Language of document : ECLI:EU:T:2006:47

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

14 febbraio 2006 (*)

«Appalti pubblici – Procedura di gara comunitaria – Assunzione di periti a breve termine incaricati di fornire assistenza tecnica a favore di paesi terzi beneficiari di aiuti esterni – Reiezione di offerte»

Nelle cause riunite T‑376/05 e T‑383/05,

TEA-CEGOS, SA, con sede in Madrid (Spagna),

Services techniques globaux (STG) SA, con sede in Bruxelles (Belgio),

rappresentate dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi,

ricorrenti nella causa T‑376/05,

GHK Consulting Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti M. Dittmer e J.-E. Svensson,

ricorrente nella causa T‑383/05,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Wilderspin e dalla sig.ra G. Boudot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento, da un lato, delle decisioni della Commissione 12 ottobre 2005, recanti rigetto delle offerte presentate dalle ricorrenti nell’ambito del procedimento di gara recante il riferimento «EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7» e, dall’altro, di qualsivoglia altra eventuale decisione adottata dalla Commissione nell’ambito dello stesso procedimento di gara a seguito delle dette decisioni 12 ottobre 2005,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’aggiudicazione degli appalti di servizi della Commissione nell’ambito delle proprie azioni esterne è soggetta alle disposizioni della seconda parte del titolo IV del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), nonché alle disposizioni della parte II del titolo III del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità di esecuzione»).

2        Ai termini dell’art. 94 del regolamento finanziario, ripreso al punto 2.3.3 della guida pratica delle procedure contrattuali finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee nell’ambito delle azioni esterne (in prosieguo: la «guida pratica»):

«Sono esclusi dall’attribuzione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell’appalto in oggetto:

a)      si trovino in situazione di conflitto di interessi,

b)      si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all’appalto o che non abbiano fornito tali informazioni».

3        Ai sensi dell’art. 146, n. 3, delle modalità di esecuzione:

«Le domande di partecipazione e le offerte che non contengono tutti gli elementi essenziali richiesti nella documentazione del bando di gara o che non corrispondono agli specifici requisiti che vi sono stabiliti sono eliminate.

Tuttavia, il comitato di valutazione può invitare il candidato o l’offerente a completare o chiarire i documenti giustificativi presentati relativi ai criteri d’esclusione e di selezione, entro un termine da esso impartito».

4        L’art. 13 del bando di gara emanato nell’ambito del procedimento di gara recante il riferimento «EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7», relativo a un contratto quadro multiplo per l’assunzione di esperti a breve termine incaricati di fornire assistenza tecnica a favore di paesi terzi beneficiari di aiuti esterni (in prosieguo: il «bando di gara»), indicava che le persone fisiche o giuridiche (ivi comprese le persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo giuridico) avrebbero potuto presentare una sola candidatura, indipendentemente dalla loro forma di partecipazione (vale a dire quale soggetto giuridico individuale o capogruppo o partner di un gruppo di candidati). Nell’ipotesi in cui una persona fisica o giuridica (ivi comprese le persone giuridiche partecipanti allo stesso gruppo giuridico) avesse presentato più di una candidatura, tutte le candidature alle quali tale persona (e le persone giuridiche partecipanti allo stesso gruppo giuridico) partecipasse sarebbero state escluse.

5        Nel modulo di dichiarazione che i candidati ed offerenti dovevano compilare veniva specificatamente indicato l’obbligo per i medesimi di indicare l’eventuale appartenenza a un «gruppo o a una rete».

6        L’art. 14 delle istruzioni agli offerenti precisava che ogni offerente ammesso ne sarebbe stato informato per iscritto, con l’aggiunta che, prima della sottoscrizione del contratto quadro tra l’autorità contraente e l’offerente ammesso, quest’ultimo era tenuto a produrre documentazione supplementare ai fini della prova della veridicità delle proprie affermazioni. Qualora un offerente non fosse risultato in grado di produrre la documentazione richiesta entro il termine di quindici giorni solari successivi alla notificazione dell’attribuzione del contratto o qualora fosse risultato che avesse fornito false informazioni, l’attribuzione sarebbe stata considerata nulla e non avvenuta. In una siffatta ipotesi, l’autorità contraente avrebbe potuto attribuire il contratto quadro ad un altro offerente o annullare il procedimento di gara.

7        Ai sensi dell’art. 16 delle istruzioni agli offerenti, gli offerenti che si fossero ritenuti vittima di errori o irregolarità nel corso del procedimento di gara potevano proporre reclamo, sul quale l’autorità competente doveva pronunciarsi entro il termine di 90 giorni.

 I fatti

8        Con bando di gara del 9 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedell’Unione europea (GU 2004, S 132), la Commissione pubblicava il bando di gara.

9        Il consorzio TEA-CEGOS (in prosieguo: il «consorzio TEA-CEGOS Consortium») manifestava di voler partecipare al bando di gara. La TEA‑CEGOS, SA veniva scelta quale capofila del consorzio ai fini della partecipazione di quest’ultimo alla gara. La Services techniques globaux (STG) SA fa parimenti parte della TEA-CEGOS Consortium e fornisce al medesimo servizi in materia di gestione tecnica e finanziaria.

10      Nel corso della fase di proposizione delle candidature e conformemente al bando di gara, i singoli membri del TEA-CEGOS Consortium effettuavano una dichiarazione con cui affermavano di non trovarsi in alcuna delle situazioni corrispondenti alle cause di esclusione indicate al punto 2.3.3 della guida pratica. Il 18 agosto 2004 il Danish Institute for Human Rights (in prosieguo: il «DIHR»), appartenente al consorzio TEA-CEGOS Consortium, trasmetteva alla Commissione un documento in cui si faceva presente che il DIHR disponeva di un proprio consiglio di amministrazione, facendo tuttavia parte di una struttura più ampia, il Danish Centre for International Studies and Human Rights (in prosieguo: il «Centre») ed era in rapporto di partenariato con il Danish Institute for International Studies (in prosieguo: il «DIIS»), istituto creato con legge danese 6 giugno 2002, legge parimenti istitutiva del Centre e del DIHR.

11      La GHK Consulting Ltd, società di diritto inglese, appartiene a un consorzio in cui sono riunite vari soggetti (in prosieguo: il «consorzio GHK»), tra cui il DIIS. La GHK Consulting veniva prescelta, tramite la propria divisione GHK International Ltd, per costituire il capofila della GHK Consortium ai fini del procedimento di gara. Il 29 settembre 2004, all’atto della proposizione delle candidature, il DIIS dichiarava di non appartenere ad alcun gruppo né ad alcuna rete.

12      Con messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2004 e con lettera 31 dicembre 2004, il consorzio TEA‑CEGOS veniva invitato a partecipare alla gara per il lotto n. 7. In tale fase del procedimento di gara il DIHR faceva nuovamente presente di appartenere ad una struttura più ampia, il Centre, comprensivo di un altro istituto, il DIIS. Il consorzio GHK veniva parimenti ammesso a presentare un’offerta per il lotto n. 7.

13      Con comunicazioni 20 maggio 2005, il TEA-CEGOS e la GHK International venivano informati del fatto che le offerte dei consorzi ai quali essi, rispettivamente, appartenevano, erano state ammesse per il lotto n. 7. In tali comunicazioni veniva precisato che i contratti sarebbero stati inviati ai consorzi per la firma, subordinatamente alla prova dell’insussistenza di una delle situazioni corrispondenti alle cause di esclusione previste al punto 2.3.3 della guida pratica. Le ricorrenti trasmettevano alla Commissione la documentazione che esse ritenevano pertinente al riguardo.

14      Con telefax 22 giugno 2005 la Commissione chiedeva alla TEA‑CEGOS di spiegare la connessione intercorrente tra il DIHR e il Centre nonché la sua eventuale autonomia nei confronti di quest’ultimo e pregava parimenti la GHK International di fornirle chiarimenti quanto allo status giuridico del DIIS.

15      Il 23 giugno 2005 il consorzio TEA-CEGOS trasmetteva alla Commissione una lettera del DIHR che ne spiegava il funzionamento. Il 24 giugno 2005 la GHK International trasmetteva per telefax alla Commissione chiarimenti relativi al DIIS.

16      In risposta ad una nuova richiesta della Commissione formulata telefonicamente in data 27 giugno 2005 diretta a raccogliere ulteriori precisazioni, il consorzio TEA-CEGOS trasmetteva a quest’ultima in pari data una copia della legge danese 6 giugno 2002 istitutiva del Centre, accompagnata da un memorandum in cui venivano indicati gli elementi pertinenti della detta legge e l’interconnessione esistente tra il Centre e il DIHR, nonché una lettera del direttore amministrativo del Centre stesso.

17      Il 14 luglio 2005 il consorzio TEA-CEGOS trasmetteva parimenti alla Commissione una dichiarazione del Ministero danese degli Affari esteri in cui si precisava che il DIHR e il DIIS costituivano soggetti autonomi in seno al Centre.

18      Con lettere 18 luglio 2005 (in prosieguo: le «decisioni 18 luglio 2005»), la Commissione comunicava al consorzio TEA-CEGOS e al consorzio GHK che le sue decisioni, con cui erano state ammesse le offerte dei detti consorzi, erano fondate su informazioni errate ad essa fornite nel corso del procedimento di gara e che, alla luce dei nuovi elementi acquisiti, la loro candidatura e le loro offerte dovevano essere respinte.

19      In data 22 e 25 luglio 2005, il consorzio TEA-CEGOS faceva presente alla Commissione che il DIHR e il DIIS non potevano essere considerati appartenenti a uno stesso gruppo giuridico ai sensi dell’art. 13 del bando di gara, ricordando di aver dichiarato, sin dall’inizio del procedimento di gara, che il DIHR apparteneva al Centre. Il 27 luglio 2005 la Commissione, confermando la ricezione della lettera del 22 luglio precedente, precisava che il contenuto di quest’ultima sarebbe stato soggetto a esame approfondito.

20      Il 25 luglio 2005 l’elenco degli offerenti ammessi per il lotto n. 7, pubblicato sul sito di EuropeAid, veniva modificato con esclusione dei due consorzi.

21      L’8 settembre 2005 il TEA-CEGOS e l’STG si rivolgevano alla Commissione denunciando le illegittimità che, a loro parere, vizierebbero le decisioni 18 luglio 2005, invitandola conseguentemente a procedere alla loro riforma nei termini più brevi possibili. Con lettera 13 settembre 2005, la Commissione comunicava loro di aver avviato il riesame e di aver rivolto al Centre un serie di quesiti chiedendo al medesimo di produrre documentazione a sostegno delle risposte che sarebbero state fornite.

22      Il 14 settembre seguente il TEA-CEGOS e l’STG reiteravano l’invito a fornire rapidamente una risposta circa la posizione che la Commissione intendeva adottare. Il 21 settembre seguente la Commissione faceva loro presente che attendeva dal Centre talune informazioni necessarie per potersi pronunciare sull’esito del procedimento, impegnandosi a comunicare loro nei termini più brevi possibili la decisione che essa avrebbe adottato.

23      Con messaggio di posta elettronica 23 settembre 2005 e con telefax 26 settembre 2005, il Centre rispondeva ai quesiti della Commissione, trasmettendole parimenti una serie di documenti a sostegno delle risposte fornite. Il 26 settembre seguente la GHK International trasmetteva alla Commissione una comunicazione a sostegno delle risposte fornite dal Centre.

24      In data 27 settembre e 5 ottobre 2005, la TEA-CEGOS e l’STG inviavano alla Commissione due comunicazioni in cui veniva sottolineata, segnatamente, l’indipendenza dei due istituti, ponendo in risalto il fatto che gli unici motivi per i quali le decisioni di attribuzione avrebbero potuto essere revocate erano quelli indicati dall’art. 14 delle istruzioni agli offerenti, che rinviavano al punto 2.3.3 della guida pratica. Essi aggiungevano che il consorzio TEA-CEGOS non era responsabile di alcuna omissione nelle informazioni fornite né aveva trasmesso alcuna informazione erronea.

25      In data 11 ottobre 2005, la TEA-CEGOS e l’STG sollecitavano presso la Commissione l’adozione di una posizione definitiva di quest’ultima in merito al procedimento di gara, invitandola a non concludere contratti nel periodo concomitante con le emanande decisioni di attribuzione. La Commissione faceva loro presente di essere in procinto di emanare una decisione.

26      Con due decisioni comunicate il 12 ottobre 2005, da un lato, al consorzio TEA‑CEGOS e, dall’altro, al consorzio GHK, la Commissione confermava le decisioni 18 luglio 2005, respingendo le offerte dei consorzi medesimi (in prosieguo: le «decisioni impugnate»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

27      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2005, la TEA-CEGOS e l’STG proponevano il ricorso nella causa T-376/05.

28      Con separato atto, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2005, la TEA-CEGOS e l’STG proponevano domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione impugnata nella causa medesima e, dall’altro, di ogni ulteriore conseguente decisione emanata dalla Commissione nell’ambito della stessa gara. Con ordinanza del presidente del Tribunale 14 ottobre 2005, veniva ordinato alla Commissione di sospendere il procedimento di gara recante il riferimento «EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7» sino alla pronuncia di un’ordinanza che statuisse definitivamente sulla domanda di provvedimenti urgenti. A seguito di accordo intervenuto inter partes in data 27 ottobre 2005, in considerazione della transazione proposta dal giudice del procedimento sommario, la menzionata ordinanza 14 ottobre 2005 veniva revocata con ordinanza del presidente del Tribunale 13 dicembre 2005. Con ordinanza del presidente del Tribunale 11 gennaio 2006, la domanda di provvedimenti urgenti della TEA-CEGOS e dell’STG veniva cancellata dal ruolo del Tribunale, ove le spese restavano riservate.

29      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 20 ottobre 2005, la GHK Consulting proponeva il ricorso nella causa T‑383/05, chiedendo l’applicazione della procedura accelerata ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Il 7 novembre 2005 la Commissione esprimeva il proprio accordo in ordine a tale domanda.

30      Con separato atto, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2005, la GHK Consulting proponeva domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione nella detta causa e di tutte le decisioni ad essa conseguenti nei confronti degli altri offerenti e, dall’altro, l’applicazione da parte del Tribunale di provvedimenti provvisori ai fini della sospensione degli effetti delle dette decisioni. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2005, la GHK Consulting informava il Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, di voler desistere dalla propria domanda di provvedimenti urgenti. Con ordinanza del presidente del Tribunale 11 gennaio 2006, la domanda di provvedimenti urgenti della GHK Consulting veniva cancellata dal ruolo del Tribunale, le spese restando riservate.

31      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2005, la GHK Consulting proponeva domanda di riunione delle cause T-376/05 e T‑383/05. La Commissione nonché la TEA‑CEGOS e la STG dichiaravano, rispettivamente in data 28 ottobre 2005 e 8 novembre 2005, di non avere alcuna riserva in merito alla riunione.

32      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2005, la GHK Consulting proponeva la domanda di variazione della lingua processuale, affinché questa fosse il francese, riservandosi il diritto di utilizzare, all’occorrenza, l’inglese nell’ambito delle fasi scritta ed orale del procedimento. Il 7 novembre 2005 la Commissione dichiarava di non avere alcuna riserva quanto alla variazione della lingua processuale proposta.

33      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 3 novembre 2005, la TEA-CEGOS, l’STG e la GHK Consulting chiedevano che venisse loro concessa la possibilità di depositare agli atti, nell’ambito del ricorso principale, la documentazione richiesta dal presidente del Tribunale in occasione dell’udienza nel procedimento sommario. Il 4 novembre seguente il presidente della Seconda Sezione del Tribunale accoglieva tale domanda a condizione che la documentazione venisse inviata alla cancelleria del Tribunale in lingua inglese entro il 1° dicembre 2005.

34      L’8 novembre 2005 la Seconda Sezione del Tribunale decideva di concedere, da un lato, il beneficio della procedura accelerata nella causa T-383/05 e, dall’altro, la variazione della lingua processuale come richiesto dalla GHK Consulting.

35      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 10 novembre 2005, le cause T‑376/05 e T‑383/05 venivano riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

36      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale 30 novembre 2005, la Commissione chiedeva che, per la causa T‑376/05, venisse statuito con procedura accelerata ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura. Il 1° dicembre 2005 la TEA-CEGOS e l’STG dichiaravano il proprio consenso in ordine a tale richiesta. Il 6 dicembre seguente la Seconda Sezione del Tribunale decideva di concedere il beneficio della procedura accelerata nella causa T‑376/05.

37      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale decideva di passare alla fase orale. Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale venivano sentite all’udienza del 12 gennaio 2006.

38      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        annullare qualsivoglia altra decisione adottata dalla Commissione nell’ambito del procedimento di gara in esito alle decisioni impugnate;

–        condannare la Commissione alle spese.

39      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

40      Nella causa T-376/05 le ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno dei loro ricorsi. Con il primo motivo, esse fanno valere che la Commissione avrebbe violato, da un lato, l’art. 13 del bando di gara e, dall’altro, l’art. 14 delle istruzioni agli offerenti. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono che la Commissione sarebbe venuta meno al proprio obbligo di motivazione nonché al principio della certezza del diritto, avendo essa commesso, a loro parere, un manifesto errore di valutazione nell’applicazione dell’art. 13 del bando di gara. Con il terzo motivo, le ricorrenti contestano alla Commissione la violazione del principio di buona amministrazione e di essere venuta meno al proprio dovere di diligenza. Infine, con il quarto motivo, le ricorrenti deducono che la Commissione avrebbe violato il principio del legittimo affidamento. Atteso che il secondo motivo condiziona ampiamente la soluzione degli altri motivi di ricorso, occorre procedere al suo esame in primo luogo.

41      Nella causa T-383/05 la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’applicazione dell’art. 13 del bando di gara; anche tale motivo sarà oggetto di esame nell’ambito del secondo motivo sopra menzionato.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, ad un manifesto errore di valutazione ed alla violazione del principio della certezza del diritto

 Argomenti delle parti

42      La TEA-CEGOS e l’STG sottolineano che l’art. 13 del bando di gara esclude le candidature delle «persone fisiche o giuridiche» che presentino più offerte per uno stesso lotto, ivi comprese le «persone giuridiche appartenenti ad uno stesso gruppo giuridico». Tuttavia, né il diritto comunitario né la documentazione fornita nell’ambito del bando di gara fornirebbe alcuna definizione della nozione di «gruppo giuridico». In assenza di tale definizione, la GHK Consulting ritiene che l’esclusione di un’offerta, ai sensi dell’art. 13 del bando di gara, possa aver luogo solamente nel caso in cui i soggetti appartengano allo stesso gruppo, vale a dire quando siano controllati da una società madre comune ovvero quando si controllino reciprocamente. Orbene, la GHK Consulting deduce che, nella specie, il DIHR e il DIIS sono indipendenti, che essi posseggono un proprio statuto e che ognuno di essi persegue obiettivi specifici, ove il Centre è stato istituito al fine di facilitare l’amministrazione dei due istituti. Solamente la gestione dei loro servizi amministrativi sarebbe comune, essendo questi gestiti dal Centre che riceve una retribuzione a titolo di corrispettivo per le prestazioni in tal modo fornite. Inoltre, la TEA-CEGOS e l’STG fanno valere che la Commissione, omettendo di tener conto del fatto che ognuno dei detti istituti disponesse di un patrimonio proprio, è incorsa in un manifesto errore di valutazione.

43      La TEA-CEGOS e l’STG ritengono che la Commissione abbia modificato l’interpretazione da essa data alla nozione di «gruppo giuridico», in quanto nelle decisioni 18 luglio 2005 essa avrebbe, per la prima volta, ritenuto non più pertinente il criterio dell’indipendenza, ritenendo sufficiente che il DIHR facesse strutturalmente parte del Centre, impostazione che sarebbe stata confermata nelle decisioni impugnate, violando in tal modo il principio della certezza del diritto.

44      La TEA-CEGOS e l’STG rammentano che l’obiettivo perseguito dall’art. 13 del bando di gara consiste nell’evitare conflitti di interessi tra i soggetti che, direttamente o indirettamente, possono concorrere più volte per uno stesso appalto e trovarsi, in tal modo, in concorrenza per il contratto quadro o, successivamente, per i contratti specifici. In tal senso, se il DIHR e il DIIS non fossero indipendenti rispetto al Centre e dovessero beneficiare della previa approvazione da parte del Centre per la conclusione di un contratto, tra di essi potrebbe sussistere un conflitto di interessi. Nella specie, la TEA-CEGOS e la STG ritengono che il comportamento di ogni singolo soggetto possa essere imputato solamente al medesimo e non agli altri, ragion per cui il Centre e i due istituti non potrebbero costituire un’unica entità economica (sentenza del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑325/01, DaimlerChrysler/Commissione, Racc. pag. II-3319, punti 218 e 219). La Commissione non potrebbe pertanto ritenere, come invece avrebbe fatto nella specie, che l’appartenenza dei due istituti al Centre costituisse ostacolo ad una concorrenza effettiva tra i medesimi ai fini dell’attuazione del contratto quadro. Nell’ipotesi in cui l’esame di un conflitto d’interessi non fosse richiesto dalle disposizioni dell’art. 13 del bando di gara, la TEA-CEGOS e l’STG ritengono che tale articolo debba essere considerato manifestamente sproporzionato ed inadeguato rispetto all’obiettivo perseguito, vale a dire impedire conflitti di interesse tra le imprese offerenti.

45      La Commissione riconosce l’assenza, nell’art. 13 del bando di gara, della definizione della nozione di «gruppo giuridico». Tuttavia, tale nozione sarebbe generale e consentirebbe di ricomprendere una varietà di fattispecie, ove la Commissione procede ad una valutazione caso per caso al fine di potersi pronunciare sull’esistenza di un gruppo giuridico. Essa rammenta che l’art. 13 del bando di gara ricalca una disposizione più generale del regolamento finanziario, vale a dire l’art. 94 di quest’ultimo, il quale prevede espressamente l’esclusione dei candidati che si trovino in situazioni di conflitto di interessi. Nella specie, la Commissione deduce che l’appartenenza dei due istituti al Centre rende difficile una concorrenza effettiva tra i medesimi, atteso che questi ultimi operano in campi tecnici affini e che le loro sfere di competenza possono sovrapporsi. Inoltre, l’art. 13 sarebbe sufficientemente chiaro nel vietare l’appartenenza ad uno stesso gruppo giuridico, introducendo così un criterio strutturale.

46      Per quanto attiene alle affermazioni delle ricorrenti relative alla violazione del principio della certezza del diritto e dell’obbligo di motivazione, la Commissione ritiene che tali informazioni non siano fondate.

 Giudizio del Tribunale

47      Per quanto attiene, in primo luogo, alla censura relativa al difetto di motivazione, si deve rilevare che i motivi per i quali la Commissione ha respinto le offerte delle ricorrenti emergono chiaramente dalla motivazione delle decisioni impugnate.

48      Infatti, secondo giurisprudenza costante, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’argomentazione dell’istituzione onde consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e di verificare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punti 15 e 16, e sentenza del Tribunale 9 aprile 2003, causa T-217/01, Forum des migrants/Commissione, Racc. pag. II‑1563, punto 68).

49      Nella specie, le decisioni impugnate menzionano espressamente che le offerte dei due consorzi violavano l’art. 13 del bando di gara nella parte in cui il DIIS e il DIHR appartenevano allo stesso gruppo giuridico, ove gli elementi che hanno consentito alla Commissione di giungere a tale conclusione sono peraltro enunciati nelle decisioni medesime. Si deve inoltre sottolineare che le decisioni impugnate sono state adottate in esito ad un riesame approfondito condotto dalla Commissione, successivamente alle decisioni 18 luglio 2005 e dopo aver sentito le ricorrenti. Conseguentemente, queste ultime erano a conoscenza delle perplessità della Commissione quanto alla natura del collegamento esistente tra i due istituti e il Centre. Ciò premesso, tale censura non può trovare accoglimento.

50      Per quanto attiene, in secondo luogo, alla censura relativa al manifesto errore di valutazione che vizierebbe le decisioni impugnate, si deve rammentare che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di gara e che il sindacato del Tribunale deve limitarsi alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di un manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere (sentenze del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T-145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II-387, punto 147, e 26 febbraio 2002, causa T‑169/00, Esedra/Commissione, Racc. pag. II‑609, punto 95).

51      Il Tribunale rileva che l’art. 13 del bando di gara vietava che soggetti di uno stesso gruppo giuridico partecipassero alle stesse gare, ad esempio quali membri di consorzi, al fine di evitare il rischio di conflitto di interessi o di una concorrenza falsata tra le imprese offerenti. Da tale divieto emerge che il rispetto dell’art. 13 del bando di gara condizionava la validità dell’offerta, fermo restando che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nella determinazione sia del contenuto sia dell’attuazione delle regole applicabili all’aggiudicazione di un appalto in esito ad una gara. Così, anche nell’ipotesi in cui una violazione del detto articolo venga rilevata solo in una fase avanzata del procedimento di gara, tale articolo trova comunque applicazione.

52      Alla luce di tali considerazioni occorre accertare se, nella specie, la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che il DIIS e il DIHR appartenessero allo stesso gruppo giuridico. A tal fine si deve rammentare che, in assenza di una definizione testuale o giurisprudenziale della nozione di gruppo giuridico che ne fissi i criteri, la Commissione era tenuta, al fine di potersi pronunciare in merito alla sussistenza dei requisiti di applicazione dell’art. 13 del bando di gara, a procedere ad un esame caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti.

53      Pertanto, al fine di accertare nella specie l’esistenza di un gruppo giuridico, la Commissione ha dovuto determinare se i soggetti di cui trattasi fossero strutturalmente collegati al Centre, elemento idoneo a creare un rischio di conflitto di interesse o di concorrenza falsata tra le imprese offerenti, restando non di meno inteso che altri fattori potevano intervenire a sostegno dell’esame del collegamento strutturale, come quelli relativi al grado di indipendenza dei soggetti in questione e qualificati dalle parti come «criteri funzionali».

54      Nella specie, dalle decisioni impugnate emerge chiaramente che la Commissione ha rilevato che il DIIS e il DIHR facevano giuridicamente parte del Centre e appartenevano, pertanto, ad una stessa struttura. La Commissione ha dedotto dalla legge danese 6 giugno 2002 nonché dagli statuti del Centre e dei due istituti che il DIIS e il DIHR non costituivano soggetti giuridici distinti dal Centre, osservando che quest’ultimo provvedeva, segnatamente, all’amministrazione comune dei due istituti, i quali erano peraltro rappresentati nel consiglio d’amministrazione del Centre.

55      Per quanto attiene, in primo luogo, all’appartenenza strutturale degli istituti al Centre, dagli atti di causa – e, più in particolare, dalla sezione 1, sottosezione 2, dello statuto del Centre – emerge effettivamente che quest’ultimo si compone di due soggetti autonomi: il DIIS e il DIHR, ove i due istituti e il Centre condividono gli stessi locali.

56      Per quanto attiene all’amministrazione dei due istituti, come rilevato dalla Commissione nelle decisioni impugnate, l’art. 2 dello statuto del Centre afferma che quest’ultimo «provvede all’amministrazione congiunta per quanto riguarda gli aspetti finanziari, le risorse umane, l’amministrazione, i servizi comuni nonché la biblioteca comune ai due istituti». In tal modo, i servizi amministrativi, come quello competente per il pagamento degli stipendi e la gestione della fatturazione, vengono assicurati dal Centre, che riceve dai due istituti un corrispettivo specifico per le prestazioni offerte, ove il Centre è parimenti incaricato di riscuotere le somme versate a favore dei due istituti.

57      Peraltro, come parimenti rilevato dalla Commissione nelle decisioni impugnate, sussiste un collegamento tra i due istituti e il consiglio d’amministrazione del Centre, atteso che taluni membri di quest’ultimo vengono designati dal DIIS e dal DIHR (sezione 5, sottosezione 3, della legge danese 6 giugno 2002). A tale elevato livello della struttura può quindi aver luogo uno scambio di vedute in merito alle strategie commerciali seguite dai due istituti. Tale collegamento è rafforzato dal fatto che, come emerge parimenti dagli atti di causa, il consiglio di amministrazione del Centre discute sulle previsioni operative dei due istituti.

58      Dalle suesposte considerazioni emerge che i due istituti devono essere considerati strutturalmente appartenenti allo stesso gruppo giuridico. Pertanto, la Commissione non è incorsa in un manifesto errore di valutazione nell’applicazione dell’art. 13 del bando di gara, atteso che tale appartenenza strutturale costituisce un indice sufficiente del rischio di concorrenza falsata tra gli offerenti, se non di un conflitto di interessi. Inoltre, si deve necessariamente rilevare che il fatto di prendere in considerazione elementi attinenti al criterio funzionale non rimette in discussione la valutazione compiuta dalla Commissione al riguardo.

59      Infatti, per quanto riguarda, in secondo luogo, il criterio funzionale, vale a dire l’indipendenza degli istituti rispetto al Centre, il Tribunale rileva che l’autonomia finanziaria degli istituti esterni è relativamente limitata per effetto dell’influenza del Centre. Infatti, come emerge dagli atti di causa, il DIIS e il DIHR vengono finanziati in parte con fondi pubblici concessi al Centre che deve ripartirli a concorrenza dell’80% per il DIIS e a concorrenza del 20% per il DIHR. Inoltre, gli artt. 4 e 15 dello statuto del DIIS affermano che qeust’ultimo è «posto sotto gli auspici del [Centre]» e che «i conti dell’istituto sono soggetti al controllo del “Rigsrevisor” quale entità del [Centre]». Parimenti, i conti del DIHR devono essere approvati dal consiglio di amministrazione del Centre.

60      Per quanto attiene all’autonomia decisionale degli istituti, le ricorrenti mettono in risalto il fatto che i consigli d’amministrazione degli istituti sono autonomi rispetto al Centre. Tale affermazione non è tuttavia sufficiente per inficiare la constatazione secondo cui il DIIS e il DIHR appartengono ad uno stesso gruppo giuridico, in quanto tale appartenenza non esclude necessariamente un’autonomia decisionale dei vari soggetti giuridici che coesistono in seno ad uno stesso gruppo.

61      Quanto all’argomento delle ricorrenti, secondo cui la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione il fatto che gli istituti possedessero patrimoni distinti, il Tribunale rileva che le ricorrenti non sono state in grado di fornire elementi probatori idonei a dimostrare che la Commissione avesse erroneamente ritenuto, nelle decisioni impugnate, che gli attivi degli istituti appartenessero al Centre. Peraltro, il fatto che la Commissione abbia ritenuto che gli istituti fossero sprovvisti di personalità giuridica non è costitutivo di un manifesto errore di valutazione da cui possa derivare un’erronea applicazione dell’art. 13 del bando di gara. Infatti, da un lato, si deve rilevare che le decisioni impugnate non sono minimamente fondate sull’assenza di personalità giuridica, ove tale elemento non è stato mai menzionato nelle decisioni medesime. Dall’altro, e come sufficientemente dimostrato dalla Commissione nelle proprie memorie, anche ammesso che gli istituti avessero personalità giuridica propria, l’appartenenza del DIIS e del DIHR al Centre giustificava l’applicazione dell’art. 13 del bando di gara.

62      Pertanto, la Commissione non è incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove si è fondata principalmente su un criterio strutturale. Il fatto che abbia potuto domandare, in un primo tempo, informazioni connesse al criterio funzionale per poi successivamente accogliere il criterio strutturale nulla toglie a tale rilievo, tenuto conto che la Commissione ha effettuato un’analisi approfondita delle circostanze della specie prima di dare applicazione all’art. 13 del bando di gara.

63      Conseguentemente, la censura secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio delle certezza del diritto laddove ha deciso di optare per il criterio strutturale non è fondata. Inoltre, la soppressione dell’art. 13 del bando di gara dai bandi successivi è irrilevante ai fini della soluzione della presente controversia, atteso che la legittimità di un atto dev’essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui tale atto è stato emanato (sentenze della Corte 7 febbraio 1979, cause 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7, e 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione, Racc. pag. I‑3875, punto 87; sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T‑177/94 e T‑377/94, Altmann e a./Commissione, Racc. pag. II‑2041, punto 119).

64      Quanto al preteso carattere sproporzionato ed inadeguato dell’art. 13 del bando di gara, le ricorrenti hanno sostenuto, all’udienza, che la sfera di applicazione dell’art. 13 del bando di gara fosse troppo estesa, potendo ricomprendere fattispecie in cui nessun conflitto d’interessi sarebbe potuto risultare da un’appartenenza strutturale. A tal riguardo si deve rilevare che la Commissione, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui essa gode e della necessità di fissare ex ante regole chiare e comprensibili nel bando di gara, decidendo in merito al contenuto dell’art. 13 del bando di gara e applicandolo alle offerte delle ricorrenti non ha manifestamente oltrepassato i propri poteri. In particolare, essa non è andata oltre i limiti di tali poteri laddove, al detto art. 13, ha stabilito che l’appartenenza di persone giuridiche ad uno stesso gruppo giuridico avrebbe implicato la loro esclusione dall’aggiudicazione.

65      Il Tribunale osserva, ad abundantiam, che, nella sentenza 3 marzo 2005, cause riunite C‑21/03 e C‑34/03 (Racc. pag. I‑1559, punto 36), la Corte ha ritenuto che un candidato o offerente non può essere automaticamente escluso da un bando di gara senza cha abbia avuto la possibilità di esprimersi sui motivi che giustifichino tale esclusione.

66      Nella specie si deve rilevare che, nell’esercizio del proprio ampio potere discrezionale, la Commissione ha consentito alle ricorrenti di illustrare dettagliatamente e in varie riprese il collegamento esistente tra i due istituti ed il Centre prima di concludere nel senso dell’appartenenza strutturale dei due istituti allo stesso gruppo giuridico e di applicare l’art. 13 del bando di gara. In tal modo, l’esclusione definitiva dei ricorrenti dal bando di gara non è stata decisa se non dopo aver loro offerto la possibilità di esprimere il loro punto di vista quanto al collegamento esistente tra il DIIS e il DIHR. Conseguentemente, la Commissione non ha applicato in modo automatico le disposizioni previste dall’art. 13 del bando di gara. Le circostanze della specie differiscono quindi da quelle dalle quali è scaturita la menzionata sentenza Fabricom. Pertanto, l’argomento delle ricorrenti quanto al carattere sproporzionato o inadeguato dell’art. 13 del bando di gara deve essere respinto.

67      Dalle suesposte considerazioni emerge che, tenuto conto dell’appartenenza strutturale del DIIS e del DIHR al Centre, la Commissione non è incorsa in un manifesto errore di valutazione e non ha violato il principio della certezza del diritto laddove ha ritenuto che i due istituti facessero parte dello stesso gruppo giuridico applicando conseguentemente l’art. 13 del bando di gara. Il secondo motivo dev’essere, quindi, respinto.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 13 del bando di gara e dell’art. 14 delle istruzioni agli offerenti

 Argomenti delle parti

68      La TEA-CEGOS e l’STG rammentano che, ai termini dell’art. 14 delle istruzioni agli offerenti, la conclusione del contratto quadro con l’offerente prescelto era subordinata alla fornitura di documentazione complementare diretta a provare l’esattezza delle dichiarazioni fatte dall’offerente stesso durante il procedimento di gara. Pertanto, la decisione di aggiudicazione dell’appalto avrebbe dovuto essere dichiarata nulla e non avvenuta unicamente nell’ipotesi in cui l’offerente prescelto non fosse stato in grado di produrre tale documentazione o avesse comunicato informazioni erronee durante il procedimento di gara.

69      Le ricorrenti sottolineano che, nella specie, il consorzio TEA-CEGOS, da un lato, ha trasmesso, conformemente alla richiesta formulata con lettere 20 maggio 2005 (vedi supra, punto 13), la documentazione richiesta entro il termine di quindici giorni solari e, dall’altro, non ha fornito alcuna falsa informazione, ove l’appartenenza del DIHR al Centre era stata menzionata già in occasione della candidatura. Conseguentemente, la TEA-CEGOS e l’STG fanno valere che le prove richieste sono state debitamente fornite, nel rispetto dell’art. 14 delle istruzioni agli offerenti. Inoltre, la TEA-CEGOS e l’STG ritengono che l’art. 13 del bando di gara non possa trovare applicazione una volta che la decisione di aggiudicazione dell’appalto sia stata presa. Gli unici motivi per i quali la decisione di aggiudicazione avrebbe potuto essere revocata sarebbero quelli indicati all’art. 14 delle istruzioni agli offerenti, che rinviano al punto 2.3.3 della guida pratica.

70      La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti. A suo avviso, le lettere 20 maggio 2005 non possono essere assimilate a decisioni di aggiudicazione definitiva dell’appalto alle ricorrenti, considerato che questa era condizionata dalla presentazione della documentazione giustificativa che le ricorrenti non si trovassero in nessuna delle situazioni corrispondenti alle cause di esclusione. Orbene, la Commissione ritiene che la documentazione fornita evidenziasse il mancato rispetto, da parte delle ricorrente, dell’art. 13 del bando di gara.

 Giudizio del Tribunale

71      Si deve sottolineare che nelle decisioni 20 maggio 2005 si dichiara espressamente che la sottoscrizione del contratto quadro restava subordinata alla prova, incombente alle ricorrenti, di non trovarsi in alcuna delle situazioni corrispondenti alle cause di esclusione previste al punto 2.3.3 della guida pratica. Inoltre, dal tenore letterale stesso dell’art. 14 delle istruzioni agli offerenti emerge che spettava ai candidati ammessi dimostrare la veridicità delle loro affermazioni. Conseguentemente, l’aggiudicazione dell’appalto era subordinata alla deduzione di elementi idonei a provare la veridicità delle informazioni fornite dalle ricorrente all’atto della presentazione della loro offerta e alla verifica, da parte della Commissione, dell’osservanza dell’art. 13 del bando di gara.

72      Infatti, come precedentemente rilevato (v. supra, punto 51), l’osservanza dell’art. 13 condizionava la validità di qualsiasi offerta e la Commissione poteva fare applicazione di tale articolo anche in una fase avanzata del procedimento, quanto meno sino al momento dell’esame delle prove indicate al punto precedente. Conseguentemente, l’argomento delle ricorrenti, secondo cui l’art. 13 del bando di gara non poteva trovare applicazione se non successivamente all’adozione di una decisione di aggiudicazione dell’appalto, è infondato.

73      Il primo motivo deve essere conseguentemente respinto.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e ad omessa diligenza

 Argomenti delle parti

74      La TEA-CEGOS e l’STG ricordano che la Commissione, sin dalla proposizione delle candidature, era a conoscenza del fatto che il DIHR appartenesse al Centre. Se la Commissione avesse nutrito interrogativi quanto alla portata dell’appartenenza del DIHR al Centre, avrebbe dovuto porre tali interrogativi al consorzio TEA-CEGOS del procedimento di gara e non successivamente alla decisione di non attribuirgli l’appalto. Omettendo di farlo, la Commissione avrebbe violato in tal modo il principio di buona amministrazione. Essa avrebbe dovuto parimenti rispondere alle lettere del consorzio TEA‑CEGOS del 22 e 25 luglio 2005, cosa alla quale avrebbe provveduto solo a seguito di sollecito da parte della TEA-CEGOS. A parere delle ricorrenti, sarebbe quindi censurabile la leggerezza di cui la Commissione avrebbe dato prova, dato che costituirebbero parimenti espressione di tale comportamento le informazioni divergenti contenute sul suo sito Internet con riguardo alle imprese offerenti ammesse per il lotto n. 7.

