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Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2015 – Calestep/ECHA

(Causa T-89/13) 1

(«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese – Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Decisione che impone un onere amministrativo – Raccomandazione 2003/361/CE – Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calestep, SL (Estepa, Spagna) (rappresentante: E. Cabezas Mateos, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, A. Iber e C. Schultheiss, in qualità di agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione SME (2012) 4028 dell’ECHA, del 21 dicembre 2012, che constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e le impone un onere amministrativo.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Calestep, SL sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

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1 GU C 108 del 13.4.2013.