Language of document : ECLI:EU:T:1999:140

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

8 luglio 1999 (1)

«Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Fissazione dei prezzi di intervento derivati per le zone deficitarie - Ricorso d'annullamento - Persone fisiche e giuridiche - Irricevibilità»

Nella causa T-168/95,

Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, società di diritto italiano, con sede a Genova,

ISI - Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA, società di diritto italiano, con sede a Padova,

Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali, società di diritto italiano, con sede a Bologna,

Sadam Castiglionese SpA, società di diritto italiano, con sede a Bologna,

Sadam Abruzzo SpA, società di diritto italiano, con sede a Bologna,

Zuccherificio del Molise SpA, società di diritto italiano, con sede a Termoli,

SFIR - Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, società di diritto italiano, con sede a Cesena,

Ponteco Zuccheri SpA, società di diritto italiano, con sede a Pontelagoscuro,

con gli avv.ti Bernard O'Connor, solicitor, e Ivano Vigliotti e Paolo Crocetta, del foro di Genova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Jan-Peter Hix e Ignacio Díez Parra, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1534, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 148, pag. 11), in quanto constata, nell'ambito della fissazione dei prezzi di intervento derivati dello zucchero bianco, che si puòprevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Italia,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, J. Pirrung e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 gennaio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento di base»), diverse volte modificato, che ha tra l'altro come obiettivo di garantire ai produttori di barbabietole e di canna da zucchero della Comunità il mantenimento della loro occupazione e del loro tenore di vita (terzo 'considerando‘), stabilisce a tal fine, in particolare, un regime di prezzi e un regime di quote.

2.
    Il regime di quote comporta la fissazione, per ciascuna delle regioni di produzione della Comunità, dei quantitativi di zucchero da produrre. Gli Stati membri devono ripartire tali quantitativi tra le varie imprese produttrici di zucchero stabilite nel loro territorio sotto forma di quote di produzione. Il regolamento di base opera una distinzione tra diversi tipi di quote, tra cui quote «privilegiate» che possono essere commercializzate liberamente nel mercato comune. Tali quote si riferiscono ad una campagna annua di commercializzazione, che si inizia il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

3.
    Il regime dei prezzi comporta un sistema di intervento destinato a garantire i prezzi e lo smercio dei prodotti. I prezzi applicati dagli organismi di intervento sono fissati ogni anno dal Consiglio.

4.
    I prezzi dello zucchero bianco non sono gli stessi per tutto il territorio della Comunità. Infatti, l'art. 3 del regolamento di base prevede, al n. 1, la fissazione diun «prezzo d'intervento» per le zone non deficitarie e di un «prezzo d'intervento derivato» per ciascuna zona deficitaria. Ai sensi dell'art. 9, n. 1, secondo comma, dello stesso regolamento, questi diversi prezzi si applicano in funzione della zona in cui si trova lo zucchero al momento dell'acquisto. Devono essere considerate deficitarie le zone in cui il quantitativo prodotto in base alle quote «privilegiate» è inferiore al consumo. La finalità di tale differenziazione dei prezzi, chiamata «regionalizzazione», è quella di consentire l'approvvigionamento delle zone deficitarie per i produttori di zucchero delle altre zone. Infatti, i prezzi d'intervento derivati sono fissati ad un livello superiore a quello del prezzo di intervento, in quanto la differenza tra i due prezzi è destinata a coprire le spese di trasporto supplementari.

5.
    Il regolamento di base prevede anche, all'art. 5, un regime di prezzi per le barbabietole trasformate in zucchero. Infatti, i produttori di zucchero devono pagare ai produttori di barbabietole, in conformità all'art. 6, nn. 1 e 2, prezzi minimi che variano a seconda della zona ove queste ultime vengono prodotte. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento di base, per le zone per le quali viene fissato un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, tali prezzi minimi subiscono una maggiorazione d'importo pari alla differenza fra il prezzo d'intervento derivato della zona interessata ed il prezzo d'intervento, importo a cui si attribuisce un coefficiente 1,30.

6.
    Pertanto, per le zone deficitarie, il regolamento di base prevede, nei limiti della quota assegnata, un prezzo più elevato per l'acquisto della materia prima necessaria per la produzione dello zucchero e, nel contempo, una remunerazione superiore per lo zucchero prodotto in queste zone.

