Language of document : ECLI:EU:T:2006:40

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

1° febbraio 2006 (*)

«Marchio comunitario – Marchio denominativo GERONIMO STILTON – Opposizione – Sospensione del procedimento – Limitazione dell’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto – Ritiro dell’opposizione»

Nelle cause riunite T‑466/04 e T‑467/04,

Elisabetta Dami, residente in Milano, rappresentata dagli avv.ti P. Beduschi e S. Giudici,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

The Stilton Cheese Makers Association, con sede in Surbiton, Surrey (Regno Unito),

aventi ad oggetto due ricorsi proposti contro le decisioni 20 settembre 2004 della seconda commissione di ricorso dell’UAMI (procedimenti R 973/2002‑2 e R 982/2002‑2), relative ad un procedimento di opposizione tra la sig.ra Elisabetta Dami e The Stilton Cheese Makers Association,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visti gli atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2004,

vista l’ordinanza 2 maggio 2005, che dispone la riunione delle cause T‑466/04 e T‑467/04, adottata dal presidente della Quarta Sezione del Tribunale,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2005,

in seguito alla trattazione orale del 27 ottobre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Antefatti della lite

1        Il 13 ottobre 1999 la ricorrente, sig.ra Elisabetta Dami, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio denominativo GERONIMO STILTON.

3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 25, 28, 29, 30 e 41 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

4        I prodotti che rientrano nelle classi 29 e 30 corrispondono, per ciascuna delle dette classi, alla seguente descrizione:

–        Classe 29: «Carne; pesce; molluschi e crostacei non vivi; pollame e selvaggina; estratti di carne; carne in scatola; frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine; marmellate; uova; latte; prodotti derivati dalla lavorazione del latte; latticini; formaggi; burro; yogurt; bevande a base di latte; oli e grassi commestibili; sottaceti; conserve di frutta; conserve di ortaggi; conserve di carne; conserve di pesce»;

–        Classe 30: «Pasta per dolci; paste alimentari; caramelle; caffè; tè; cacao; zucchero; riso; tapioca; succedanei del caffè; farine; preparati fatti di cereali; pane; biscotti; torte; articoli di pasticceria; confetti; gelati; miele; sciroppo; pepe; aceto; salse; spezie; ghiaccio; bevande a base di caffè, di cacao o di cioccolata».

5        Il 5 giugno 2000 la domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 45/00.

6        Il 5 settembre 2000 The Stilton Cheese Makers Association ha presentato un’opposizione, in forza dell’art. 8, n. 1, lett. b), e dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti appartenenti alle classi 16, 29 e 30. A sostegno della sua opposizione, l’opponente ha fatto valere marchi registrati in vari Stati membri e corrispondenti al termine «stilton», tutti concernenti latticini.

7        Con decisione 30 settembre 2002, la divisione d’opposizione dell’UAMI ha accolto l’opposizione per quanto concerne i prodotti appartenenti alle classi 29 e 30 e l’ha respinta per il resto.

8        Il 29 novembre 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso contro tale decisione, in forza dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, ricorso registrato con il n. R 982/2002‑2 e assegnato alla seconda commissione di ricorso dell’UAMI. Essa ha chiesto alla detta commissione di ricorso di respingere l’opposizione non soltanto per i prodotti appartenenti alla classe 16, ma anche per quelli che rientrano nelle classi 29 e 30.

9        Lo stesso giorno l’opponente ha del pari proposto un ricorso contro la stessa decisione, ricorso registrato con il n. R 973/2002‑2 e anch’esso assegnato alla seconda commissione di ricorso dell’UAMI. Essa ha chiesto alla commissione di ricorso di accogliere l’opposizione non soltanto per i prodotti delle classi 29 e 30, ma anche per quelli appartenenti alla classe 16.

