Language of document : ECLI:EU:T:2017:251

Causa T‑422/13

Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping – Importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari dell’India, della Thailandia e di Taiwan – Riesame in previsione della scadenza delle misure – Proposta della Commissione di rinnovo di dette misure – Decisione del Consiglio di chiudere il procedimento di riesame senza istituire tali misure – Ricorso di annullamento – Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Probabilità di reiterazione di un pregiudizio notevole – Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 – Interesse dell’Unione – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di motivazione – Ricorso per risarcimento danni»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 aprile 2017

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Decisione di non mantenere una misura antidumping – Presupposti – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 2)

2.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Difetto o insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità

(Art. 296 TFUE)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche

(Art. 296 TFUE)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Valutazione dell’interesse dell’Unione – Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 21, § 1)

6.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine – Insussistenza

(Art. 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE)

7.      Ricorso per risarcimento danni – Danni imminenti e prevedibili – Accertamento della responsabilità dell’Unione – Ricorso al Tribunale – Ammissibilità

(Artt. 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE)

8.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Nozione – Onere della prova

(Artt. 268 TFUE e 340, comma 2, TFUE)

1.      Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, le misure antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Ne deriva che, in forza di tale disposizione, le misure scadono salvo che non sia stabilito che la scadenza implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Conformemente a tale disposizione, per non mantenere una misura antidumping definitiva, le istituzioni dell’Unione non sono quindi tenute a dimostrare che il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio è improbabile, ma possono limitarsi a constatare che siffatta probabilità non è dimostrata.

Dal momento che l’esame, da parte delle istituzioni dell’Unione, della probabilità di una continuazione o reiterazione del dumping e del pregiudizio presuppone la valutazione di questioni economiche complesse, il sindacato giurisdizionale di tale valutazione deve limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata e dell’assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere.

Tuttavia, per quanto riguarda il controllo degli elementi di prova sui quali le istituzioni dell’Unione hanno fondato le loro constatazioni, spetta al giudice dell’Unione non soltanto verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro affidabilità e la loro coerenza, ma anche controllare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a fondare le conclusioni delle istituzioni.

(v. punti 48, 50, 55‑57)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 71)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 85, 89, 119)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 116‑118, 141)

5.      Conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, anche se viene dimostrata l’esistenza di una probabilità di dumping pregiudizievole, la scadenza di una misura antidumping definitiva è possibile quando le istituzioni concludono che l’applicazione di tali misure non è nell’interesse dell’Unione. L’esame dell’interesse dell’Unione ai sensi di tale disposizione necessita di una stima delle probabili conseguenze sia dell’applicazione che della non applicazione delle misure previste per l’interesse dell’industria dell’Unione e per gli altri interessi in gioco, in particolare quelli delle varie parti menzionate all’articolo 21 del regolamento antidumping di base n. 1225/2009. Tale stima implica un pronostico fondato su ipotesi relative ad eventi futuri, il quale comporta la valutazione di situazioni economiche complesse.

(v. punti 143, 144)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 155, 156, 171)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 159)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 173)