7.
    Fino alla campagna di commercializzazione 1994/1995 il Consiglio, in occasione di ciascuna fissazione annua dei prezzi d'intervento, ha classificato l'Italia tra le zone deficitarie della Comunità e, conseguentemente, ha definito prezzi d'intervento derivati applicabili a tale zona, mentre, secondo l'industria saccarifera italiana, l'Italia stava per divenire una zona eccedentaria.

8.
    I prezzi d'intervento per lo zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 1995/1996 sono stati fissati, per le zone non deficitarie della Comunità, a 63,19 ECU per 100 kg dall'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1533, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (GU L 148, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento n. 1533/95»). Il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per la stessa campagna di commercializzazione è stato fissato, per tutte le zone dell'Italia, a 65,53 ECU per 100 kg dall'art. 1, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1534, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione dellespese di magazzinaggio (GU L 148, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento n. 1534/95» o il «regolamento impugnato»). Il terzo 'considerando‘ di questo regolamento indica in effetti che «si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Italia».

Procedimento

9.
    Alla luce di quanto precede, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 settembre 1995, le ricorrenti, società stabilite in Italia e che insieme detengono il 92% delle quote di produzione di zucchero assegnate a tale Stato membro, hanno promosso, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) il presente ricorso.

10.
    Con ordinanza 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania e a./Consiglio (Racc. pag. II-2817), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda, presentata dalle ricorrenti, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95.

11.
    Con atto separato, depositato il 9 novembre 1995 nella cancelleria del Tribunale, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione il 5 gennaio 1996.

12.
    Con ordinanza 19 marzo 1996, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di intervento a sostegno delle conclusioni del Consiglio depositata dalla Commissione nella cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 1996. Il 3 maggio 1996, la Commissione ha depositato una memoria di intervento. Con memorie depositate nella cancelleria, rispettivamente, il 25 maggio ed il 14 giugno 1996, le ricorrenti ed il Consiglio hanno presentato le loro osservazioni su tale memoria di intervento.

13.
    Con ordinanza 25 giugno 1997 il Tribunale (Seconda Sezione) ha rinviato al merito la domanda di statuire sull'eccezione di irricevibilità.

14.
    Con decisione del Tribunale 21 settembre 1998, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione, cui di conseguenza è stata rimessa la causa.

15.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Nel corso dell'udienza svoltasi il 26 gennaio 1999 sono state sentite le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

Conclusioni delle parti

16.
    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    annullare il regolamento n. 1534/95 o, quanto meno, il suo art. 1, lett. f);

-    annullare, eventualmente, ogni altro atto precedente, successivo o connesso a tale regolamento di base o, quanto meno, gli artt. 3, 5 e 6 di quest'ultimo ed ogni norma diretta alla sua esecuzione;

-    condannare il Consiglio alle spese;

-    condannare la Commissione alle spese relative al suo intervento.

17.
    Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in subordine, dichiarare il ricorso infondato;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

18.
    Nella sua memoria d'intervento, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    accogliere le conclusioni del Consiglio e dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in subordine, dichiarare il ricorso infondato.

Sulla ricevibilità del ricorso

19.
    A sostegno della sua eccezione di irricevibilità il Consiglio deduce tre motivi. Il primo si riferisce alla scadenza del termine di ricorso di cui all'art. 173, quinto comma, del Trattato, il secondo all'assenza della legittimazione ad agire delle ricorrenti ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, ed il terzo ad una violazione dell'art. 19, primo comma, dello Statuto (CE) della Corte e dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il ricorso difetterebbe della precisione richiesta da queste norme.

Motivi ed argomenti delle parti

Sul primo motivo, relativo alla scadenza del termine di ricorso

20.
    Il Consiglio sostiene che il ricorso, in quanto mira all'annullamento degli artt. 3, 5 e 6 del regolamento di base, è stato presentato dopo la scadenza del termine di due mesi previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato. Infatti, il regolamento di base sarebbe stato adottato il 30 giugno 1981 senza che il testo attuale di tali articoli fosse stato modificato nel 1995.

