Language of document : ECLI:EU:T:2006:59

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

22 febbraio 2006 (*)

«Aiuti concessi dagli Stati – Nozione di interessato – Intimazione a presentare osservazioni – Decisione di avvio del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE – Misura di deduzione fiscale per alcuni investimenti d’oltremare – Aiuto allo sviluppo connesso alla costruzione navale – Valutazione alla luce dell’art. 87, n. 1, CE – Obbligo di motivazione»

Nella causa T-34/02,

EURL Le Levant 001, con sede in Parigi (Francia), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla presente sentenza, rappresentati dagli avv.ti P. Kirch e N. Chahid-Nouraï, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/882/CE, relativa all’aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento Le Levant costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (GU L 327, pag. 37),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, J.D. Cooke, R. García‑Valdecasas e dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 settembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 Legge Pons e decisione della Commissione di non sollevare obiezioni ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE

1        L’aiuto di cui trattasi rientra tra le misure di riduzione d’imposta per determinati investimenti effettuati oltremare introdotte, originariamente, dalla legge francese 11 luglio 1986 (nn. 86‑824, legge finanziaria rettificativa per il 1986, JORF del 12 luglio 1986, pag. 8688), denominata «legge Pons».

2        Il 13 agosto 1992 le autorità francesi hanno notificato tali misure alla Commissione, affinché questa si pronunciasse sulla loro compatibilità con le norme applicabili agli aiuti di Stato.

3        Con lettera del 27 gennaio 1993, la Commissione ha informato il governo francese della sua decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e dell’art. 93 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 88 CE) nei confronti delle misure fiscali previste dalla legge Pons.

 Direttiva 90/684/CEE del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale

4        La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27; in prosieguo: la «settima direttiva»), prevede norme specifiche applicabili agli aiuti in tale settore, che costituiscono un’eccezione al divieto generale sancito dall’art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE). L’applicazione delle disposizioni rilevanti della settima direttiva è stata prolungata dai regolamenti (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3094 (GU L 332, pag. 1), e 27 settembre 1996, n. 1904 (GU L 251, pag. 5), entrambi relativi agli aiuti alla costruzione navale.

5        Al capo II, intitolato «Aiuti al finanziamento», l’art. 4, n. 1, della settima direttiva dispone che «[g]li aiuti alla produzione a favore della costruzione e della trasformazione di navi possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l’importo totale dell’aiuto accordato ad un singolo contratto non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell’aiuto, in seguito denominato “massimale”».

6        Ai sensi dell’art. 4, n. 7, della settima direttiva:

«Gli aiuti connessi alla costruzione e alla trasformazione navali, accordati come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo, non sono soggetti al massimale. Essi possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni all’uopo stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell’[Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE)] nell’accordo concernente l’interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell’accordo (3 agosto 1981 sui crediti all’esportazione di navi) nonché nelle clausole aggiuntive o rettificative di tale accordo.

Ogni singolo progetto di aiuto deve essere preventivamente notificato alla Commissione che verifica la specifica finalità di “sviluppo” contenuta nell’aiuto prospettato e si assicura che l’aiuto rientri nel campo di applicazione dell’accordo di cui al primo comma».

 Disposizioni relative alla procedura amministrativa

7        Il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), è entrato in vigore il 16 aprile 1999.

8        L’art. 1, lett. h), di tale regolamento definisce gli «interessati» come «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

9        L’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999 dispone che la Commissione è obbligata ad avviare un procedimento d’indagine formale nei confronti delle misure che le sono state notificate e sulla cui compatibilità con il mercato comune sussistono dei dubbi dopo un esame preliminare. Ai sensi dell’art. 26, n. 2, dello stesso regolamento, «[l]a Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale (…) le decisioni da essa adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, nella lingua facente fede».

10      Ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, relativo al procedimento d’indagine formale:

«La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

11      L’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, relativo al recupero degli aiuti, precisa quanto segue:

«Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (…). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario».

 Fatti all’origine della controversia e procedimenti

 Descrizione dell’operazione Le Levant

12      Come risulta dalla descrizione comunicata dalle autorità francesi alla Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo, l’operazione in questione (in prosieguo: l’«operazione Le Levant») consisteva nel garantire, nell’ambito della legge Pons, il finanziamento e la gestione della nave da crociera Le Levant, per un periodo di circa sette anni, da parte degli investitori, persone fisiche, attraverso imprese unipersonali a responsabilità limitata (EURL), costituite a tale unico scopo e riunite in seno ad una comproprietà marittima.

13      L’interesse degli investitori a partecipare a tale operazione consisteva nella possibilità loro concessa, in applicazione del meccanismo introdotto dalla legge Pons, di dedurre dai loro redditi imponibili il costo dell’investimento operato e gli oneri finanziari connessi alla sua acquisizione (interessi passivi) ed al suo possesso (ammortamento) nonché le eventuali perdite di gestione.

14      Lo schema giuridico e finanziario dell’operazione Le Levant è riassunto dalle autorità francese nei seguenti termini. Il 9 dicembre 1996 un’importante banca francese (in prosieguo: la «Banca») costituiva la comproprietà della nave Le Levant, divisa in 740 quote di comproprietà o «carati». L’amministrazione di tale comproprietà era affidata alla Compagnie des îles du Levant (in prosieguo: la «CIL»), nell’ambito di un mandato avente ad oggetto, in particolare, la conclusione di un contratto di costruzione con il cantiere Alstom Leroux Naval e la gestione dell’utilizzo della nave. Nel corso del 1997, alcune persone fisiche hanno creato, ognuna, un’EURL a cui la Banca ha venduto carati per mezzo di un’offerta pubblica di quote. Per sette anni la CIL doveva occuparsi dell’amministrazione, della manutenzione e della gestione tecnica e commerciale della nave per conto della comproprietà marittima. Peraltro, la CIL si era impegnata nei confronti degli investitori a garantire il conseguimento di un risultato di gestione lordo minimo e a ripianare le eventuali perdite che dovessero rivelarsi superiori alle previsioni. Come remunerazione del suo mandato, la CIL doveva percepire ogni anno, in particolare, una percentuale delle entrate lorde della comproprietà a titolo di gestione della nave, una percentuale dei risultati lordi positivi dell’amministrazione, a titolo della garanzia di amministrazione, ed una somma forfetaria, a titolo della gestione della comproprietà.

