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Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2019 – Franck / Commissione

(Causa T-487/16)1

[«Ricerca e sviluppo tecnologico – Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro del CER per l’anno 2016 – Decisione dell’ERCEA recante rigetto di una domanda di sovvenzione in quanto inammissibile al finanziamento – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Decisione implicita di rigetto – Irricevibilità parziale – Decisione esplicita di rigetto – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»]

Lingua processuale: tedesco

Parti

Ricorrente: Regine Franck (Bonn, Germania) (rappresentante: S. Conrad, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, L. Mantl e B. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 17 giugno 2016 e, dall’altro, della decisione della Commissione del 16 settembre 2016, recante rigetto, rispettivamente, del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese

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1 GU C 475 del 19.12.16.