21.
    Le ricorrenti sostengono che, nel loro ricorso, hanno chiesto in via principale l'annullamento dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 e hanno impugnato in subordine la validità degli artt. 3, 5 e 6 del regolamento di base, nel caso in cui risultasse che l'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 si basa su tali articoli. Esse sottolineano a riguardo che l'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE) consente a colui che chiede l'annullamento di un regolamento di impugnare indirettamente un secondo regolamento sul quale il primo sarebbe fondato.

Sul secondo motivo, relativo all'assenza di legittimazione ad agire delle ricorrenti

22.
    Il Consiglio sostiene che le ricorrenti non sono né direttamente né individualmente interessate dall'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95. In particolare, il Consiglio contesta la tesi sostenuta dalle ricorrenti secondo cui esse fanno parte di una cerchia ristretta di operatori economici identificati e identificabili, ossia i produttori italiani di zucchero titolari di quote di produzione, in quanto tale cerchia non è affatto ristretta.

23.
    Esso precisa che il regime delle quote di produzione nel settore dello zucchero prevede la possibilità di attribuire quote a «new comers» («nuovi arrivati»). Infatti l'art. 25 del regolamento di base consentirebbe agli Stati membri di effettuare trasferimenti di quote tra imprese senza limiti sulla base di piani di ristrutturazione. Di conseguenza non è predeterminabile la cerchia potenziale di produttori italiani di zucchero titolari di una quota di produzione. Esso aggiunge che l'atto impugnato riguarda non soltanto i produttori italiani di zucchero, bensì anche i produttori italiani di barbabietole in quanto i prezzi minimi delle barbabietole sono calcolati in funzione dei prezzi di intervento derivati dello zucchero. Poiché la cerchia dei destinatari dell'atto impugnato non è chiusa né può essere estesa in futuro, non ricorrono quindi nel caso di specie le condizioni stabilite dalle sentenze della Corte 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione (Racc. pag. I-2477), e 6 novembre 1990, causa C-354/87, Weddel/Commissione (Racc. pag. I-3847).

24.
    Il Consiglio sostiene inoltre, che, secondo la giurisprudenza, la portata generale, e quindi la natura normativa di un atto, non è posta in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo (sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 18, e ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a./Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 48). Ora il regolamento n. 1534/95 è stato adottato proprio in virtù di una situazione oggettiva di diritto e di fatto. Infatti, tale regolamento fisserebbe in particolare per la campagna di commercializzazione 1995/96 i prezzi di intervento derivati dello zucchero bianco e i prezzi minimi delle barbabietole. Dai 'considerando‘ del regolamento risulterebbe che il Consiglio, per determinare iprezzi, si è basato su criteri oggettivi tenendo conto, tra l'altro, del fatto che in certe zone, tra cui si trova l'Italia, era prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario. Invece, il regolamento impugnato non conterrebbe alcun elemento concreto che consenta di concludere che la fissazione dei prezzi derivati sia stata effettuata tenendo conto della situazione specifica delle ricorrenti. Il regolamento impugnato riguarderebbe quindi queste ultime solo nella loro qualità obiettiva di produttori di zucchero.

25.
    In ogni caso, il semplice fatto che le ricorrenti siano titolari di quote di produzione non sarebbe sufficiente per accertare, come richiede la giurisprudenza, che esse siano toccate nella loro posizione giuridica (sentenza Codorniu/Commissione, sopra citata, punto 20). A differenza del regolamento di cui trattasi nella causa Codorniu/Commissione, la fissazione dei prezzi di intervento derivati lascerebbe inalterata la «posizione giuridica» delle ricorrenti e non lederebbe neppure i loro «diritti specifici» (ordinanza del Tribunale 20 ottobre 1994, causa T-99/94, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. II-871, punto 20).

26.
    Nella sua memoria d'intervento, la Commissione aderisce all'argomentazione del Consiglio. Essa sottolinea che il regolamento impugnato intende rimediare alla situazione di approvvigionamento deficitario prevedibile in Italia, sulla base di criteri oggettivi di mercato, ivi comprese le tendenze degli anni precedenti. Esso non riguarderebbe solo i produttori italiani di zucchero, ma tutti gli operatori economici del settore, ivi compresi i produttori e i venditori di barbabietole, senza conferire una qualsiasi protezione specifica a certuni di essi.

