Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 giugno 2014 – Stanleybet Malta e Stanley International Betting / Commissione
(Causa T‑416/13)
«Ricorso di annullamento – Concorrenza – Gestione di terminali per le videolotterie – Concessione da parte della Grecia di una licenza esclusiva – Decisione di archiviare una denuncia – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di dar seguito a una denuncia che la invita ad agire ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, TFUE – Esclusione – Irricevibilità (Artt. 106, § 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 19‑22)
2. Concorrenza – Imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri – Licenza esclusiva per la gestione di terminali per le videolotterie – Ricorso all’articolo 106 TFUE per rimediare a comportamenti anticoncorrenziali posti in essere di propria iniziativa dalle imprese – Illegittimità – Base giuridica appropriata – Articoli 101 TFUE e 102 TFUE (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 106 TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 24, 25, 30, 36‑38)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione contenente la lettera della Commissione del 10 giugno 2013 con cui quest’ultima ha comunicato alle ricorrenti la sua decisione di archiviare la loro denuncia e di chiudere la pratica relativa al caso COMP/39.981, Stanleybet Group 2/OPAP. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica ellenica e dell’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP). |
3) | | Stanleybet Malta Ltd e Stanley International Betting Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |