Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 14 gennaio 2009 – Commissione / Rednap
(Causa T‑352/07)
«Clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito del quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione – Progetti Rise ed Healthline – Mancanza di conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate – Rimborso di una parte degli anticipi versati – Procedimento in contumacia»
Procedura – Cognizione della Corte in forza di clausola compromissoria – Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto nel settore delle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Accertamento di irregolarità – Domanda di rimborso di anticipi maggiorati degli interessi – Interessi moratori (Art. 238 CE) (v. punti 43, 48‑49)
Oggetto
| Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 238 CE per ottenere il rimborso di una parte degli anticipi versati dalla Comunità nel contesto dei contratti DE 3010 (DE) Rise e HC 4007 (HC) Healthline, nonché il pagamento degli interessi moratori. |
Dispositivo
1) | | La Rednap AB è condannata a rimborsare alla Commissione la somma di EUR 334 375,49. |
2) | | La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di EUR 219 125,22 a partire dal 1º giugno 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che tale tasso possa, a partire dal 1º agosto 2007, eccedere l’11,75% annuo. |
3) | | La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di EUR 115 250,27 a partire dal 31 maggio 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che detto tasso possa, a partire dal 1º agosto 2007, eccedere l’11,75% annuo. |
4) | | La Rednap è condannata alle spese. |