27.
    Le ricorrenti sostengono anzitutto che l'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 stabilisce il prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco per tutte le zone d'Italia, il che significa che esse devono pagare un prezzo minimo più elevato per le barbabietole rispetto ai produttori delle zone non deficitarie. L'esecuzione di questa disposizione sarebbe automatica e non lascerebbe spazio a discrezionalità, di modo che sarebbe di effetto diretto sulle ricorrenti.

28.
    Le ricorrenti ritengono inoltre che l'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 le riguardi individualmente, poiché esse fanno parte di una cerchia ristretta di soggetti la cui identità era nota alle istituzioni della Comunità. In tale contesto, esse rinviano all'obbligo incombente agli Stati membri di informare le autorità comunitarie sulla ripartizione delle quote tra le imprese produttrici di zucchero, come risulta dagli artt. 25, n. 2, e 39 del regolamento di base nonché dal regolamento (CEE) della Commissione 29 marzo 1983, n. 787, relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero (GU L 88, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 787/83»). Il Consiglio avrebbe avuto conoscenza, al tempo dell'adozione del regolamento n. 1534/95, dell'identità delle imprese italiane produttrici di zucchero che fossero titolari di quote per la campagna 1995/1996. Ora, le ricorrenti ne avrebbero fatto parte e sarebbe stato escluso che altri titolari di quote avessero potuto aggiungervisi.

29.
    In quanto il Consiglio si riferisce all'art. 25 del regolamento di base per sostenere che il numero delle imprese produttrici di zucchero non è fisso, ma aperto a «nuovi arrivati», le ricorrenti sottolineano che la possibilità per gli Stati membri di trasferire quote per la campagna 1995/1996 poteva essere utilizzata solo prima del 1° marzo 1995. Infatti, il regolamento (CEE) del Consiglio 26 gennaio 1982, n. 193, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero (GU L 21, pag. 3), dispone all'art. 7 che uno Stato membro, se applica l'art. 25, n. 2, del regolamento di base, assegna le quote modificate anteriormente al 1° marzo affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva. Esse ne inferiscono che, alla data dell'adozione del regolamento n. 1534/95 - il 29 giugno 1995 - l'art. 1, lett. f), poteva concernere soltanto la ristretta cerchia delle imprese italiane produttrici di zucchero determinate alla data del 1° marzo precedente.

30.
    Le ricorrenti sostengono inoltre che dalla relazione speciale n. 4/91 della Corte dei conti relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio risulta che la lunga durata dell'applicazione del sistema delle quote ha creato diritti di produzione per i titolari di quote, nel senso che siffatte quote di produzione si sono risolte in veri e propri diritti individuali. Poiché la Commissione nella sua risposta ufficiale non ha formulato obiezioni alle suddette affermazioni, essa avrebbe implicitamente accettato che le quote di produzione sono divenute veri e propri diritti individuali e che, dunque, qualunque provvedimento delle autorità comunitarie relativo a tali diritti ha incidenza diretta e individuale nei confronti dei titolari di questi diritti.

31.
    Riferendosi in particolare alle sentenze Sofrimport/Commissione e Weddel/Commissione, sopra menzionate, nonché alle sentenze della Corte 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Töpfer e a./Commissione (Racc. pag. 497), e 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207), le ricorrenti affermano costituire un gruppo sufficientemente definito rispetto alle imprese produttrici di altre zone della Comunità. Infatti, il regolamento n. 1534/95 fisserebbe i prezzi d'intervento derivati per sei regioni deficitarie della Comunità e costituirebbe quindi, essendo fondato su circostanze eccezionali, una deroga alla normativa di base fissata dal regolamento n. 1534/95, che stabilisce, in particolare, i prezzi di intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie della Comunità. Peraltro esso sarebbe stato adottato sulla base di informazioni fornite dalle ricorrenti medesime.

32.
    A quest'ultimo riguardo, le ricorrenti precisano che la considerazione secondo cui l'Italia è una regione deficitaria poggia sull'ignoranza delle informazioni che esse avrebbero fornito, per il tramite delle autorità italiane e della Commissione. Infatti, le cifre che esse avrebbero presentato, e che riguardavano la produzione acquisita e prevedibile nonché la loro capacità di produzione individuale, dimostrerebbero che l'Italia non è una regione deficitaria. Le ricorrenti aggiungono che esse hanno concluso contratti con i bieticoltori italiani. La fissazione del prezzo di interventoderivato determinerebbe il prezzo che esse devono pagare a questi ultimi. Inoltre la capacità di produzione delle ricorrenti dipenderebbe da tali contratti.