10      Le parti hanno depositato quattro volte domande congiunte di sospensione del procedimento nella pratica R 973/2002‑2. La commissione di ricorso ha accolto tali domande. Anche se, formalmente, i procedimenti non sono stati riuniti dalla commissione di ricorso, le domande congiunte di sospensione del procedimento di ricorso presentate nella pratica R 973/2002‑2 sono state esaminate come se avessero ad oggetto anche il procedimento di ricorso nella pratica R 982/2002‑2. Quanto alla quarta domanda di sospensione, la commissione di ricorso ha osservato, nella sua notifica alle parti datata 2 aprile 2004, quanto segue:

«Vi confermiamo che il procedimento di ricorso è sospeso per un periodo di due mesi, fino al 5 giugno 2004. Considerate le precedenti domande, tale periodo di sospensione sarà considerato come l’ultimo, salvo se le parti possono provare una ragione eccezionale per una sospensione supplementare».

11      Con lettera del 3 giugno 2004 la ricorrente ha chiesto che l’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto sia limitato nel senso che, da un lato, il riferimento ai «latticini e formaggi» sia soppresso quanto alla classe 29 e, dall’altro, la precisazione «[ad] esclusione di ogni alimento o bevande a base di formaggio» sia aggiunta quanto alla classe 30.

12      Con lettera del 4 giugno 2004 le parti hanno chiesto, congiuntamente alla commissione di ricorso, di sospendere il procedimento. Ai termini di tale lettera, le parti hanno del pari dichiarato che, da un lato, la ricorrente aveva «chiesto il cambiamento della specificazione dei prodotti per detta domanda di marchio» riferendosi al contenuto della sua lettera del 3 giugno 2004 e, dall’altro, «la situazione [dell’opponente era] la seguente: una volta (…) la specificazione dei prodotti per detta domanda [modificata], [quanto al]la classe 29, [sopprimere il riferimento ai] “formaggi, [ai] latticini” e ai “prodotti contenenti il termine ampio ‘prodotti derivati dalla lavorazione del latte’, in particolare il latte, i prodotti a base di latte, il burro, le bevande a base di latte e di yogurt”, e, [quanto al]la “classe 30 (…), [sopprimere il riferimento a] ogni alimento e bevanda contenente formaggio o a base di formaggio, l’opposizione [sarebbe] ritirata”».

13      Con lettera del 15 giugno 2004 la commissione di ricorso ha informato le parti che avrebbe interpretato la lettera del 4 giugno 2004 come una domanda congiunta di limitazione dell’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto e, pertanto, ha presentato alle parti un elenco limitato conformemente a tale domanda. Nella stessa lettera la commissione di ricorso ha del pari aggiunto che, «qualora [l’opponente procedesse] al ritiro dell’opposizione», le parti sarebbero state invitate a dichiarare, entro il 14 luglio 2004, se si fossero messe d’accordo sulla ripartizione delle spese sostenute nel corso del procedimento d’opposizione e di ricorso. Essa ha precisato che, in mancanza di tale accordo, avrebbe adottato una decisione sulla ripartizione delle spese del procedimento.

14      Con lettera del 16 giugno 2004 la ricorrente ha chiesto alla commissione di ricorso di modificare l’interpretazione che, a quanto pare, era contenuta nella lettera del 15 giugno 2004 e di confermare che l’unica limitazione dell’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto era quella indicata nella sua lettera del 3 giugno 2004. Essa ha affermato che la lettera del 4 giugno 2004 era soltanto una domanda congiunta di sospensione del procedimento di ricorso a causa della volontà divergente delle parti, avendo l’opponente chiesto più modifiche di quelle indicate nella lettera del 3 giugno 2004.

15      Con lettera del 23 giugno 2004 la commissione di ricorso ha respinto tale domanda. Anzitutto, essa ha ricordato che una domanda di limitazione dell’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto non poteva essere revocata, essendo questa divenuta obbligatoria. Inoltre, ha considerato che la formulazione della lettera congiunta delle parti del 4 giugno 2004, vale a dire «una volta che la specificazione sarà stata cambiata (…) l’opposizione sarà ritirata», poteva essere intesa unicamente come una domanda di limitazione del detto elenco. Inoltre, essa ha tenuto conto del fatto che le parti avevano firmato ed inviato la lettera congiuntamente per concludere che la ricorrente aveva così espresso, per iscritto, il suo accordo a tale condizione. La commissione di ricorso ha pertanto osservato di aver semplicemente accolto la domanda congiunta delle parti di ricevere la conferma che la limitazione dell’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto era stata accettata senza modifiche.

