Language of document : ECLI:EU:T:2019:399

Causa T478/16

Regine Frank

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 giugno 2019

«Ricerca e sviluppo tecnologico – Programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro del CER per l’anno 2016 – Decisione dell’ERCEA recante rigetto di una domanda di sovvenzione in quanto inammissibile al finanziamento – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Decisione implicita di rigetto – Irricevibilità parziale – Decisione esplicita di rigetto – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

1.      Procedimento giurisdizionale – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio – Presupposti per la concessione – Decisione di un avvocato di rinunciare a rappresentare una parte nella controversia nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale – Mancata nomina di un nuovo avvocato per il richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio – Mandato di un avvocato su iniziativa del cancelliere del Tribunale – Presupposti – Necessità di presentare una nuova domanda di ammissione al gratuito patrocinio – Sostituzione resa necessaria in ragione di circostanze oggettive e indipendenti dal comportamento o dalla volontà dell’interessato

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 147, §§ 2 e 3, e 148, § 5)

(v. punti 65‑72)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso avverso una decisione implicita di rigetto della Commissione relativa a una domanda di sovvenzione – Decisione revocata stante l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione esplicita successiva – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire

(Regolamento del Consiglio n. 58/2003, art. 22, §§ 1 e 5)

(v. punti 74‑80, 85, 86)

3.      Industria – Azioni necessarie ad assicurare la competitività dell’industria – Ricerca e sviluppo tecnologico – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» – Domanda di sovvenzione – Requisiti di ammissibilità – Presentazione di una valida lettera di assenso di un istituto ospitante – Possibilità di cambiare istituto ospitante durante il procedimento di valutazione – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1290/2013)

(v. punti 103, 114, 115)


Sintesi

Nella sentenza Frank/Commissione (T‑478/16), pronunciata l’11 giugno 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla sig.ra Regine Frank diretto all’annullamento delle decisioni della Commissione del 17 giugno 2016 e del 16 settembre 2016, recanti rigetto, rispettivamente, in maniera implicita ed esplicita, della domanda di sovvenzione della ricorrente per un progetto di ricerca.

Facendo seguito a un invito a presentare proposte nell’ambito del programma quadro Orizzonte 2020 (1), la sig.ra Regine Frank ha presentato una domanda di sovvenzione all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) per un progetto relativo al trasporto della luce nei quasi-cristalli e nelle strutture non periodiche. La ricorrente ha presentato tale domanda in nome del Politecnico di Kaiserslautern. Tuttavia, quest’ultimo ha indicato all’ERCEA di non essere disponibile come istituto ospitante per il progetto sostenuto dalla ricorrente. Il Politecnico ha del pari precisato che la ricorrente aveva utilizzato, senza la sua autorizzazione, ai fini dell’invito a presentare proposte del 2016, una lettera di assenso rilasciata per l’invito a presentare proposte del 2015. In mancanza di una valida lettera di assenso, la domanda di sovvenzione è stata respinta dall’ERCEA. La Commissione ha confermato detto rigetto, in un primo momento, implicitamente, e successivamente in una decisione esplicita di rigetto.

Il Tribunale è stato chiamato in primo luogo a pronunciarsi sulle conseguenze della decisione di un avvocato di smettere di rappresentare un ricorrente beneficiario del gratuito patrocinio nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Nella specie, con ordinanza del 16 febbraio 2017, il Tribunale aveva deciso di ammettere la ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, approvando la scelta di quest’ultima riguardo all’identità del suo rappresentante. Tuttavia, il 5 marzo 2018, il rappresentante della ricorrente ha informato la cancelleria del Tribunale di non acconsentire più a rappresentarla. Di conseguenza, il Tribunale ha comunicato alla ricorrente la necessità di conferire mandato a un altro avvocato ai fini della sua rappresentanza all’udienza di discussione del 31 gennaio 2019, invito cui la ricorrente, il giorno di detta udienza, non aveva dato seguito. Ella ha quindi chiesto, in persona, l’applicazione dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, che indica le condizioni alle quali è possibile, su iniziativa del cancelliere del Tribunale, conferire mandato a un avvocato al fine di rappresentare una parte dinanzi al Tribunale.

A tale riguardo, il Tribunale ha osservato che, nell’ipotesi in cui l’interessata abbia ella stessa proposto un avvocato, in primo luogo, l’applicazione dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura ai fini della sostituzione di detto avvocato con un altro rende necessaria la presentazione di una nuova domanda di ammissione al gratuito patrocinio conformemente all’articolo 147, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura. In secondo luogo, una simile sostituzione può essere effettuata ai sensi dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo qualora essa sia resa necessaria in ragione di circostanze oggettive e indipendenti dal comportamento o dalla volontà dell’interessato, quali il decesso, il collocamento a riposo o un inadempimento agli obblighi professionali o deontologici dell’avvocato. Orbene, il fatto che un avvocato rinunci a rappresentare una parte nella controversia facendo valere un comportamento di quest’ultima idoneo a limitare drasticamente la sua missione di rappresentante non può quindi essere considerato un valido motivo tale da giustificare l’applicazione dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

In secondo luogo, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile la domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della Commissione. In tal senso, il Tribunale ha dichiarato che la mancata risposta della Commissione vale come decisione implicita di rigetto del ricorso amministrativo, decisione che può formare oggetto di un ricorso di annullamento. Tuttavia, prima della proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione ha adottato una decisione recante rigetto esplicito del ricorso amministrativo, procedendo così alla revoca della decisione implicita di rigetto.

In terzo luogo, per quanto attiene ai presupposti per l’ammissibilità della domanda di sovvenzione, il Tribunale ha ricordato che, date le circostanze della fattispecie, la ricorrente doveva, ai fini dell’esame della sua domanda di sovvenzione, dimostrare l’esistenza di una valida lettera di assenso di un’università ospitante. Infine, il Tribunale ha precisato che l’identità dell’istituto ospitante risulta essere un elemento essenziale nell’ambito di una domanda di sovvenzione e non può, in quanto tale, essere oggetto di una sostituzione o di un’aggiunta, salvo modificare in modo sostanziale tale domanda. Pertanto, la ricorrente non può contestare all’ERCEA di non averle permesso di cercare un nuovo istituto ospitante.


1      Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro del Consiglio europeo della ricerca (CER) 2016 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) (GU 2015, C 253, pag. 12).