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Ricorso proposto il 26 agosto 2016 – Epsilon International / Commissione

(Causa T-477/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Epsilon International SA (Marousi, Grecia) (rappresentanti: D. Bogaert e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1) Sulla base dell’articolo 272 TFUE:

dichiarare che gli importi pagati dalla Commissione europea all’Epsilon ai sensi delle convenzioni di sovvenzione BRISEIDE, i-SCOPE e SMART-ISLANDS costituiscono costi ammissibili e che l’Epsilon non ha commesso errori di natura sistematica nell’adempimento di tali convenzioni;

dichiarare che la richiesta della Commissione relativa al rimborso degli importi pagati in base alla convenzione BRISEIDE è totalmente infondata e che tali importi non devono essere restituiti alla Commissione europea;

dichiarare che le decisioni della Commissione europea di sospendere i pagamenti riguardanti le convenzioni di sovvenzione i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity e c-SPACE sono prive di fondamento;

condannare la Commissione a rimborsare gli importi pagati dall’Epsilon per condurre ulteriori verifiche finanziarie allo scopo di confutare le conclusioni erronee dei revisori incaricati dalla Commissione e di risarcire il danno morale subito dall’Epsilon, valutato provvisoriamente in via equitativa in EUR 10 000.

2) Sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione della Commissione europea del 17 giugno 2016 [con riferimento Ares (2016)2835215] di inserire l’Epsilon nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES).

Motivi e principali argomenti

A sostegno della domanda basata sull’articolo 272 TFUE, l’Epsilon ritiene che le conclusioni formulate dai revisori e avallate dalla Commissione europea che si riferiscono ai costi del personale dichiarati per l’esecuzione dei progetti BRISEIDE, SMART-ISLANDS e i-SCOPE siano erronee. Più in particolare, l’Epsilon afferma che non è stata commessa alcuna irregolarità riguardo al sistema di registrazione del tempo, al calcolo delle ore di produzione e della tariffa oraria, all’assenza di fattura per il lavoro dei proprietari e alla circostanza che gli accordi conclusi con i consulenti interni non erano stati registrati presso l’ufficio delle imposte. In ogni caso, qualsiasi errore di scarsa importanza riguardante l’adempimento di tali contratti non può essere considerato come un errore di natura sistematica.

Inoltre, l’Epsilon contesta le decisioni della Commissione di sospendere i pagamenti per l’esecuzione dei progetti i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity e c-SPACE, finanziati dall’UE, e ritiene che esse siano giuridicamente prive di fondamento.

Infine, l’Epsilon chiede un risarcimento pecuniario per il danno materiale e morale da essa subito a causa delle decisioni della Commissione.

A sostegno della domanda basata sull’articolo 263 TFUE, l’Epsilon chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione di inserire l’Epsilon nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES), per l’asserita natura potenzialmente sistematica degli errori commessi nell’esecuzione dei summenzionati progetti. La ricorrente ritiene che tale decisione violi il principio di proporzionalità e i diritti della difesa.

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