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Ricorso presentato il 9 luglio 2007 - Italia/Commissione

(Causa T-267/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Aiello e S. Fiorentino, Avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione n. C (2007) 1901 del 27.04.2007, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nella parte in cui ha posto a carico della Repubblica italiana, per il 50% ai sensi dell'articolo 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi nei casi di irregolarità o negligenze considerati nel presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano ha impugnato davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la decisione della Commissione n. C (2007) 1901 del 27.04.2007, notificata in pari data, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nella parte in cui ha posto a carico della Repubblica italiana, per il 50%, ai sensi dell'articolo 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi in determinati casi di irregolarità o negligenze.

A sostegno dell'impugnativa il Governo italiano ha lamentato l'inserimento nella decisione di casi che la Commissione avrebbe dovuto, secondo diligenza e nel termine ragionevole, espressamente decidere in epoca anteriore, con imputazione integrale a carico del FEOAG. Ciò, anche in considerazione del fatto che, per diversi di tali posizioni, vi era stato un favorevole pronunciamento dei Servizi della Commissione.

Il Governo italiano ha, quindi, dedotto i seguenti motivi di ricorso:

a)    violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5, par. 2, del Regolamento (CEE) n. 595/91 nonché dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1663/95. Violazione dell'art. 253 CE nella forma del difetto di motivazione;

b)    violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8, par. 2, dei Regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/99. Violazione dell'art. 253 CE nella forma del difetto di motivazione;

c)    violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5, par. 2, del Regolamento (CEE) n. 595/91 e dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1663/95 nonché dell'articolo 8, par. 2, dei Regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/99 (rispetto ai casi di importo inferiore a 500.000,00 Euro). Violazione dell'art. 253 CE nella forma del difetto di motivazione (rispetto ai casi di importo inferiore a 500.000,00 Euro).

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