Language of document : ECLI:EU:T:2013:305

Causa T‑267/07

Repubblica italiana

contro

Commissione europea

«FEAOG – Sezione “garanzia” – Liquidazione dei conti – Spese escluse dal finanziamento – Ritardo eccessivo della Commissione nella valutazione delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 – Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Obbligo di motivazione – Termine ragionevole»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 giugno 2013

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG

(Art. 253 CE)

2.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Procedura – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 595/91, art. 5, § 2)

3.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Procedura – Decisione della Commissione che imputa una parte delle conseguenze finanziarie delle irregolarità allo Stato membro coinvolto – Violazione del principio del termine ragionevole – Conseguenze

(Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 8, § 2)

4.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Importi recuperabili nei confronti dello Stato membro – Regolamento n. 1290/2005 – Somme rientranti nel bilancio comunitario e andate perse in conseguenza di irregolarità o non recuperate entro termini ragionevoli – Diritto della Commissione di porre la metà di tali somme a carico dello Stato membro interessato – Conseguenza automatica del decorso del tempo con esclusione dell’obbligo di dimostrare l’eventuale negligenza nell’operato delle autorità nazionali

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 32, § 5)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 46, 51, 110)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 59-62)

3.      La violazione del principio del rispetto del termine ragionevole non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata all’esito di un procedimento amministrativo. Infatti, è soltanto quando il decorso di un lasso di tempo eccessivo sia tale da influire sul contenuto stesso della decisione adottata all’esito del procedimento amministrativo che la violazione del principio della ragionevolezza dei termini pregiudica la validità del procedimento amministrativo.

Nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, qualora sia soltanto a causa del decorso del tempo, segnatamente del ritardo della Commissione nell’adozione di una decisione relativa alla liquidazione dei conti e del cambiamento della normativa applicabile, che le conseguenze finanziarie delle irregolarità sono state imputate per il 50% al FEAOG e per il 50% allo Stato membro interessato, e qualora, pertanto, tale eccessivo decorso del tempo abbia avuto un’incidenza sul contenuto stesso della decisione adottata all’esito del procedimento amministrativo, la violazione del principio del termine ragionevole costituisce un motivo di annullamento parziale di detta decisione.

(v. punti 80, 85, 86)

4.      Il Consiglio dell’Unione, nell’adottare il regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, si è posto l’obiettivo, in particolare, di istituire una procedura che permettesse alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio comunitario, decidendo di imputare allo Stato membro interessato una parte degli importi perduti a causa di irregolarità e non recuperati entro un termine ragionevole. L’articolo 32, paragrafo 5, di tale regolamento consente alla Commissione di imputare allo Stato membro la metà delle somme perdute a causa di irregolarità, oppure non recuperate entro termini ragionevoli, senza dover dimostrare caso per caso che il mancato recupero, o il ritardo nel recupero, degli importi in questione sia dovuto alla negligenza delle autorità nazionali. L’imputazione al bilancio nazionale del 50% degli oneri finanziari derivanti dal mancato recupero o dal ritardo nel recupero è una conseguenza automatica del semplice decorso del tempo.

(v. punti 107, 108)