Language of document : ECLI:EU:T:2015:711

Causa T‑89/13

Calestep, SL

contro

Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese – Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Decisione che impone un onere amministrativo – Raccomandazione 2003/361/CE – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 settembre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Competenza del giudice dell’Unione – Esame d’ufficio

(Art. 263 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso contro una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che nega a chi chiede la registrazione la riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese – Ricevibilità

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 6, § 4, 91, § 1, e 94, § 1; regolamento della Commissione n. 340/2008, art. 13, § 4)

3.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Nozione

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 19 e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 51, § 1)

4.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Tariffe e oneri dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) –Riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese – Nozione di piccola impresa – Impresa che occupa più di 50 persone – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 6, § 4; raccomandazione della Commissione 2003/361, allegato, art. 2, § 2)

1.      Poiché la competenza del giudice dell’Unione è una questione di ordine pubblico, essa può essere esaminata d’ufficio dal giudice stesso.

(v. punto 16)

2.      Il giudice dell’Unione è competente a conoscere il ricorso contro una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che dichiara che chi chiede la registrazione di sostanze ai sensi del regolamento n. 1907/2006 non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese, prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento, e gli impone un onere amministrativo.

L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, infatti, dispone che la contestazione di una decisione della commissione di ricorso o, nei casi in cui non sia previsto il diritto di adire detta commissione, le decisioni dell’ECHA, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo 263 TFUE. A tal riguardo, l’articolo 91, paragrafo 1, di detto regolamento prevede la contestazione dinanzi alla commissione di ricorso delle sole decisioni adottate dall’ECHA ai sensi degli articoli 9 e 20, dell’articolo 27, paragrafo 6, dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, nonché dell’articolo 51 del regolamento n. 1907/2006. Tali disposizioni riguardano decisioni prive di nessi con la tariffa prevista per le piccole imprese, prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento.

(v. punti 17‑20, 22)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28, 29)

4.      L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, dispone che si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Da una lettura testuale di tale disposizione si evince che i criteri attinenti agli effettivi dell’impresa, da una parte, e alle soglie finanziarie, dall’altra, sono criteri cumulativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del citato allegato. Ciò risulta chiaramente dall’uso della congiunzione di coordinamento «e», che evidenzia il carattere cumulativo dei criteri, a differenza dell’uso della congiunzione disgiuntiva «o», che evidenzia un’alternatività.

Inoltre, il criterio degli effettivi dell’impresa è un criterio determinante per decidere se un’impresa è micro, piccola o media ai sensi della raccomandazione 2003/361. Peraltro, mentre gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti sono liberi, ai sensi dell’articolo 2 della raccomandazione 2003/361, di stabilire soglie inferiori o di non impiegare il criterio finanziario per l’attuazione di determinate politiche, il criterio degli effettivi deve sempre essere impiegato. Pertanto, con riguardo a un’impresa che chiede all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) la riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), l’interpretazione intesa a considerare, in sostanza, che un’impresa che occupa più di 50 persone può essere qualificata come impresa di piccole dimensioni ai sensi della raccomandazione 2003/361 è manifestamente errata.

(v. punti 39‑41, 43)