16      Con lettera del 1° luglio 2004 l’opponente ha ricordato alla commissione di ricorso che essa intendeva ritirare la sua opposizione se, e soltanto se, l’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto figurante nella lettera della commissione di ricorso del 15 giugno 2004 non fosse modificato.

17      Con lettera del 23 luglio 2004 l’opponente ha invitato la commissione di ricorso a confermare che tale elenco era stato limitato definitivamente secondo i termini della lettera della commissione di ricorso del 15 giugno 2004.

18      Con lettera del 29 luglio 2004 la commissione di ricorso ha confermato che la limitazione accettata del detto elenco era quella indicata nella sua lettera del 15 giugno 2004 e, pertanto, l’opposizione era considerata come ritirata.

19      Con decisioni emesse nei due procedimenti il 20 settembre 2004 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la commissione di ricorso ha osservato che, considerando che il ritiro dell’opposizione aveva posto fine al procedimento, l’unica questione da risolvere riguardava la ripartizione delle spese, in mancanza di un accordo fra le parti. A questo proposito, essa ha deciso che ciascuna parte sopportasse le proprie spese sostenute nel corso del procedimento d’opposizione e di ricorso, conformemente all’art. 81, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

 Conclusioni delle parti

20      In ciascuna causa, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che la lettera del 4 giugno 2004 indirizzata all’UAMI e firmata congiuntamente dalla ricorrente e dall’opponente non contiene una dichiarazione destinata a porre fine al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ma soltanto una domanda di sospensione di tale procedimento;

–        annullare le decisioni impugnate e rinviare la controversia dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI;

–        condannare l’UAMI alle spese.

21      L’UAMI chiede, in ciascuna causa, che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        condannare ciascuna delle parti dinanzi al Tribunale a sostenere le proprie spese.

 In diritto

 Argomenti delle parti

22      La ricorrente fa valere che a torto la commissione di ricorso ha considerato che le parti avevano manifestato la volontà comune di porre fine al procedimento dinanzi all’UAMI. Afferma, al riguardo, che la lettera congiunta delle parti del 4 giugno 2004 costituiva una mera domanda di sospensione del procedimento al fine di giungere ad un accordo amichevole quanto ai prodotti da togliere dall’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto.

23      Per contro, tale lettera non conterrebbe alcuna dichiarazione destinata a porre fine al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Al contrario, ne conseguirebbe chiaramente che le parti non si erano accordate per porre fine al procedimento. Da un lato, secondo tale lettera, la ricorrente aveva, con lettera del 3 giugno 2004, comunicato alla commissione di ricorso una domanda di limitazione dell’elenco dei prodotti designati, conformemente ad un accordo amichevole stipulato con l’opponente il 22 dicembre 2003. D’altro lato, sempre secondo tale lettera, l’opponente, pur prendendo atto di tale domanda di limitazione, aveva rilevato che essa avrebbe rinunciato all’opposizione soltanto se taluni altri prodotti, non oggetto del detto accordo amichevole, fossero del pari ritirati dall’elenco di cui trattasi.

24      La ricorrente ne conclude che la commissione di ricorso ha mal interpretato la domanda di sospensione presentata dalle parti presso l’UAMI.

25      L’UAMI considera che il ricorso è fondato e che le decisioni impugnate devono essere annullate. Fa valere che la giurisprudenza ha ammesso la ricevibilità di tali conclusioni [sentenze del Tribunale 30 giugno 2004, causa T‑107/02, GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc. pag. II‑1845, punti 32‑36, e 4 maggio 2005, causa T‑22/04, Reemark/UAMI – Bluenet (Westlife), Racc. pag. II‑1559, punti 16‑19].

26      Nel merito, esso considera, al pari della ricorrente, che la lettera del 4 giugno 2004 conteneva soltanto una domanda congiunta delle parti di sospendere il procedimento. Ne conclude pertanto che la commissione di ricorso ha violato l’art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 procedendo ad una limitazione dell’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto.

 Giudizio del Tribunale

 Sulla ricevibilità delle domande delle parti

27      In limine, occorre rilevare che, con il suo primo capo della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare che la lettera del 4 giugno 2004 indirizzata all’UAMI e firmata congiuntamente dalle parti non contiene una dichiarazione volta a porre fine al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ma soltanto una domanda di sospensione di tale procedimento. Tale domanda non è indipendente dal secondo capo della domanda della ricorrente volta all’annullamento delle decisioni impugnate, poiché essa costituisce un argomento a sostegno di esso. Pertanto, non si deve statuire su tale capo della domanda in quanto tale.

28      L’UAMI, dal canto suo, chiede al Tribunale, col suo primo capo della domanda, di annullare le decisioni impugnate.

29      A questo proposito si deve rammentare che, in un procedimento relativo all’impugnazione di una decisione di una commissione di ricorso che ha statuito nell’ambito di un procedimento di opposizione, l’UAMI non ha il potere di modificare, mediante la posizione che adotta dinanzi al Tribunale, i termini della controversia come risultano dalle pretese rispettive di chi ha richiesto la registrazione e di chi ha proposto l’opposizione [sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C‑106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I‑9573, punto 26, che conferma, in seguito ad impugnazione, la sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑110/01, Vedial/UAMI – France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II‑5275; sentenze del Tribunale Westlife, cit., punto 16, e 15 giugno 2005, causa T‑186/04, Spa Monopole/UAMI – Spaform (SPAFORM), Racc. pag. II‑2333, punto 19].

30      Tuttavia, da tale giurisprudenza non discende che l’UAMI sia tenuto a chiedere il rigetto del ricorso proposto contro una decisione di una delle sue commissioni di ricorso. Infatti, anche se l’UAMI non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione (sentenze BIOMATE, cit., punto 34; Westlife, cit., punto 17, e SPAFORM, cit., punto 20).

31      Nulla impedisce quindi all’Ufficio di aderire ad una conclusione della ricorrente o anche di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale, pur presentando tutti gli argomenti che ritiene appropriati per fornire delucidazioni al Tribunale [sentenze del Tribunale BIOMATE, cit., punto 36, e 25 ottobre 2005, causa T‑379/03, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), Racc. pag. II‑4633, punto 22).

32      Per contro, esso non può formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso o presentare motivi non sollevati nello stesso ricorso (sentenze Vedial/UAMI, cit., punto 34, e Cloppenburg, cit., punto 22).

33      Nella specie, si deve constatare che l’UAMI ha addotto esclusivamente argomenti a sostegno delle conclusioni della ricorrente, secondo la quale la commissione di ricorso ha commesso un errore considerando che le parti avevano manifestato la volontà comune di porre fine al procedimento dinanzi all’UAMI. Pertanto, il capo della domanda presentato dall’UAMI e gli argomenti addotti a suo sostegno sono ricevibili nella misura in cui non esulano dall’ambito delle conclusioni e degli argomenti addotti dalla ricorrente.

 Nel merito

34      A sostegno del suo ricorso la ricorrente, sostenuta dall’UAMI, afferma che a torto la commissione di ricorso ha considerato che le parti avevano manifestato la volontà comune di porre fine al procedimento dinanzi all’UAMI. A questo proposito si deve rilevare che le decisioni impugnate non dichiarano espressamente che si pone fine al procedimento.

35      Tuttavia, statuendo sulla ripartizione delle spese di procedura dinanzi all’UAMI partendo dalla premessa secondo la quale «il ritiro dell’opposizione ha posto fine al procedimento» (v. la motivazione riprodotta rispettivamente ai ‘considerando’ 20 e 21 delle decisioni impugnate), si deve considerare che la commissione di ricorso ha deciso, implicitamente, di chiudere il procedimento.

36      Mentre il summenzionato motivo non contiene precisazioni, l’esposizione dei fatti relativi allo svolgimento del procedimento e, in particolare, agli scambi di corrispondenza fra le parti e la commissione di ricorso (v., rispettivamente, i ‘considerando’ 9‑18 e 10‑19 delle decisioni impugnate) è sufficientemente dettagliata per consentire al Tribunale di comprendere e di verificare le ragioni per le quali la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente avesse limitato la sua domanda di marchio e, in contropartita, che l’opponente avesse ritirato la sua opposizione.

