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Ricorso proposto il 14 agosto 2013 – Unión de Almacenistas de Hierros de España / Commissione

(Causa T-419/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Creus Carreras, A. Valiente Martin, C. Maldonado Márquez, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 18 giugno 2013, impugnata;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento;

chiedere inoltre alla Commissione, con misura di organizzazione del procedimento, di fornire al Tribunale i documenti ai quali ha negato l’accesso, affinché quest’ultimo possa esaminarli e verificare l’esattezza di quanto affermato nel presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Nel febbraio 2013 la Unión de Almacenistas de Hierro de España (UAHE) ha chiesto di accedere a taluni documenti in possesso della Commissione europea in base al meccanismo di cooperazione con le autorità nazionali previsto all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1). Concretamente la ricorrente chiedeva di poter accedere a tutti i documenti e le comunicazioni scambiati tra la Direzione generale della concorrenza della Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (Commissione nazionale per la concorrenza) relativi ai procedimenti sanzionatori S-106/08, Almanaces de Hierro, e S-254/10, Hierros Extremadura.

Dopo una prima proroga del termine, sino all’11 aprile 2013, la Commissione ha inviato alla UAHE una comunicazione con la quale:

Concedeva accesso agli avvisi di ricevimento inviati alla Comisión Nacional de la Competencia in relazione ai due procedimenti sanzionatori;

Informava la richiedente che non aveva informazioni in merito ai due procedimenti e che i soli dati in suo possesso erano protetti dalle eccezioni previste all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

La UAHE reiterava la sua richiesta e, dopo una prima proroga del termine di 15 giorni, la Commissione la informava, con ulteriore lettera del 18 giugno, che prorogava indefinitamente il termine di risposta alle domande di accesso agli atti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento 1049/2001, in quanto la Commissione non avrebbe proceduto a un’analisi concreta e individuale dell’applicabilità delle eccezioni previste in detta disposizione alle domande di accesso oggetto del presente procedimento.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001, poiché l’informazione richiesta non contiene elementi che possano ledere gli interessi commerciali di terzi. Detta informazione potrebbe ledere, in ogni caso, gli interessi della stessa richiedente.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2,terzo trattino, del regolamento 1049/2001, poiché la nozione di indagine in esso prevista può soltanto riferirsi a indagini di istituzioni o di organismi comunitari, non nazionali. Inoltre, per i fatti oggetto d’indagine in entrambi i procedimenti sarebbe intervenuta la prescrizione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, comma secondo, del regolamento 1049/2001, nella misura in cui, nel contesto della documentazione richiesta, la Commissione non adotta decisioni, visto che la sua posizione è passiva, limitandosi a ricevere documenti o a formulare osservazioni. Inoltre, in ogni caso, l’eccezione sollevata può essere applicata soltanto riguardo a documenti interni.