75      La Commissione sottolinea che, se è pur vero che il DIHR aveva fatto presente il collegamento esistente con il DIIS, quest’ultimo non aveva effettuato dichiarazioni in tal senso. Pertanto, il sistema informatico istituito nell’ambito della procedura amministrativa non era stato in grado di rilevare un’eventuale violazione dell’art. 13 del bando di gara. Avvisata da terzi quanto all’esistenza di un collegamento tra il DIHR e il DIIS, la Commissione avrebbe quindi reagito interrogando le ricorrenti al riguardo. Né potrebbe essere contestato alla Commissione un eventuale difetto di diligenza. Inoltre, la Commissione deduce di aver rapidamente risposto alle domande delle ricorrenti formulate in data 22 e 25 luglio 2005, vale a dire di aver provveduto già il 27 luglio 2005 indicando loro, segnatamente, che avrebbe tenuto conto delle loro osservazioni e che le avrebbe tenute al corrente del seguito che avrebbe inteso dare alla questione nel minor tempo possibile.

 Giudizio del Tribunale

76      Dalla giurisprudenza emerge che tra le garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario si annovera, in particolare, il principio di sana amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punto 14; sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T‑44/90, la Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 86, e 11 settembre 2002, causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II‑3495, punto 182). La Commissione è peraltro tenuta a vigilare, in ogni fase di un procedimento di gara, sul rispetto del principio di parità di trattamento e, conseguentemente, sulle pari opportunità di tutti gli offerenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑496/99 P, Commissione/CAS Succhi di Frutta, Racc. pag. I-3801, punto 108, e sentenza ADT Projekt/Commissione, cit. supra, punto 164).

77      Nella specie, la Commissione ha fatto presente alle ricorrenti, in data 20 maggio 2005, che le loro offerte erano state accolte per il lotto n. 7 subordinatamente alla condizione che esse avessero fornito la documentazione comprovante di non trovarsi in alcuna delle situazioni corrispondenti alle cause di esclusione previste dal punto 2.3.3 della guida pratica.

78      Si deve rilevare che il DIHR ha dichiarato la propria appartenenza al Centre sin dal momento della proposta della candidatura del consorzio TEA-CEGOS, menzionando parimenti che uno dei propri partner era il DIIS. Il DIIS ha dichiarato, dal canto suo, di non appartenere ad alcun gruppo o rete. Orbene, se il DIIS riteneva realmente di non appartenere ad un gruppo giuridico, avrebbe dovuto quanto meno segnalare alla Commissione, a fronte delle informazioni richieste nel modulo di dichiarazione, che sussisteva un collegamento con il Centre e che esso DIIS faceva in tal modo parte di una rete, atteso che nello statuto del Centre si afferma espressamente che il DIIS costituisce uno dei suoi soggetti componenti.

79      Benché la dichiarazione del DIIS sia erronea, si deve rilevare che l’offerta tecnica presentata dal consorzio GHK indicava il nome dei singoli membri del consorzio e che il DIIS era menzionato in terza posizione. Conseguentemente, la Commissione avrebbe potuto rendersi conto del fatto che la dichiarazione del DIIS non era esatta. Tuttavia, il fatto che la Commissione si sia resa conto dell’appartenenza degli istituiti de quibus al Centre solamente in una fase avanzata del procedimento è irrilevante ai fini della soluzione della presente controversia, considerato che, ai sensi dell’art. 13 del bando di gara, l’offerta del consorzio doveva essere esclusa anche in tale fase.

80      In ogni caso, la complessità inerente alla diversità delle informazioni fornite nell’ambito dei procedimenti di gara può spiegare il fatto che la Commissione si sia resa conto dell’appartenenza al Centre solamente dopo che le due offerte erano state ammesse sub conditione. Infatti, solamente in tale fase del procedimento le ricorrenti erano obbligate a fornire la documentazione comprovante le veridicità delle loro dichiarazioni iniziali. Ne consegue che la Commissione, non sollevando la questione dell’appartenenza degli istituti al Centre se non successivamente all’accettazione condizionata dell’offerta del consorzio GHK, non ha violato il principio di buona amministrazione.

81      Per quanto attiene alla condotta del procedimento di gara da parte della Commissione, si deve necessariamente rilevare che sin dal 22 giugno 2005 quest’ultima aveva chiesto alla TEA‑CEGOS di spiegare il collegamento esistente tra il DIHR e il Centre ed aveva pregato la GHK International di fornirle chiarimenti quanto allo status giuridico del DIIS. In esito alle informazioni fornite dalla TEA-CEGOS, la Commissione aveva chiesto a quest’ultima, in data 27 giugno 2005, quindi anteriormente all’emanazione della decisione 18 luglio 2005, di fornire chiarimenti supplementari. Inoltre, dai fatti emerge che, nel periodo compreso tra il 18 luglio e il 12 ottobre 2005, la Commissione è stata in contatto costante con le ricorrenti facendo loro presente, in particolare, che stava procedendo ad un riesame degli elementi presentati e che avrebbe loro comunicato, nel più breve tempo possibile, la posizione definitiva che essa avrebbe assunto. Inoltre, la Commissione ha provveduto a rispondere prontamente alle richieste delle ricorrenti, segnatamente informando i difensori della TEA‑CEGOS in merito allo stato del procedimento già in data 13 settembre 2005, atteso che questi ultimi avevano manifestato il loro desiderio di essere informati in merito l’8 settembre precedente.

82      Per quanto attiene alle informazioni contraddittorie che sarebbero state diffuse sul sito Internet di EuropeAid, si deve rilevare che i nominativi delle imprese offerenti ammesse e menzionate sul sito medesimo corrispondevano a quelli ammessi sub conditione dalla Commissione. Era quindi logico che i nomi delle ricorrenti vi figurassero, in quanto l’appartenenza del DIIS e del DIIR al Centre è apparsa in modo chiaro e univoco solamente nel momento in cui le ricorrenti stesse hanno dovuto provare la veridicità delle loro dichiarazioni, nella specie a seguito delle decisioni 20 maggio 2005. Una volta emanate le decisioni 18 luglio 2005, i nominativi delle ricorrenti sono stati cancellati dal sito, il che è avvenuto già il 25 luglio 2005.

83      Da tutte le suesposte considerazioni emerge che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia violato il principio di buona amministrazione e sia venuta meno al proprio obbligo di diligenza, ragion per cui le censure dedotte appaiono, in ogni caso, infondate. Il terzo motivo deve essere conseguentemente respinto.