33.
    Esse sottolineano infine che l'art. 46 del regolamento di base ha autorizzato l'Italia, fino alla campagna 1994/1995, a concedere aiuti all'industria italiana, il che conferma la speciale situazione dei produttori italiani titolari di quote. Mantenendo i prezzi regionalizzati per l'Italia ed al contempo eliminando, con il regolamento (CE) 24 aprile 1995, n. 1101, recante modifica del regolamento n. 1785/81 nonché del regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti nel settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (GU L 110, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1101/95»), la possibilità di concedere aiuti per la campagna 1995/1996, il Consiglio sarebbe stato ben consapevole del fatto che riservava loro un trattamento discriminatorio.

Sul terzo motivo, relativo all'insufficiente precisione del ricorso

34.
    Il Consiglio fa valere che il ricorso non soddisfa i requisiti di precisione stabiliti dall'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte e dall'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Infatti, le conclusioni, mirando in generale all'annullamento di disposizioni diverse dall'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 e di tutti gli atti precedenti o successivi ad esso collegati, compreso il regolamento di base, non consentirebbero di determinare l'oggetto del ricorso, in quanto le ricorrenti omettono di precisare quali disposizioni di tali regolamenti arrecherebbero loro danno.

35.
    Le ricorrenti ritengono che l'oggetto del loro ricorso sia sufficientemente preciso.

Giudizio del Tribunale

Sull'insufficiente precisione del ricorso e la decadenza (primo e terzo motivo)

36.
    Le ricorrenti hanno precisato, nel loro ricorso, che esse chiedevano solo l'annullamento dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 e impugnavano gli artt. 3, 5 e 6 del regolamento di base, adottato nel 1981, solo «eventualmente», cioè laddove il detto art. 1, lett. f), è basato su tali articoli. Le ricorrenti fanno valere pertanto l'inapplicabilità di tali articoli del regolamento di base, in forza dell'art. 184 del Trattato, il che significa sollevare un'eccezione di illegittimità a sostegno delle conclusioni del ricorso. In considerazione di questa limitazione delle conclusioni del ricorso, il primo motivo di irricevibilità, relativo alla scadenza del termine di ricorso, è divenuto senza oggetto.

37.
    Le ricorrenti hanno chiesto anche l'annullamento di tutti gli atti precedenti o successivi al regolamento n. 1534/95, compreso il regolamento di base, che siano ad esso collegati e di tutte le disposizioni adottate per la loro esecuzione, senza tuttavia precisare a quali atti o disposizioni si riferissero. Ora, in forza dell'art. 44,n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Inoltre, non spetta al giudice comunitario sostituire la propria valutazione a quella del ricorrente e determinare esso stesso gli atti che possono arrecargli danno e dei quali potrebbe ottenere l'annullamento (sentenza della Corte 28 maggio 1970, causa 30/68, Lacroix/Commissione (Racc. pag. 301, punti 22 e 24). Di conseguenza, tali conclusione devono essere dichiarate irricevibili.

Sulla legittimazione ad agire delle ricorrenti (secondo motivo)

38.
    In forza dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, la ricevibilità di un ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso un regolamento è subordinata alla condizione che il regolamento impugnato costituisca in realtà una decisione che la riguardi direttamente e individualmente. Il criterio distintivo tra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi. Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto (v. ordinanza della Corte 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33; sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 55, e ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1998, causa T-39/98, Sadam e a./Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).