37      Si deve quindi esaminare se, nella specie, la commissione di ricorso abbia potuto validamente concludere per una volontà comune delle parti di porre fine al procedimento dinanzi ad essa. A questo proposito si deve rilevare che, quanto alle condizioni e alle modalità di una domanda di ritiro parziale o totale di una domanda di registrazione di marchio o di opposizione dinanzi all’UAMI, l’art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 dispone che il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l’elenco dei prodotti o servizi che essa contiene.

38      Inoltre, ai termini della regola 20, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), se il richiedente riduce l’elenco dei prodotti e servizi a norma dell’art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, l’Ufficio ne dà comunicazione all’opponente e lo invita a dichiarare, entro un preciso termine, se ed eventualmente contro quali prodotti e servizi residui intenda mantenere l’opposizione.

39      Secondo la giurisprudenza, la facoltà di limitare l’elenco di prodotti e servizi prevista da tale disposizione spetta unicamente al richiedente un marchio comunitario, il quale può in qualsiasi momento presentare una domanda in tal senso all’UAMI. In tale contesto, il ritiro, totale o parziale, di una domanda di marchio comunitario deve essere effettuato in modo espresso e incondizionato [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II‑753, punto 61].

40      Infine, anche se il legislatore non ha espressamente previsto la possibilità di un ritiro dell’opposizione, poiché l’art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 riguarda soltanto il ritiro di una domanda di marchio, il Tribunale ha affermato che, siccome, secondo il sistema di questo regolamento, il richiedente il marchio e l’opponente sono posti su basi di parità nel procedimento di opposizione, si doveva considerare che tale parità riguardava la facoltà di ritiro degli atti di procedura [ordinanze del Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑10/01, Lichtwer Pharma/UAMI – Biofarma (Sedonium), Racc. pag. II‑2225, punto 15, e 9 febbraio 2004, causa T‑120/03, Synopharm/UAMI – Pentafarma (DERMAZYN), Racc. pag. II‑509, punto 19].

41      Nella specie, il Tribunale rileva che l’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale le parti avrebbero espresso la volontà comune di porre fine al procedimento non è corroborata dai fatti.

42      Infatti, si deve rilevare anzitutto che la sola domanda espressa e incondizionata di limitare l’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto è quella trasmessa con la lettera della ricorrente del 3 giugno 2004.

43      Inoltre, contrariamente ai criteri ricordati dalla precitata giurisprudenza, la lettera congiunta delle parti del 4 giugno 2004 non contiene alcuna domanda espressa e incondizionata di ritiro parziale della domanda di marchio o di ritiro dell’opposizione.

44      Alla luce della sua formulazione, giustamente la ricorrente e l’UAMI affermano che la detta lettera contiene soltanto una domanda comune di sospendere il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, l’unica domanda espressa indirizzata alla commissione di ricorso in tale lettera è la seguente:

«In nome di entrambe le parti, vi chiediamo con la presente una sospensione del procedimento di ricorso».

45      Del resto, la detta lettera contiene soltanto un’esposizione della mancanza di concordanza fra il punto di vista della ricorrente, espresso nella sua lettera del 3 giugno 2004, e quello dell’opponente in merito alla limitazione dell’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto.

46      È peraltro contraddittorio considerare che la lettera del 4 giugno 2004 conteneva una domanda comune delle parti di sospendere il procedimento e, contemporaneamente, una domanda di porre fine al procedimento, in quanto una domanda di sospensione del procedimento perde qualsiasi oggetto in caso di ritiro dell’opposizione.

47      La conclusione secondo la quale la lettera del 4 giugno 2004 conteneva soltanto una domanda di sospensione è corroborata dagli eventi precedenti a detta domanda. Infatti, dal fascicolo emerge che le parti avevano già beneficiato più volte di una sospensione del procedimento, al fine di consentire loro di giungere ad un accordo. Nella sua comunicazione del 2 aprile 2004, che concedeva per la quarta volta una sospensione del procedimento, la commissione di ricorso ha sottolineato che, «considerate le precedenti domande, tale periodo di sospensione [sarebbe stato] considerato come l’ultimo, salvo se le parti [avessero potuto] provare una ragione eccezionale per una sospensione supplementare». È pertanto in tale contesto che occorre interpretare la lettera del 4 giugno 2004, vale a dire, dal momento che la commissione di ricorso aveva segnalato alle parti che essa non avrebbe accolto, in linea di principio, altre domande di sospensione del procedimento, le parti intendevano esporre i motivi eccezionali che giustificavano una sospensione supplementare nella fattispecie.

48      Inoltre, nessun elemento del fascicolo consente di concludere per l’esistenza di un accordo successivo che giustifichi che si ponga fine al procedimento. Al contrario, la corrispondenza delle parti successiva alla lettera del 4 giugno 2004 e fino all’adozione delle decisioni impugnate rileva la persistenza di un disaccordo quanto alla limitazione dell’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto alla quale la ricorrente avrebbe dovuto procedere perché l’opponente accettasse di ritirare la sua opposizione.

49      Nella sua lettera del 15 giugno 2004, rispondendo alla lettera congiunta delle parti del 4 giugno 2004, la commissione di ricorso ha loro comunicato cosa essa aveva inteso come posizione comune relativa alla limitazione dei prodotti designati con il marchio richiesto, conformemente al punto di vista dell’opponente, ma senza chiedere alla ricorrente il suo accordo su tale interpretazione.

50      Pertanto, la ricorrente, nella sua lettera all’UAMI del 16 giugno 2004, ha negato di aver accettato la limitazione quale essa risultava dalla comunicazione della commissione di ricorso del 15 giugno 2004. Essa ha ricordato di non aver accettato limitazioni diverse da quelle indicate nella sua lettera del 3 giugno 2004 e, pertanto, ha chiesto alla commissione di ricorso di riesaminare la sua lettera del 15 giugno 2004.

51      Nonostante tale contestazione, la commissione di ricorso, con lettera del 23 giugno 2004, ha confermato la sua interpretazione secondo la quale si trattava di una domanda di limitazione dei prodotti designati, senza consultare le parti al fine di chiarire la portata esatta della lettera del 4 giugno 2004. Essa ha dichiarato che tale lettera, per la sua formulazione e per il fatto che era stata firmata dalle parti, poteva essere intesa unicamente come una domanda di limitazione dei prodotti designati e che tale domanda, divenuta obbligatoria, non poteva essere revocata.

52      La mancanza di accordo espresso e incondizionato volto a porre fine al procedimento è del pari evidenziata dal fatto che l’opponente ha ricordato, con lettera del 1° luglio 2004, che essa intendeva ritirare la sua opposizione soltanto alla «condizione formale» che l’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto, quale risultava dalla lettera della commissione di ricorso del 15 giugno 2004, non fosse modificato. Con lettera del 23 luglio 2004, l’opponente ha del pari chiesto alla commissione di ricorso di confermare che la detta limitazione era stata effettuata e che l’opposizione era considerata ritirata.

53      Infine, nonostante il rifiuto espresso dalla ricorrente, comunicato nella sua lettera del 16 giugno 2004, di limitare l’elenco dei prodotti designati con il marchio richiesto secondo i termini richiesti dall’opponente, la commissione di ricorso ha confermato a quest’ultima, con lettera del 29 luglio 2004 inviata in copia alla ricorrente, quanto segue: «La limitazione accettata è quella specificata nella nostra lettera del [15 giugno 2004] e (…) di conseguenza l’opposizione è considerata [come] ritirata». Orbene, data la posizione che la ricorrente aveva espresso nella sua lettera 16 giugno 2004 e in mancanza di presentazione successiva da parte sua di una domanda espressa in senso contrario, la commissione di ricorso non aveva alcun motivo per giungere a tale conclusione.

54      Da quanto precede risulta che le decisioni impugnate sono viziate da errori di fatto e devono pertanto essere annullate.

 Sulle spese

55      Ai termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le decisioni della commissione di ricorso sono state annullate e l’UAMI dev’essere considerato per tale motivo soccombente, nonostante il senso delle sue conclusioni, l’UAMI stesso dev’essere condannato alle spese della ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le decisioni 20 settembre 2004 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (procedimenti R 973/2002‑2 e R 982/2002‑2) sono annullate.

2)      L’UAMI è condannato alle spese.


Legal

Lindh

Vadapalas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° febbraio 2006.

Il cancelliere

 

      Il presidente


E. Coulon

 

      H. Legal


* Lingua processuale: il francese.