Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 9 luglio 2007 - Air One/Commissione

(Causa T-266/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Air One SpA (rappresentanti: M. Merola e P. Ziotti, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Decisione della Commissione C (2007 1712) del 23 aprile 2007 sull'imposizione degli oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e destinazione della Sardegna, nella parte in cui impone al Governo italiano di ammettere all'esercizio delle rotte tra la Sardegna ed il continente tutti i vettori aerei che accettino i relativi obblighi di servizio pubblico (OSP), a prescindere dal fatto che la loro accettazione intervenga prima o dopo il termine di trenta giorni previsto dalla normativa nazionale (art. 1 lett. a) della Decisione);

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Ricorrente chiede l'annullamento ex art. 230, quarto comma, CE dell'art. 1 lett. a) della Decisione della Commissione C (2007 1712) del 23 aprile 2007 sull'imposizione degli oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e destinazione della Sardegna, emanata ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

A sostegno delle sue conclusioni, la Ricorrente fa valere il seguente motivo d'impugnazione:

-    Errore manifesto di apprezzamento ed illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Ricorrente sostiene anzitutto che la Commissione - imponendo al Governo italiano di ammettere tutti i vettori aerei che intendano rispettare gli OSP ad operare le rotte interessate, a prescindere dal momento in cui questi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi e dalla data in cui è stata trasmessa tale notifica, e cioè entro o dopo il termine di trenta giorni previsto dalla normativa nazionale - ha erroneamente valutato il regime posto in essere dal citato Governo alla luce della ratio e delle finalità della pertinente disciplina comunitaria. In particolare, la Ricorrente deduce che l'art. 4 del Reg. n. 2408/92 obbliga gli Stati membri a realizzare l'obiettivo di continuità territoriale tramite modalità d'imposizione di OSP che, pur rappresentando una deroga al principio del libero accesso dei vettori comunitari alle rotte intracomunitarie, siano tuttavia rispettose del principio di proporzionalità e limitino dunque il più possibile i casi di concessione di diritti esclusivi e/o compensazioni finanziarie. A parere del Ricorrente, il Governo italiano ha realizzato pienamente lo spirito della normativa comunitaria, atteso che l'apposizione di un termine perentorio nella 'prima fase' della procedura di imposizione di OSP:

-    incentiva la presentazione delle offerte da parte dei vettori e l'assegnazione dei relativi OSP da parte dello Stato nel corso della medesima 'prima fase', e

-    limita la possibilità di passare alla 'seconda fase' in cui il Governo sarebbe obbligato a concedere, tramite gara, un diritto esclusivo, con possibilità di farsi carico della relativa compensazione finanziaria.

-    Sarebbe del resto evidente che - contrariamente a quanto affermato in modo implicito dalla Commissione - la concorrenza tra vettori aerei sulle rotte gravate da OSP non può svolgersi nello stesso modo in cui essa si volge sulle rotte libere da tali oneri. Ciò in quanto il presupposto dei regimi di OSP è che le rotte interessate siano caratterizzate da problemi di remuneratività, al punto che nessun vettore sceglierebbe di servirle, in modo conforme all'interesse pubblico, in normali condizioni di mercato: sicché è necessario porre in essere dei meccanismi di salvaguardia a favore dei vettori virtuosi e diligenti.

-    La ricorrente deduce, inoltre, il carattere discriminatorio dello scenario normativo prescritto dalla Commissione, atteso che l'eliminazione del termine perentorio per l'accettazione di OSP in 'prima fase' avvantaggerebbe principalmente i vettori dotati di notevole potere di mercato, permettendo loro di candidarsi per le rotte OSP dopo la scadenza del termine, laddove si siano presentati concorrenti, al fine precipuo di sottrarre a questi ultimi quote di mercato.

-    Infine, ad avviso della Ricorrente, il ragionamento della Commissione è viziato da errori di diritto per ciò che attiene alle caratteristiche della procedura per l'imposizione di OSP. A tal proposito, la Ricorrente sostiene che l'applicazione di un termine non perentorio avrebbe l'effetto di prolungare sine die la 'prima fase' della stessa procedura, il che è illogico, nonché in contrasto con l'affermazione della stessa Commissione secondo cui la procedura per l'imposizione di OSP, pur essendo unica, è composta di due fasi.

____________