39.
    Nella fattispecie, la fissazione, all'art. 1, lett. f), del regolamento impugnato, del prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco «per tutte le zone dell'Italia» per la campagna di commercializzazione 1995/1996, impone all'organismo di intervento italiano, in applicazione dell'art. 9, n. 1, del regolamento di base, di acquistare a questo prezzo qualsiasi quantitativo di zucchero bianco che è ad esso offerto dalle imprese produttrici italiane, in quanto le condizioni poste a tal fine siano soddisfatte. La disposizione di cui trattasi si applica pertanto ad un numero indefinito di transazioni che devono intervenire nel corso della campagna di commercializzazione di cui trattasi. In forza del combinato disposto degli artt. 3, n. 1, 5, n. 3 e 6, nn. 1 e 2, del regolamento di base, la fissazione del prezzo di intervento derivato si ripercuote anche direttamente sui prezzi di acquisto che i produttori italiani di zucchero sono tenuti a pagare ai produttori italiani di barbabietole nell'ambito dei loro contratti di fornitura che devono essere conclusi per la stessa campagna di commercializzazione. La disposizione di cui trattasi trova quindi applicazione anche per un numero indefinito di transazioni collocate a monte delle operazioni di intervento. Ne deriva che l'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95 si applica a situazioni determinate obiettivamente ed è diretto, in termini generali, a categorie di persone considerate in modo astratto.

40.
    Tuttavia, non è escluso che una disposizione che, per sua natura e portata, ha un carattere generale possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica, allorché tale disposizione influisca sulla situazione giuridica di quest'ultima inragione di circostanze di fatto che la caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e, per tale motivo, la identificano in modo analogo al destinatario di una decisione (sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, Racc. pag. I-615, punto 25).

41.
    Nella fattispecie occorre rilevare che l'art. 1, lett. f), del regolamento impugnato fissa un prezzo di intervento derivato specifico e unico per tutte le zone di produzione dell'Italia, che deve essere applicato, in base al meccanismo sopra descritto, ai produttori italiani di zucchero nei loro rapporti con l'organismo di intervento, da un lato, e con i produttori di barbabietole, dall'altro. Inoltre, la constatazione secondo cui una situazione di approvvigionamento deficitario era prevedibile nelle zone dell'Italia derivava necessariamente da un confronto dei dati numerici di produzione provenienti dalle imprese italiane produttrici di zucchero, tra cui le ricorrenti, e dei dati relativi al consumo nazionale. Al fine di determinare se questi elementi siano sufficienti per considerare le ricorrenti individualmente interessate, tale disposizione regolamentare deve essere ricollocata nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

42.
    A tal riguardo occorre ricordare che l'art. 3, n. 1, del regolamento di base prevede per lo zucchero bianco la fissazione annua di un prezzo di intervento per le zone non deficitarie della Comunità e di un prezzo di intervento derivato per ciascuna zona deficitaria. In applicazione di questa disposizione, il Consiglio ha adottato, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'art. 1, lett. a)-f) del regolamento n. 1534/95, che classifica come zone deficitarie tutte le zone del Regno Unito dell'Irlanda, del Portogallo, della Finlandia, della Spagna e dell'Italia.

43.
    Nell'ambito di questa «regionalizzazione» del regime dei prezzi (v. supra, punto 4), il legislatore comunitario cerca di tener conto, al fine di assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, delle specificità di ciascuna delle diverse zone di produzione che costituiscono il mercato comune nel suo insieme. Ora, il fatto che il legislatore fissi i prezzi di intervento derivati dello zucchero bianco non in maniera forfettaria e generale, ma su una base il più vicino possibile alle realtà economiche mirando così, come è esposto al punto 3 del terzo 'considerando‘ del regolamento di base, «a stabilizzare il mercato dello zucchero», non può essere sufficiente di per sé solo a conferire all'art. 1, lett. f), del regolamento impugnato il carattere di un insieme di decisioni che riguarderebbero individualmente ciascuna delle imprese produttrici stabilite nelle zone deficitarie. Infatti il sistema della «regionalizzazione» si applica obiettivamente alla totalità dei produttori di zucchero e dei produttori di barbabietole e non riguarda le ricorrenti individualmente.

