Language of document : ECLI:EU:T:2009:3





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 14 gennaio 2009 – Commissione / Rednap

(Causa T‑352/07)

«Clausola compromissoria – Contratti conclusi nell’ambito del quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione – Progetti Rise ed Healthline – Mancanza di conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate – Rimborso di una parte degli anticipi versati – Procedimento in contumacia»

Procedura – Cognizione della Corte in forza di clausola compromissoria – Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto nel settore delle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Accertamento di irregolarità – Domanda di rimborso di anticipi maggiorati degli interessi – Interessi moratori (Art. 238 CE) (v. punti 43, 48‑49)

Oggetto

Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 238 CE per ottenere il rimborso di una parte degli anticipi versati dalla Comunità nel contesto dei contratti DE 3010 (DE) Rise e HC 4007 (HC) Healthline, nonché il pagamento degli interessi moratori.

Dispositivo

1)

La Rednap AB è condannata a rimborsare alla Commissione la somma di EUR 334 375,49.

2)

La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di EUR 219 125,22 a partire dal 1º giugno 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che tale tasso possa, a partire dal 1º agosto 2007, eccedere l’11,75% annuo.

3)

La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di EUR 115 250,27 a partire dal 31 maggio 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che detto tasso possa, a partire dal 1º agosto 2007, eccedere l’11,75% annuo.

4)

La Rednap è condannata alle spese.