepenbusch.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un equo processo in assenza della possibilità di interporre appello avverso la decisione del TFP di respingere la domanda di ricusazione di un giudice.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto alla prova e dell’obbligo di accertare la verità materiale delle motivazioni fornite dall’AIPN all’origine della decisione di riassegnazione e della decisione di infliggere una sanzione disciplinare.

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe considerato che la decisione di riassegnazione era stata adottata unicamente nell’interesse del servizio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Settimo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe considerato che sussiste un’equivalenza degli impieghi ai sensi dell’articolo 7 di detto Statuto.

Ottavo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad essere sentiti.

Nono motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento del danno derivante dalla pubblicazione all’interno dell’istituzione della decisione di riassegnazione, anche se la parte ricorrente non era obbligata ad avviare un procedimento amministrativo precontenzioso per far valere la propria domanda di risarcimento danni.

Decimo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe considerato che il comitato incaricato di raccogliere i reclami era competente ad emettere una decisione sul reclamo della parte ricorrente.

Undicesimo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP non ha giudicato che la parte convenuta ha violato gli articoli da 1 a 3 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari, nonché i diritti della difesa e il principio del contraddittorio nel corso del procedimento disciplinare.