44.
    L'argomento delle ricorrenti secondo cui esse avrebbero fornito alle istituzioni comunitarie, prima dell'adozione del regolamento impugnato, informazioni numeriche sulla loro produzione non è a tal riguardo pertinente. Infatti, occorre constatare che il sistema della «regionalizzazione» si basa necessariamente sui dati di produzione di ogni impresa produttrice di zucchero stabilita in una zonadeficitaria o non deficitaria. Le diverse zone di produzione della Comunità non possono essere qualificate come deficitarie o non deficitarie dal Consiglio solo in base alle informazioni sulla produzione ed il consumo, attuali e/o prevedibili, che sono ad esso fornite. A tal riguardo, il regolamento n. 787/83 impone a ciascuno degli Stati membri obblighi di informazione che comprendono la comunicazione di taluni dati «per ciascuna impresa produttrice di zucchero situata nel suo territorio» (art. 9, punto 1). Il fatto di aver comunicato alle istituzioni comunitarie tali elementi di informazione non può far distinguere le ricorrenti, nell'ambito del sistema della «regionalizzazione», da qualsiasi altro produttore di zucchero comunitario, tanto più che il Consiglio, come risulta dal fascicolo, non ha adottato il regolamento impugnato basandosi su informazioni fornite dalla Commissione e relative alla situazione specifica di ciascuna delle imprese ricorrenti.

45.
    In ogni caso, occorre aggiungere che, se la tesi delle ricorrenti fosse accolta, essa consentirebbe a ciascun fabbricante stabilito in una qualsiasi zona deficitaria di rimettere in discussione, contestando il carattere deficitario della sua zona, la fissazione annua del prezzo di intervento derivato e, quindi, di rifiutare di versare ai produttori di barbabietole un prezzo di acquisto più elevato. Inoltre e per contro, essa consentirebbe ad ogni produttore di barbabietole stabilito in una qualsiasi zona non deficitaria di rimettere in discussione, contestando il carattere non deficitario della sua zona, la fissazione annua del prezzo di intervento e quindi di ottenere il versamento da parte dei produttori di zucchero di un prezzo di vendita più elevato. Pertanto, tutti gli operatori economici che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero i quali si ritenessero lesi dalla qualificazione della loro zona potrebbero rimettere in discussione nel suo insieme il regime dei prezzi differenziati applicato su scala comunitaria, il che sarebbe incompatibile col carattere regolamentare delle misure adottate a tal fine dal Consiglio.

46.
    Non può nemmeno essere accolto l'argomento delle ricorrenti secondo cui esse sarebbero «individualmente interessate» dalla disposizione regolamentare impugnata per il fatto che appartengono ad una «cerchia chiusa». Innanzi tutto, anche supponendo che, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, l'identità delle ricorrenti fosse stata effettivamente conosciuta dal Consiglio, da una giurisprudenza costante risulta che la portata generale, e, di conseguenza, la natura normativa di un atto, non è posta in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto di cui trattasi (ordinanza della Corte 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 37).

47.
    In secondo luogo, come è stato sopra esposto, la «cerchia chiusa» fatta valere dalle ricorrenti risulta dalla natura stessa del sistema della «regionalizzazione», il quale, essendo basato sul meccanismo di informazione previsto dal regolamento n. 787/83, ha precisamente come conseguenza che le istituzioni comunitarie possonoconoscere l'identità dei produttori di zucchero stabiliti in ciascuna delle zone di produzione. Di conseguenza le ricorrenti fanno parte di una «cerchia chiusa» solo allo stesso titolo di tutti gli altri produttori di zucchero comunitari che si trovano nella stessa situazione.

48.
    In ogni caso, come il Consiglio ha sottolineato all'udienza, senza essere contraddetto su tale punto dalle ricorrenti, anche se è vero che gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fissazione dei vari prezzi dello zucchero per ogni campagna annua di commercializzazione, informazioni relative all'evoluzione della produzione e del consumo dello zucchero nel loro territorio nonché alle quote di produzione di zucchero già attribuite, ciononostante il Consiglio, quando ha adottato il regolamento impugnato, non disponeva di informazioni specifiche su ciascuna delle imprese italiane titolari delle quote di produzione di zucchero per la campagna di commercializzazione 1995/1996, ma ha fissato i differenti prezzi dello zucchero bianco basandosi sui dati globali della produzione dello zucchero in Italia.