 Sul quarto motivo, relativo alla revoca retroattiva delle decisioni impugnate ed alla violazione del principio del legittimo affidamento

 Argomenti delle parti

84      Secondo la TEA-CEGOS e l’STG, la decisione impugnata annullerebbe la decisione 20 maggio 2005 con cui l’appalto era stato concesso al consorzio TEA-CEGOS, il che costituirebbe, in realtà, una revoca retroattiva di un atto amministrativo. Orbene, da costante giurisprudenza risulterebbe che la revoca retroattiva di un atto amministrativo favorevole è soggetta a condizioni molto rigorose (sentenza della Corte 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione, Racc. pag. 585, punto 38). Le ricorrenti sottolineano parimenti che, secondo consolidata giurisprudenza, se bisogna riconoscere ad ogni istituzione comunitaria che constati che un atto da essa appena emanato è viziato da illegittimità il diritto di revocarlo con effetto retroattivo entro un termine ragionevole, tale diritto trova un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto, che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest’ultimo (sentenza della Corte 17 aprile 1997, causa C-90/95 P, Compte/Parlamento, Racc. pag. I‑1999, punto 35).

85      La TEA-CEGOS e l’STG deducono che, nella specie, la decisione iniziale non è illegittima e non avrebbe potuto essere quindi revocata. Anche ammesso che tale decisione fosse illegittima, il che non ricorre a loro avviso, la sua revoca avrebbe potuto essere disposta solo subordinatamente al rispetto dei requisiti fissati a tal fine dalla giurisprudenza precedentemente richiamata. Orbene, la richiesta di chiarimenti della Commissione in ordine al collegamento tra il DIHR e il Centre avrebbe avuto luogo solamente il 22 giugno 2005, laddove essa disponeva, già dal mese di ottobre 2004, della dichiarazione del DIHR. La decisone favorevole alle ricorrenti del 20 maggio 2005 sarebbe stata revocata quasi due mesi dopo la sua emanazione. Il consorzio TEA-CEGOS avrebbe parimenti provveduto a rispondere ai quesiti della Commissione quali formulati nel telefax di quest’ultima del 22 giugno 2005. Tuttavia, la decisione impugnata si fonderebbe su una motivazione non corrispondente a tali quesiti. Conseguentemente, la TEA-CEGOS e l’STG ritengono che potessero legittimamente credere che gli elementi comunicati alla Commissione non sarebbero stati rimessi in discussione e non avrebbero potuto fondare una decisione di riforma dell’aggiudicazione dell’appalto. La TEA-CEGOS e l’STG ritengono, conseguentemente, che esse avessero potuto fare affidamento sulla legittimità della decisione 20 maggio 2005 e quindi pretendere che la decisione stessa venisse mantenuta. Ciò premesso, il loro legittimo affidamento sarebbe stato violato, così come non sarebbero stati rispettati i requisiti in presenza dei quali può aver luogo la revoca di un atto amministrativo.

86      La Commissione sottolinea che le lettere 20 maggio 2005 indicavano che la candidatura delle ricorrenti sarebbe stata accolta subordinatamente alla condizione che esse fornissero la documentazione richiesta ai termini dell’art. 14 delle istruzioni agli offerenti. Essa ritiene, dunque, che tali lettere non implicassero alcuna decisione, bensì contenessero semplicemente un’informazione in ordine all’intendimento, condizionato, della Commissione di accogliere le offerte delle ricorrenti. Essa aggiunge che, considerato che le ricorrenti non sono state in grado di fornire la prova che i due istituti soddisfacessero i requisiti fissati dall’art. 13 del bando di gara, l’appalto non poteva essere loro in alcun caso attribuito.

 Giudizio del Tribunale

87      In primo luogo, si deve rammentare che la revoca retroattiva di un atto amministrativo favorevole è generalmente soggetta a condizioni molto rigorose (v., sentenza Herpels/Commissione, cit. supra, punto 38). Secondo costante giurisprudenza, se è pur vero che bisogna riconoscere ad ogni istituzione comunitaria che constati che un atto da essa appena emanato è viziato da illegittimità il diritto di revocarlo con effetto retroattivo entro un termine ragionevole, tale diritto trova un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto, che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest’ultimo (sentenza della Corte 3 marzo 1982, 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749, punti 10-12; 26 febbraio 1987, 15/84, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005, punti 12-17; 20 giugno 1991, causa C-248/89, Cargill/Commissione, Racc. pag. I‑2987, punto 20; causa C-365/89, Cargill, Racc. pag. I‑3045, punto 18, e de Compte/Parlamento, cit. supra, punto 35).

88      In secondo luogo, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità, si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere in lui speranze fondate. Costituiscono assicurazioni in tal senso, indipendentemente dalla forma con cui vengano comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili (sentenza del Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punti 104 e 107). Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (sentenze del Tribunale 18 gennaio 2000, causa T‑290/97, Mehibas Dordtselaan/Commissione, Racc. pag. II‑15, punto 59, e 19 marzo 2003, causa T‑273/01, Innova Privat-Akademie/Commissione, Racc. pag. II‑1093, punto 26).

89      Nella specie, per quanto attiene, anzitutto, all’argomento delle ricorrenti relative alla revoca di un atto amministrativo, si deve rammentare che le decisioni 20 maggio 2005 costituivano atti soggetti a condizione. Infatti, la sottoscrizione del contratto quadro per il lotto n. 7, prevista dalle decisioni impugnate, era subordinata alla condizione che le ricorrenti fornissero la prova di non trovarsi in una delle situazioni corrispondenti alle cause di esclusione previste al punto 2.3.3 della guida pratica. Ciò premesso, risulta che la mancata attribuzione dell’appalto alle ricorrenti non deriva dalla revoca di una decisione di aggiudicazione d’appalto alle medesime, bensì dal fatto che le ricorrenti non rispondevano ai requisiti ai quali tale decisione era subordinata. Conseguentemente, l’argomento dedotto dalle ricorrenti al riguardo è inoperante.

90      Per quanto attiene, infine, alla violazione del legittimo affidamento dedotto dalla TEA‑CEGOS e dall’STG, le decisioni 20 maggio 2005 non contenevano assicurazioni precise quanto al fatto che il contratto quadro sarebbe stato sottoscritto in ogni caso e non hanno quindi potuto far sorgere nelle ricorrenti fondate aspettative in tal senso, considerato che esse specificavano espressamente che la sottoscrizione del contratto quadro era subordinata alla produzione, da parte delle ricorrenti, della prova di non trovarsi in alcuna delle situazioni corrispondenti alle cause d’esclusione previste al punto 2.3.3 della guida pratica. Ne consegue che gli argomenti relativi alla violazione del legittimo affidamento dedotti dalle ricorrenti non sono fondati.

91      Il quarto motivo dev’essere pertanto respinto in quanto infondato. Ne consegue che i presenti ricorsi devono essere respinti in toto.

 Sulle spese

92      Ai termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, ivi comprese quelle attinenti ai procedimenti sommari.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      Le ricorrenti sono condannate alle spese, ivi comprese quelle attinenti ai procedimenti sommari.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 febbraio 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Lingua processuale: il francese.