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Cause riunite T‑252/07, T‑271/07 e T‑272/07

Sungro, SA e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

«Responsabilità extracontrattuale — Politica agricola comune — Modifica del regime di sostegno comunitario al cotone — Titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) n. 864/2004 — Annullamento delle disposizioni controverse a seguito di una sentenza della Corte — Nesso causale»

Massime della sentenza

1.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso causale

(Art. 288, secondo comma, CE)

2.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso causale

(Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE; regolamenti del Consiglio nn. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10 bis, e 864/2004, art. 1, punto 20)

3.      Ricorso per risarcimento danni — Oggetto — Risarcimento del danno derivante dalle spese sostenute per il procedimento dinanzi al giudice comunitario

(Art. 288, secondo comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 91)

1.      Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale della Comunità, affinché la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra l’asserito comportamento e il pregiudizio invocato possa considerarsi soddisfatta, il pregiudizio deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento censurato, dovendo quest’ultimo costituire la causa determinante del pregiudizio.

Al fine di determinare il pregiudizio addebitabile ad un’azione illecita di un’istituzione comunitaria, occorre prendere in considerazione gli effetti della violazione che ha fatto sorgere la responsabilità e non quelli dell’atto nel quale essa si inserisce, nei limiti in cui l’istituzione potesse o dovesse adottare un atto avente lo stesso effetto senza violare la norma di diritto. L’analisi del nesso di causalità non può partire dalla premessa inesatta secondo la quale, in assenza di comportamento illecito, l’istituzione si sarebbe astenuta dall’agire o avrebbe adottato un atto contrario, il che potrebbe anche costituire un comportamento illegittimo da parte sua, ma deve procedere comparando la situazione prodotta, per il terzo interessato, dall’azione illecita e la situazione che sarebbe per esso risultata da un comportamento dell’istituzione rispettoso della norma di diritto.

(v. punti 47-48)

2.      Il regolamento n. 864/2004, e in particolare il capitolo 10 bis, relativo all’aiuto ai produttori di cotone, da esso introdotto nel titolo IV del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, si inserisce, come risulta chiaramente dalla sua motivazione, nell’ambito del processo di riforma della politica agricola comune avviato dal suddetto regolamento n. 1782/2003, il cui obiettivo è sostituire una politica di sostegno dei prezzi e della produzione a una politica di sostegno diretto dei redditi degli agricoltori e di cui uno degli elementi chiave è il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l’introduzione del regime di pagamento unico.

Nell’ambito di ricorsi per risarcimento danni ex artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE proposti da imprese di sgranatura del cotone a seguito di una sentenza della Corte che annulla il suddetto capitolo 10 bis, intesi ad ottenere la riparazione del pregiudizio assertivamente subito in ragione dell’adozione e dell’applicazione delle suddette disposizioni, spetta alle ricorrenti dimostrare che, in assenza dell’illecito constatato, il regolamento controverso non sarebbe stato adottato o avrebbe necessariamente avuto un contenuto differente. Infatti, nell’ottica di una violazione del principio di proporzionalità, la Corte non ha censurato le disposizioni controverse stesse, bensì la mancata presa in considerazione dell’insieme degli elementi e delle circostanze pertinenti, in particolare mediante la realizzazione di uno studio di impatto della riforma prima dell’adozione di tali disposizioni. Tanto premesso, spettava dunque alle ricorrenti dimostrare che, nell’adottare un nuovo regime rispettoso non solo della norma di diritto tramite la realizzazione di uno studio di impatto della riforma, ma anche degli obiettivi sottesi alla riforma della politica agricola comune, il Consiglio era inevitabilmente tenuto a scegliere un sistema e un tasso di disaccoppiamento dell’aiuto ai produttori diversi da quelli previsti dalle disposizioni controverse.

Infatti, non vi è un nesso di causalità tra qualunque diminuzione di reddito dovuta alla sola riforma della politica agricola comune nel settore del cotone e l’illecito constatato dalla Corte, poiché tale illecito non rimette in discussione la scelta di procedere ad una siffatta riforma.

(v. punti 60-61, 63)

3.      Le spese sostenute ai fini dei procedimenti di controllo giurisdizionale di competenza del giudice comunitario devono essere considerate coperte dalle decisioni adottate sulle spese, ai sensi delle specifiche norme di procedura applicabili a tale tipo di spese, nelle decisioni con le quali viene posto fine al procedimento e al termine dei procedimenti speciali previsti in caso di contestazione vertente sull’importo delle spese. Tali procedimenti escludono una rivendicazione delle medesime somme, o di somme versate agli stessi fini, nell’ambito di un’azione che mette in causa la responsabilità extracontrattuale della Comunità, anche ad opera delle parti che, rimaste soccombenti, hanno dovuto sostenere l’onere delle spese.

(v. punto 69)