49.
    La giurisprudenza richiamata a riguardo dalle ricorrenti a sostegno della ricevibilità del loro ricorso non è pertinente nemmeno nella fattispecie. Infatti questa giurisprudenza si riferisce a talune situazioni specifiche concernenti domande individuali di licenze di importazione, presentate durante un breve periodo determinato e per quantitativi determinati (v. sentenze Töpfer e a./Commissione e Weddel/Commissione, sopra menzionate) o che comportavano l'obbligo imposto alle istituzioni comunitarie di tener conto delle conseguenze dell'atto che esse intendevano adottare sulla situazione di taluni singoli (v. sentenze Sofrimport/Commissione e Piraiki Patraiki e a./Commissione, sopra menzionate). Ora, tali circostanze non sussistono nel caso di specie. In particolare, le ricorrenti non hanno fatto allusione all'esistenza di un obbligo imposto al Consiglio di assicurare alle imprese produttrici italiane, nell'ambito del sistema della «regionalizzazione», una protezione particolarmente estesa, che supererebbe la finalità della «regionalizzazione» stessa, la quale consiste nel tener conto delle specificità di ciascuna zona di produzione e quindi degli interessi di tutti i produttori di zucchero e di tutti i produttori di barbabietole della Comunità (v. anche sentenza Buralux e a./Consiglio, precitata, punti 32-34).

50.
    Le ricorrenti fanno valere inoltre che la disposizione regolamentare impugnata ha leso i diritti individuali di produzione di cui esse beneficiano nella loro qualità di titolari di quote di produzione attribuite in forza del regolamento di base (sentenze Codorniu/Consiglio e Weber/Commissione, precitate).

51.
    A tal riguardo è sufficiente constatare che l'attribuzione alle ricorrenti di quote di produzione non era, prima dell'adozione del regolamento impugnato, corredata di un diritto acquisito alla fissazione di un prezzo di intervento determinato. La situazione giuridica delle ricorrenti non era quindi diversa da quella degli altri titolari di quote di produzione, che dovevano tutti uniformarsi ai prezzi di intervento fissati dal Consiglio in funzione della situazione di approvvigionamentoprevedibile per le differenti zone di produzione. In tale situazione, il semplice fatto per i ricorrenti di essere titolari di quote di produzione non è tale da dimostrare che diritti specifici, ai sensi della sentenza Codorniu/Consiglio, sopra menzionata, di cui esse godrebbero sarebbero stati lesi, tanto più che esse non hanno fatto valere che la disposizione regolamentare impugnata aveva per effetto di deprezzare le loro quote.

52.
    L'argomento che le ricorrenti derivano dall'asserita soppressione, con regolamento n. 1101/95, della possibilità per lo Stato italiano di concedere aiuti all'industria italiana produttrice di zucchero, possibilità che era stata inizialmente prevista dall'art. 46 del regolamento di base, dev'essere anch'esso respinto. Infatti, anche supponendo che questa soppressione fosse il risultato dell'adozione di tale regolamento, tuttavia questa circostanza non è nemmeno tale da caratterizzare sufficientemente la posizione delle ricorrenti rispetto a quella di qualsiasi altro operatore nel settore dello zucchero. Inoltre occorre constatare che le ricorrenti non hanno fornito elementi tali da dimostrare che esse si trovassero in una situazione specifica cosicché l'asserita soppressione degli aiuti all'industria saccarifera italiana da parte del regolamento n. 1101/95 non avrebbe una portata generale ma le riguarderebbe individualmente.

53.
    Lo stesso vale per il fatto che le ricorrenti avevano concluso contratti di fornitura, disciplinati dal controverso prezzo di intervento derivato, con i produttori di barbabietole. Infatti, le ricorrenti non hanno fatto valere che l'esecuzione dei loro contratti specifici sarebbe stata impedita dall'applicazione della disposizione regolamentare impugnata, di modo che sarebbe stata lesa una posizione giuridica concreta. La conclusione di tali contratti può quindi essere considerata solo nel senso che rientra nell'attività commerciale normale di qualsiasi impresa produttrice di zucchero.

54.
    Ne deriva che le ricorrenti non sono individualmente interessate dall'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1534/95. Di conseguenza, il secondo motivo d'irricevibilità deve essere accolto.

55.
    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

56.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono risultate soccombenti nei loro motivi ed il Consiglio ha concluso in tal senso, per cui occorre condannarle a sostenere in solido le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio nell'ambito della presente causa, comprese le spese relative al procedimento sommario (v. supra, punto 11). Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è irricevibile.

2)    Le ricorrenti sono condannate a sostenere in solido, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dal Consiglio nell'ambito della presente causa, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)    La Commissione sopporterà le proprie spese.

Vesterdorf
Pirrung
Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc.