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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – Trafilerie Meridionali / Commissione

(Causa T-422/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Infrazione unica, complessa e continuata – Proporzionalità – Principio di individualità delle pene e delle sanzioni – Competenza estesa al merito»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA (Pescara, Italia) (rappresentanti: G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta e P. Ferrari, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli e V. Bottka, successivamente V. Bottka e R. Striani e infine V. Bottka e G. Conte, agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

L’articolo 1, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato nella parte in cui la Commissione ha affermato che la Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA, ha partecipato alla parte paneuropea dell’infrazione di cui trattasi dal 4 marzo 1997 al 9 ottobre 2000, ha considerato che tale partecipazione vertesse sul trefolo a tre fili dal 4 marzo 1997 al 28 febbraio 2000, e ha constatato tale partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali per il periodo compreso tra il 30 agosto 2001 e il 10 giugno 2002.

L’articolo 2, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo, modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato.

L’importo dell’ammenda inflitta alla Trame è fissato in EUR 3,2 milioni.

Per il resto, il ricorso è respinto.

Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese per quanto riguarda la causa T-422/10.

La Trafilerie Meridionali sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea per quanto riguarda la causa T-422/10 R.

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1 GU C 317 del 20.11.2010.