Language of document : ECLI:EU:T:2014:567





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 giugno 2014 – Stanleybet Malta e Stanley International Betting / Commissione

(Causa T‑416/13)

«Ricorso di annullamento – Concorrenza – Gestione di terminali per le videolotterie – Concessione da parte della Grecia di una licenza esclusiva – Decisione di archiviare una denuncia – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di dar seguito a una denuncia che la invita ad agire ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, TFUE – Esclusione – Irricevibilità (Artt. 106, § 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 19‑22)

2.                     Concorrenza – Imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri – Licenza esclusiva per la gestione di terminali per le videolotterie – Ricorso all’articolo 106 TFUE per rimediare a comportamenti anticoncorrenziali posti in essere di propria iniziativa dalle imprese – Illegittimità – Base giuridica appropriata – Articoli 101 TFUE e 102 TFUE (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 106 TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 24, 25, 30, 36‑38)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione contenente la lettera della Commissione del 10 giugno 2013 con cui quest’ultima ha comunicato alle ricorrenti la sua decisione di archiviare la loro denuncia e di chiudere la pratica relativa al caso COMP/39.981, Stanleybet Group 2/OPAP.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica ellenica e dell’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP).

3)

Stanleybet Malta Ltd e Stanley International Betting Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.