15      La Banca si è impegnata, nei confronti degli investitori, ad acquisire entro il 15 dicembre 2003 le quote delle EURL. Ogni singola EURL si è peraltro impegnata a cedere alla Banca i propri carati entro il 29 febbraio 2004. Parallelamente, la CIL si è impegnata a procedere al riscatto di tutte le quote nei confronti della Banca, entro il 31 gennaio 2004, e la Banca medesima si è impegnata a cederle alla stessa entro il 29 febbraio 2004.

 Procedimento amministrativo

16      Alla fine del 1998 la Commissione apprendeva, da un articolo apparso sulla stampa, che il bastimento Le Levant, costruito in Francia dall’Alstom Leroux Naval al prezzo contrattualmente fissato di 228,55 milioni di franchi francesi (FRF), era stato finanziato mediante sgravi fiscali concessi per gli investimenti nei territori francesi d’oltremare.

17      In seguito ad un esame preliminare, nel corso del quale la Commissione ha raccolto le osservazioni delle autorità francesi, presentate, in particolare, con lettera del 12 maggio 1999, la Commissione, con lettera del 2 dicembre 1999, ha comunicato a tali autorità la propria decisione di dare avvio al procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, relativamente all’aiuto di Stato non notificato C 74/99 (ex NN 65/99) consistente nell’aiuto allo sviluppo concesso dalla Francia a favore di Saint-Pierre-et-Miquelon (costruzione navale). Tale decisione veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in data 5 febbraio 2000 (GU C 33, pag. 6; in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento»). In tale comunicazione la Commissione, richiamandosi all’art. 4, n. 7, della settima direttiva, esprimeva i propri dubbi quanto all’importanza della finalità di «sviluppo» del progetto in questione. Inoltre, la decisione di avvio del procedimento invitava le parti interessate a formulare le loro osservazioni entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione.

18      Le autorità francesi hanno comunicato le loro osservazioni con lettere del 12 gennaio e del 14 giugno 2000 e del 27 aprile e dell’11 giugno 2001. La CIL ha a sua volta presentato le sue osservazioni nell’ambito del procedimento amministrativo con lettere del 18 novembre 1999 e del 3 marzo 2000.

19      Con lettera del 13 luglio 2001, l’EURL Le Levant 114, una delle EURL partecipanti all’operazione Le Levant, chiedeva alla Commissione precisazioni in ordine alla posizione della Commissione stessa riguardo all’individuazione dei beneficiari dell’aiuto in esame. In particolare, chiedeva alla Commissione di dichiarare che essa non era parte interessata dal procedimento amministrativo in corso.

20      In assenza di risposta scritta della Commissione, l’EURL Le Levant 114 ha ritirato la sua richiesta con lettera del 19 luglio 2001. In tale lettera, essa dichiarava anche di essere stata informata del fatto che la Commissione si apprestava ad esaminare la pratica il 25 luglio 2001 e chiedeva alla Commissione che le fosse accordato un termine ragionevole per presentare le sue osservazioni sul procedimento. Essa adduceva varie ragioni a sostegno di tale domanda, che si richiamava all’ultima frase dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, e, in particolare, sosteneva che essa aveva potuto legittimamente considerarsi estranea al detto procedimento in forza del contenuto della decisione di avvio del procedimento.

21      Con lettera del 24 luglio 2001, la Commissione ha risposto alle due lettere dell’EURL Le Levant 114 limitandosi ad affermare che il termine previsto per il deposito delle osservazioni da parte degli interessati era ampiamente decorso.

 Decisione impugnata

22      Il 25 luglio 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2001/882/CE relativa all’aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento Le Levant costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 12 dicembre 2001 (GU L 327, pag. 37).

23      Ai sensi della decisione impugnata, l’aiuto è stato accordato nel 1996 in occasione dell’acquisto del bastimento Le Levant da parte di un gruppo di investitori privati che avevano costituito una comproprietà marittima, su iniziativa della Banca. La nave è stata successivamente noleggiata alla CIL, controllata di una società francese e registrata a Wallis-et-Futuna, un territorio francese d’oltremare. Gli investitori sono stati autorizzati a dedurre dai loro redditi imponibili i finanziamenti così apportati, conformemente alla legge Pons che ha istituito un regime fiscale autorizzato dalla Commissione nel 1992. Tali sgravi fiscali hanno permesso alla CIL di gestire la nave a condizioni favorevoli (quinto e sesto ‘considerando’). L’aiuto risultante dagli sgravi fiscali è ammontato a FRF 78 milioni (EUR 11,9 milioni) (settimo ‘considerando’). Gli investitori avevano il diritto e l’obbligo di rivendere le loro quote dopo cinque anni, ossia all’inizio del 2004. Anche la CIL aveva il diritto e l’obbligo di acquistare tali quote ad un prezzo che consentisse di traslare il valore dell’aiuto. L’aiuto era stato subordinato all’obbligo che la CIL gestisse la nave per un periodo minimo di cinque anni, principalmente sulla rotta da e per Saint-Pierre-et-Miquelon, per 160 giorni all’anno (quinto ‘considerando’).

24      La decisione impugnata esamina l’aiuto in questione alla luce delle disposizioni dell’art. 4, n. 7, della settima direttiva «poiché si tratta di un aiuto connesso alla costruzione navale, concesso come aiuto allo sviluppo nel 1996 nell’ambito di un regime d’aiuti (la legge Pons) autorizzato nel 1992» (‘considerando’ 16).

25      Ai sensi di tale decisione, da tale esame risulta che l’operazione Le Levant rispondeva ai criteri di aiuto allo sviluppo definiti dall’OCSE ed esposti dalla Commissione nella sua lettera del 3 gennaio 1989 indirizzata agli Stati membri (‘considerando’ 18, 19 e 21).

26      Tuttavia, in applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-400/92, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑4701), secondo cui la Commissione è tenuta a verificare separatamente il rispetto della finalità di «sviluppo» ed il rispetto dei criteri dell’OCSE, la decisione impugnata dichiara che l’operazione Le Levant non comportava un’effettiva finalità di «sviluppo» ai sensi della citata giurisprudenza, tenuto conto delle insufficienti ricadute economiche e sociali constatate per Saint-Pierre-et-Miquelon (‘considerando’ 20, 22-33).

27      Di conseguenza, l’art. 1 della decisione impugnata dispone che «[l]’aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di sgravi fiscali e come aiuto allo sviluppo per il bastimento Le Levant (…) non può essere considerato un vero e proprio aiuto allo sviluppo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7 della [settima direttiva] ed è quindi incompatibile con il mercato comune».

28      Al fine di individuare il beneficiario presso cui dev’essere recuperato l’aiuto incompatibile, la decisione impugnata prende in esame, una dopo l’altra, la situazione degli investitori, dell’armatore della nave (la CIL) e del cantiere navale.

29      Ai sensi della decisione impugnata, i beneficiari immediati dell’aiuto sono gli investitori, i quali hanno ottenuto gli sgravi fiscali (‘considerando’ 35). Al riguardo, la decisione richiama alcuni argomenti addotti dalle autorità francesi, secondo cui gli investitori hanno ottenuto alcuni vantaggi grazie agli sgravi fiscali ed erano sempre proprietari della nave in comproprietà (‘considerando’ 36). Pertanto, «non vi è dubbio che spetta agli investitori, in quanto beneficiari diretti e attuali proprietari della nave, rimborsare l’aiuto» (‘considerando’ 39).

30      Per quanto riguarda l’armatore della nave (la CIL), la decisione impugnata rileva che gli investitori devono continuare a beneficiare degli sgravi fiscali fino al momento della vendita della nave alla CIL, ossia fino all’inizio del 2004, e che, sulla base delle informazioni disponibili, il prezzo di tale vendita traslerà l’aiuto all’armatore CIL. Quindi, la CIL sarebbe il principale beneficiario dell’aiuto, una volta vendutale la nave ad un prezzo vantaggioso (‘considerando’ 36). La decisione impugnata rileva che, «[s]e la nave fosse stata venduta a[lla] CIL ad un prezzo inferiore a quello di mercato e l’aiuto fosse stato così ripercosso sull’impresa, spetterebbe a[lla] CIL rimborsarlo» e che, «poiché il trasferimento non [deve avvenire] prima della metà del 2003, l’operatore CIL non può essere, a questo stadio, ritenuto responsabile del rimborso dell’aiuto» (‘considerando’ 40).

31      Per quanto riguarda il cantiere navale, la decisione impugnata osserva che esso ha beneficiato indirettamente dell’aiuto nella misura in cui questo gli ha permesso di ottenere una commessa che diversamente forse non gli sarebbe stata attribuita (‘considerando’ 37). Tuttavia, la decisione afferma che l’aiuto non deve essere recuperato presso il cantiere navale dato che esso non può essere ritenuto responsabile dell’utilizzo della nave dopo la sua consegna e che le norme applicate nella presente causa non sono indirizzate al cantiere navale (‘considerando’ 41).

32      Pertanto, l’art. 2 della decisione impugnata chiede alla Repubblica francese di adottare tutte le misure necessarie per «interrompere il versamento dell’aiuto di cui all’articolo 1 illegalmente accordato al beneficiario e ricuperarlo dagli investitori, che sono i beneficiari diretti dell’aiuto e attuali proprietari del bastimento».

 Procedimenti giurisdizionali

33      L’8 ottobre 2001 la Francia ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso d’annullamento della decisione impugnata, con cui contesta la valutazione della Commissione in base alla quale l’aiuto controverso non era un aiuto allo sviluppo.

34      Il 20 febbraio 2002 l’EURL Le Levant 001 e gli altri ricorrenti, persone giuridiche e persone fisiche i cui nomi figurano in allegato, hanno proposto il presente ricorso dinanzi al Tribunale.

35      Con atto separato depositato il 23 aprile 2002, B e 255 altri ricorrenti hanno proposto una domanda di provvedimenti urgenti diretti alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sino alla pronuncia sul merito del ricorso di annullamento ed alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sino alla decisione del Tribunale sulla prima domanda.

36      Con ordinanza del presidente del Tribunale 25 giugno 2002, causa T‑34/02 R, B/Commissione (Racc. pag. II‑2803), la domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta.

37      Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale 30 aprile 2002, la causa T-34/02 veniva sospesa sino alla pronuncia definitiva della Corte nella causa C-394/01.

38      Con sentenza 3 ottobre 2001, causa C-394/01, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑8245), la Corte ha respinto il ricorso motivando che i vari argomenti addotti dalla Repubblica francese contro le valutazioni della Commissione, relativi all’indotto e alle ricadute economiche, non erano fondati o non erano stati presentati da tale Stato membro in sede di procedimento amministrativo. In seguito a tale sentenza, si è posto termine alla sospensione del procedimento nella presente causa.

39      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il 22 ottobre 2004, il Tribunale ha invitato le parti a pronunciarsi su due quesiti, ai quali i ricorrenti hanno risposto con lettera del 19 novembre 2004 e la Commissione con lettera del 18 novembre 2004.

40      Con il suo primo quesito, il Tribunale chiedeva alle parti di indicare se la vendita del bastimento alla CIL fosse intervenuta, a quale prezzo e se il prezzo avesse permesso di traslare il valore dell’aiuto.

41      In risposta, i ricorrenti hanno affermato che la vendita del bastimento Le Levant alla CIL era intervenuta il 2 gennaio 2004. In tale data, la CIL avrebbe riacquistato i 738 carati della nave dei quali non era in possesso, per la somma di EUR 17 731 821. A parere dei ricorrenti, tale somma è stata determinata in conformità ai preliminari conclusi all’origine dell’operazione e corrisponde a circa il 50% del valore iniziale delle quote di comproprietà, le quali erano state acquistate per un importo totale di EUR 35 789 508. A partire dal 2 gennaio 2004, la CIL sarebbe quindi diventata la sola proprietaria dei 740 carati in cui era divisa la comproprietà del bastimento Le Levant esaminata dalla decisione impugnata e tale comproprietà è stata sciolta.

42      La Commissione, da parte sua, ha dichiarato che essa non disponeva di nessuna informazione sul prezzo di vendita e sulla questione se esso avesse permesso di traslare il valore dell’aiuto.

43      Con il suo secondo quesito, il Tribunale chiedeva alle parti, qualora gli investitori non fossero più gli attuali proprietari del bastimento Le Levant ed il prezzo di vendita del bastimento avesse traslato il valore dell’aiuto alla CIL, di indicare se l’aiuto in questione potesse essere recuperato presso gli investitori.

44      In risposta, i ricorrenti hanno dichiarato che, a loro parere, l’aiuto in questione non poteva più essere recuperato presso di essi, dato che la CIL era la proprietaria della nave Le Levant dal 2 gennaio 2004 e l’effettiva beneficiaria dell’aiuto controverso, avendo tale società ottenuto, in qualità di proprietaria della nave ed impresa attiva sul mercato, un vantaggio economico al di fuori delle normali condizioni di mercato, grazie all’intervento delle autorità francesi. Pertanto, i ricorrenti si chiedevano se l’art. 2 della decisione impugnata, ai sensi del quale la Francia doveva adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto presso gli investitori, avesse ancora un oggetto. Come suggerito dalla stessa decisione impugnata ai ‘considerando’ 36 e 40, essi rilevavano che l’art. 2 del dispositivo resterebbe privo di oggetto nel momento in cui il valore dell’aiuto venisse traslato sulla CIL, armatrice della nave. I ricorrenti affermavano quindi che, qualora essi volessero insistere con il ricorso d’annullamento, il Tribunale potrebbe in ogni caso dichiarare che, indipendentemente dai motivi di annullamento, l’aiuto in questione non può essere recuperato presso gli investitori privati come previsto dalla decisione impugnata.

45      La Commissione ha fatto valere che il secondo quesito del Tribunale è estraneo alla presente causa, la quale verte sulla legittimità della decisione impugnata e quindi deve essere valutata sulla base delle sole informazioni di cui essa disponeva nell’ambito del procedimento amministrativo. Il secondo quesito del Tribunale verterebbe infatti sulla questione dell’esecuzione della decisione controversa, nel cui ambito spetta allo Stato membro interessato rivolgersi alla Commissione, a titolo di collaborazione amministrativa, per informarla di tutte le possibili questioni o difficoltà connesse a tale esecuzione.

46      Il 16 dicembre 2004 il Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale al cospetto del presidente della Prima Sezione ampliata e del giudice relatore. Tale riunione ha avuto luogo presso il Tribunale il 24 gennaio 2005.

47      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato i ricorrenti e la Commissione a produrre taluni documenti.

48      Con lettera dei ricorrenti del 9 agosto 2005 e con lettera della Commissione del 28 luglio 2005, le parti hanno prodotto i documenti richiesti dal Tribunale.

49      Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti sollevati dal Tribunale in occasione dell’udienza pubblica del 27 settembre 2005.

 Conclusioni delle parti

50      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in via subordinata, dichiarare che l’aiuto in questione non può essere recuperato presso gli investitori privati come previsto dall’art. 2 della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

51      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

 In diritto

 Sulla ricevibilità del ricorso relativamente ad alcuni ricorrenti

 1. Sui poteri conferiti da alcune EURL

–       Argomenti delle parti

52      La Commissione evidenzia che l’avvocato dei ricorrenti interviene nella presente causa a titolo dei mandati a lui conferiti, da un lato, dall’amministratore delle varie EURL ricorrenti e, dall’altro, dal socio unico di ciascuna di tali EURL. In tale contesto, essa fa valere che i mandati conferiti all’avvocato dall’amministratore delle varie EURL sono «firmati» tramite l’apposizione di un timbro e non recano alcuna data. Inoltre, la Commissione nota che i mandati conferiti dai soci unici di dieci EURL – le EURL Le Levant 3, Le Levant 4, Le Levant 73, Le Levant 96, Le Levant 150, Le Levant 153, Le Levant 182, Le Levant 209, Le Levant 272 e Le Levant 273 – non sono datati. Inoltre, essa sottolinea che nessun mandato è stato conferito all’avvocato dai soci unici di otto EURL – le EURL Le Levant 15, Le Levant 20, Le Levant 46, Le Levant 144, Le Levant 203, Le Levant 250, Le Levant 251 e Le Levant 269. La Commissione si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale per valutare la validità dei detti mandati.

53      I ricorrenti sostengono che l’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale impone solo che sia prodotta la prova del fatto che il mandato ad litem sia stato conferito all’avvocato da un rappresentante a ciò legittimato, senza imporre condizioni di forma particolari. Orbene, nel caso di specie, la Commissione non contesterebbe la circostanza che l’amministratore di un’EURL sia pienamente abilitato ad agire in giudizio in nome e per conto della società di cui è amministratore. Inoltre, i ricorrenti rilevano che, qualora il Tribunale lo giudicasse necessario, essi potrebbero sempre essere chiamati a regolarizzare il loro ricorso in applicazione dell’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura.

–       Giudizio del Tribunale

54      Ai sensi dell’art. 44, n. 5, del regolamento di procedura:

«Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, deve allegare al ricorso:

a) il proprio statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica;

b) la prova che il mandato all’avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato».

55      Orbene, innanzi tutto, relativamente alla circostanza che i mandati conferiti all’avvocato dagli amministratori delle varie EURL non sono datati, occorre rilevare che tali mandati sono stati necessariamente preparati prima della presentazione del ricorso, dato che costituiscono uno dei suoi allegati. L’assenza di data su tali mandati non consente quindi di concludere per l’irricevibilità del ricorso delle EURL. La stessa risposta dev’essere data relativamente all’argomento fondato sul fatto che i mandati conferiti all’avvocato dai soci unici di dieci EURL – le EURL Le Levant 3, Le Levant 4, Le Levant 73, Le Levant 96, Le Levant 150, Le Levant 153, Le Levant 182, Le Levant 209, Le Levant 272 e Le Levant 273 – non sono datati.

56      In secondo luogo, relativamente alla circostanza che i mandati conferiti all’avvocato dall’amministratore delle varie EURL sono stati firmati tramite l’apposizione di un timbro recante la firma, il nome e la qualità di tale amministratore, occorre rilevare che l’utilizzo di un timbro del genere si spiega per il fatto che le varie EURL hanno tutte lo stesso amministratore come firmatario, il quale, piuttosto che dover firmare a mano tutti i mandati, ha manifestato il suo consenso utilizzando un timbro. La firma di tali mandati tramite l’apposizione di un timbro non consente quindi di concludere per l’irricevibilità del ricorso delle EURL, in assenza di altri elementi che permettano di mettere in discussione il consenso dell’amministratore.

57      In terzo luogo, relativamente alla circostanza che nessun mandato è stato conferito all’avvocato dal socio unico interessato per quanto riguarda otto EURL – le EURL Le Levant 15, Le Levant 20, Le Levant 46, Le Levant 144, Le Levant 203, Le Levant 250, Le Levant 251 e Le Levant 269 –, è sufficiente rilevare che il mandato conferito all’avvocato dall’amministratore basta a permettere a tale avvocato di rappresentare gli interessi di tali società, e ciò tanto più considerato che i rilievi della Commissione non mettono in discussione i poteri dell’amministratore, ma si limitano a criticare alcuni aspetti formali dei detti poteri, ossia l’assenza di data e l’utilizzo di un timbro per la firma.

58      Da quanto precede risulta che nessuno degli argomenti invocati dalla Commissione permette di mettere in discussione la ricevibilità del ricorso relativamente alle varie EURL.

 2. Sui poteri conferiti da alcune persone fisiche in nome proprio

–       Argomenti delle parti

59      La Commissione espone che i mandati conferiti da quattro delle 256 persone fisiche che hanno presentato ricorso non indicano il luogo e la data della loro firma. Essa si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale per valutare la validità di tali mandati.

60      I ricorrenti sostengono che dal regolamento di procedura non risulta che il deposito di un mandato conferito all’avvocato costituisca una condizione di ricevibilità del ricorso. Infatti, sarebbe sufficiente che l’avvocato giustificasse la sua qualità ed egli sarebbe tenuto a produrre una procura solo in caso di contestazione della sua esistenza (sentenza della Corte 16 febbraio 1965, causa 14/64, Barge/Alta Autorità, Racc. pag. 64, e sentenza del Tribunale 26 settembre 1990, causa T‑139/89, Virgili-Schettini/Parlamento, Racc. pag. II‑535).

–       Giudizio del Tribunale

61      Gli investitori, persone private, agiscono nella presente causa in una duplice veste. La prima è quella di soci unici delle EURL ricorrenti ed è a tale titolo che gli investitori hanno conferito i mandati sopra esaminati per permettere all’avvocato designato di rappresentare tali EURL dinanzi al Tribunale. Gli investitori intervengono anche in qualità di persone fisiche ed è in tale veste che essi hanno conferito il mandato all’avvocato affinché questo li rappresenti nella presente causa.

62      Ai sensi dell’art. 44, n. 3, del regolamento di procedura:

«L’avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo SEE».

63      Da tale disposizione emerge che l’avvocato, per poter presentare il ricorso, non deve esibire una procura in piena regola, salvo comprovare i propri poteri in caso di contestazione (sentenza Barge/Alta Autorità, cit., pag. 72).

64      Il regolamento di procedura permette quindi alle persone fisiche di essere rappresentate da un avvocato senza che egli debba produrre alcun mandato, mentre ciò è necessario per le persone giuridiche. In linea di principio, è sufficiente che l’avvocato presenti un documento di legittimazione che attesti la sua iscrizione all’albo di uno Stato membro. Tale formalità è sufficiente ed essa è stata osservata nella presente fattispecie.

65      In ogni caso, le osservazioni della Commissione vertono sul fatto che i poteri conferiti da quattro delle 256 persone fisiche che hanno presentato ricorso non recano il luogo e la data della forma. Tuttavia, tali poteri sono stati certamente conferiti prima della presentazione del ricorso, dato che ne costituiscono uno degli allegati, e la questione del luogo della loro firma non incide sulla presente causa. Pertanto, la mancata indicazione della data e del luogo su tale mandato non solleva censure che rendono necessaria una regolarizzazione.

66      Da quanto esposto deriva che nessuno degli argomenti invocati dalla Commissione consente di mettere in discussione la ricevibilità del ricorso relativamente alle persone fisiche ricorrenti.

67      Di conseguenza, occorre respingere i motivi d’irricevibilità dedotti dalla Commissione.

 Nel merito

68      I ricorrenti deducono undici motivi a sostegno del loro ricorso. Il primo motivo è relativo all’incompetenza della Commissione e alla violazione dell’art. 3, n. 1, lett. g), CE, degli artt. 5 CE, 87 CE e 211 CE, nonché alla violazione dell’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: «la CEDU»). Il secondo motivo è inerente alla violazione della garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2, CE, dall’art. 6 del regolamento n. 659/1999 e dall’art. 6 della CEDU. Il terzo motivo verte sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE. Il quarto motivo è relativo alla violazione dell’art. 4, n. 7, della settima direttiva. Il quinto motivo è inerente alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Il sesto motivo verte sulla violazione del principio di certezza del diritto. Il settimo motivo è relativo alla violazione dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999. L’ottavo motivo è inerente all’esistenza di inesattezze materiali e di errori manifesti di valutazione dei fatti. Il nono motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il decimo motivo è relativo alla violazione dell’art. 153, n. 2, CE. L’undicesimo motivo è relativo alla violazione del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 69, relativo all’applicazione degli articoli [87 CE e 88 CE] agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10, pag. 30).

69      Occorre esaminare, innanzi tutto, il secondo motivo prima di esaminare gli argomenti sviluppati nell’ambito del terzo e del nono motivo.

 1. Sul secondo motivo

–       Argomenti delle parti

70      I ricorrenti contestano alla Commissione di aver violato il diritto di essere sentiti, previsto dall’art. 88, n. 2, CE e dall’art. 6 del regolamento n. 659/1999, adottato ai fini dell’applicazione di tale disposizione, nonché i principi enunciati dall’art. 6 della CEDU. Essi sostengono che la decisione impugnata reca loro un pregiudizio indicandoli come i beneficiari diretti di un aiuto di Stato illecito di cui essi sono tenuti a restituire l’importo, e sostengono di non essere mai stati invitati o autorizzati a presentare, in tempo utile, le loro osservazioni al riguardo.

71      Innanzi tutto, i ricorrenti sostengono che la decisione di avvio del procedimento non consentiva loro di pensare che essi potessero essere identificati come i beneficiari dell’aiuto, in quanto essa lasciava intendere che tale auto fosse stato accordato al cantiere navale o alla CIL, utilizzatrice della nave. Pertanto, a causa della modifica della sua analisi relativamente ai beneficiari dell’aiuto in seguito alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento, la Commissione avrebbe dovuto pubblicare una nuova decisione di avvio del procedimento, accordare un termine ai ricorrenti per permettere loro di presentare le loro osservazioni, o adottare tutte le misure utili per attirare la loro attenzione sul nuovo status che sarebbe stato loro attribuito nella decisione definitiva, il quale differiva in maniera significativa dallo status indicato nella decisione di avvio del procedimento. Tali rilievi si imporrebbero tanto più alla luce delle seguenti circostanze: che la decisione impugnata modificherebbe la prassi anteriore della Commissione relativamente alla nozione di «impresa beneficiaria», applicandola ad investitori privati intervenuti in forza di un investimento finanziario; che tale decisione non terrebbe conto della precedente autorizzazione della legge Pons da parte della Commissione, e nemmeno del comportamento delle autorità francesi che non hanno comunicato la decisione di avvio del procedimento ai ricorrenti, in qualità di beneficiari dell’aiuto, come richiesto dalla decisione di avvio del procedimento.

72      La Commissione sottolinea che, ai sensi della giurisprudenza, l’art. 88, n. 2, CE non prescrive un’ingiunzione individuale, ma solo che tutte le persone potenzialmente interessate siano informate dell’avvio del procedimento e sia loro offerta la possibilità di formulare le loro osservazioni al riguardo. In tale contesto, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale appare come un mezzo adeguato e sufficiente per far conoscere a tutti gli interessati l’avvio di un procedimento d’indagine formale (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 17, e sentenza del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T‑129/95, T‑2/96 e T‑97/96, Neue Maxhütte Stalhwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, Racc. pag. II‑17, punto 232). Nel caso di specie, la decisione di avvio del procedimento, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 5 febbraio 2000, soddisfarebbe tali requisiti, in quanto tale pubblicazione ha fornito agli interessati informazioni generali sugli elementi essenziali del progetto d’aiuto e ha esposto i punti sui quali la Commissione nutriva dubbi.

73      Inoltre, la Commissione sostiene che, anche qualora i ricorrenti ritenessero di non essere i beneficiari della misura d’aiuto, essi non potrebbero sostenere di non essere interessati dal detto procedimento, poiché, ai sensi della giurisprudenza, gli interessati di cui all’art. 88, n. 2, CE sono non soltanto l’impresa o le imprese beneficiarie di un aiuto, bensì anche le persone, imprese o associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell’aiuto, in particolare le imprese concorrenti (sentenza Intermills/Commissione, cit., punto 16, e sentenza del Tribunale 21 marzo 2001, causa T‑69/96, Hamburger Hafen- und Lagerhaus e a./Commissione, Racc. pag. II‑1037, punto 40).

74      Peraltro, la Commissione, in risposta all’argomento dei ricorrenti in base al quale essa avrebbe modificato la sua analisi relativa ai beneficiari dell’aiuto dopo la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento, il che avrebbe dovuto comportare la pubblicazione di una nuova decisione di avvio del procedimento per rispettare le loro garanzie procedurali, sostiene di non aver modificato le sue censure nei confronti della Repubblica francese nell’ambito del procedimento d’indagine formale. Infatti, la decisione di avvio del procedimento esporrebbe i dubbi della Commissione circa la compatibilità dell’aiuto con la settima direttiva e la decisione definitiva valuterebbe tale aiuto alla luce dei presupposti di cui all’art. 4, n. 7, di tale direttiva, per concludere per la sua incompatibilità con il mercato comune.

75      In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’art. 6, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999 rifiutando di accordare la proroga del termine di un mese chiesta dall’EURL Le Levant 114 nella sua lettera del 19 luglio 2001 per formulare le sue osservazioni. Tale domanda di proroga sarebbe infatti debitamente giustificata, tenuto conto del fatto che gli investitori potevano legittimamente ritenere di non essere interessati dalla decisione di avvio del procedimento e che la Commissione non fosse tenuta ad adottare una decisione entro un termine particolare in materia di aiuti di Stato.

76      La Commissione rileva che dalla lettera del 13 luglio 2001 dell’EURL Le Levant 114 emerge che quest’ultima era venuta tardivamente a conoscenza della decisione di avvio del procedimento, pubblicata il 5 febbraio 2000. Tale scoperta tardiva riguarderebbe anche le altre EURL Le Levant, dato che esse hanno tutte come amministratore un membro del personale della Banca, e che è tale amministratore dell’EURL Le Levant 114 ad aver incaricato il consulente legale di tale società ad intervenire dinanzi alla Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo. Pertanto, il fatto originario consistente nel mancato intervento dell’EURL Le Levant 114 nel procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata non sarebbe connesso al contenuto della decisione di avvio del procedimento, ma solo alla scoperta tardiva da parte di tale società della decisione di avvio del procedimento e dell’esistenza del procedimento d’indagine formale. I ricorrenti non potrebbero quindi sostenere che il contenuto della decisione di avvio del procedimento li ha indotti a ritenere che essi non fossero interessati da tale procedimento e che essi avrebbero quindi subìto una violazione delle loro garanzie procedurali. Inoltre, la Commissione rileva che il termine normale di un mese previsto a partire dalla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento era ampiamente decorso, come indicato nella sua lettera del 24 luglio 2001 in risposta alle due lettere dell’EURL Le Levant 114.

–       Giudizio del Tribunale

77      L’art. 88, n. 2, primo comma, CE dispone quanto segue:

«Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato».

78      Da tale disposizione deriva che, prima di constatare l’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione deve avere intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni.

79      La portata di tale obbligo è precisata dall’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, che definisce gli «interessati» come «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

80      Nel caso in cui, come nella presente fattispecie, il procedimento d’indagine formale verta su un aiuto illecito messo in atto, la questione dell’individuazione del beneficiario dell’aiuto acquista tutto il suo rilievo, dato che l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 dispone che, nel caso di «decisioni negative» che constatino l’incompatibilità di un tale aiuto con il mercato comune, «la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario».

81      Pertanto, i ricorrenti nella presente causa, ossia gli investitori che hanno autorizzato a dedurre i loro investimenti dai loro redditi imponibili, dovevano essere intimati a presentare le loro osservazioni nell’ambito del procedimento amministrativo, in quanto indicati nella decisione impugnata come beneficiari diretti dell’aiuto (‘considerando’ 35) e trattandosi di «interessati» ai sensi della definizione citata.

82      L’indicazione del beneficiario dell’aiuto costituisce necessariamente un «punto di fatto e di diritto pertinente» ai sensi della prima frase dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, che, ai sensi di tale disposizione, dev’essere esposto nella decisione di avvio del procedimento se possibile in tale fase del procedimento, in quanto è sulla base di tale individuazione che la Commissione potrà adottare la decisione di recupero.

83      Infatti, tale tipo di interessato, se non è stato indicato come beneficiario dell’aiuto controverso nella decisione di avvio del procedimento o in una fase ulteriore del procedimento d’indagine formale che precede l’adozione della decisione definitiva con cui si constata l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune, non può essere considerato oggetto di un’adeguata intimazione a presentare le sue osservazioni, poiché egli può legittimamente considerare tali osservazioni non necessarie, non essendo stato individuato come beneficiario dell’aiuto da recuperare.

84      In tale contesto, ossia al fine di sapere se i beneficiari dell’aiuto da recuperare potessero effettivamente essere considerati destinatari di un’intimazione a presentare le loro osservazioni nell’ambito del procedimento amministrativo, occorre innanzi tutto esaminare la decisione di avvio del procedimento pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 5 febbraio 2000.

85      In tale decisione, la Commissione dichiarava di nutrire dubbi quanto al rispetto dei presupposti di cui all’art. 4, n. 7, della settima direttiva. Essa invitava inoltre gli interessati a presentare le loro osservazioni entro un termine di un mese a partire dalla data di pubblicazione. Tuttavia, il Tribunale constata che la decisione di avvio del procedimento non accennava in alcun punto agli investitori in quanto eventuali beneficiari dell’aiuto in questione, ma lasciava intendere, al contrario, che tale beneficiario fosse la CIL, che era stata indicata come l’utilizzatrice e la proprietaria finale della nave.

86      Infatti, relativamente agli investitori privati, la decisione di avvio del procedimento indicava al terzo paragrafo della parte intitolata «Sintesi»:

«L’imbarcazione (…) è stata finanziata da investitori privati che l’hanno poi noleggiata a[lla] CIL. Gli investitori sono stati autorizzati a detrarre dal reddito imponibile i costi d’investimento conformemente al regime fiscale approvato dalla Commissione (…)».

87      Per quanto riguarda la CIL, invece, tale decisione dichiarava, nello stesso punto:

«Gli sgravi fiscali avevano un’intensità di aiuto valutato equivalente al 34% netto e consentivano a[lla] CIL di noleggiare l’imbarcazione ad un prezzo molto basso. [La] CIL è di fatto il proprietario e l’operatore delle navi. (…) [Essa è] tenut[a] a sfruttare l’imbarcazione per un minimo di cinque anni soprattutto da e per Saint‑Pierre-et-Miquelon. Inoltre, dopo cinque anni deve acquistare la nave dagli investitori».

88      Pertanto, gli investitori potevano legittimamente ritenere di non essere interessati dalla decisione di avvio del procedimento, tenuto conto del fatto che il regime fiscale in forza del quale essi erano stati autorizzati a dedurre i loro investimenti dai loro redditi imponibili – la legge Pons – era stato autorizzato dalla Commissione.

89      Inoltre, dal contenuto delle discussioni intervenute tra le autorità francesi e la Commissione nell’ambito del procedimento d’indagine preliminare emerge che il solo beneficiario dell’aiuto menzionato in tale fase nel procedimento era la CIL, «l’armatore utilizzatore» della nave, e non gli investitori privati (v. lettera del 12 maggio 1999, indirizzata dalle autorità francesi alla Commissione). Del resto, è in tale contesto che la CIL – e non gli investitori privati – ha potuto partecipare al procedimento amministrativo (v. decisione impugnata, ‘considerando’ 10 e 11).

90      Del resto, l’iniziale indicazione della CIL come beneficiaria dell’aiuto in questione è confermata dal fatto che la decisione di avvio del procedimento si riferisce alla nozione di beneficiario dell’aiuto al singolare e non al plurale, come invece avviene nella decisione impugnata. Infatti, nella decisione di avvio del procedimento (penultimo paragrafo della parte intitolata «Testo della lettera», la Commissione domandava alle autorità francesi di trasmettere tempestivamente una copia di tale decisione al «beneficiario dell’aiuto» [in lingua francese: «bénéficiaire de l’aide»].

91      Pertanto, è giocoforza constatare che, non essendo stati indicati come beneficiari dell’aiuto nella decisione di avvio del procedimento, agli investitori privati, in tale fase, non è stato «intimato (…) di presentare le loro osservazioni» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, né essi sono stati «invita[ti] (…) a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito» ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

92      In tale contesto, occorre inoltre esaminare la risposta rivolta dalla Commissione alla domanda presentata dall’EURL Le Levant 114, con lettera del 19 luglio 2001, diretta a prorogare il termine di un mese accordato agli interessati per formulare le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Infatti, l’art. 6, n. 1, ultima frase, del regolamento n. 659/1999 dispone che «[i]n casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare [il termine di norma di un mese accordato agli interessati per formulare le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento]».

93      Orbene, con lettera del 24 luglio 2001, la Commissione ha risposto alla lettera dell’EURL Le Levant 114 dichiarando che il termine di un mese a partire dalla data di pubblicazione della decisione di avvio del procedimento previsto per il deposito delle osservazioni da parte degli interessati era «ampiamente decorso», senza pronunciarsi sulla domanda di proroga di tale termine presentata dall’EURL Le Levant 114. Tale rifiuto è tanto più censurabile in quanto la decisione di avvio del procedimento non indicava gli investitori privati come i beneficiari dell’aiuto da recuperare, ma, al contrario, lasciava intendere che il beneficiario fosse la CIL, indicata come il proprietario finale e l’operatore della nave.

94      Pertanto, la Commissione, non avendo permesso all’EURL Le Levant 114 di presentare le sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento a causa del rigetto della domanda di proroga richiesta, senza nemmeno esporre le ragioni per le quali la domanda del 19 luglio 2001 non era «debitamente giustificata», ha violato l’art. 6, n. 1, terza frase, del regolamento n. 659/1999.

95      In assenza di una tale irregolarità, ossia se i ricorrenti o l’EURL Le Levant 114 avessero effettivamente avuto la possibilità, nell’ambito del procedimento d’indagine formale, di presentare le loro osservazioni sulla loro individuazione quali beneficiari dell’aiuto da recuperare, non è escluso che il procedimento avrebbe potuto portare ad un diverso risultato, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune, in conformità ai criteri definiti dall’art. 87, n. 1, CE.

96      Inoltre, occorre rilevare che la Commissione non può trincerarsi dietro ad una lettura formalistica dei suoi obblighi in materia di aiuti di Stato, in quanto ciò che rileva qui è la circostanza che un soggetto nei confronti del quale la Commissione si appresti a prendere una decisione che lo pregiudica nella parte in cui lo individua come il beneficiario di un aiuto incompatibile e presso cui bisogna recuperare tale aiuto deve poter disporre della possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione di una tale decisione.

97      Orbene, nella fattispecie, è giocoforza constatare che la decisione impugnata è stata presa senza che una tale possibilità sia stata offerta agli investitori privati. Rifiutando di sentire l’EURL Le Levant 114 e non individuando, nella decisione di avvio del procedimento, negli investitori i beneficiari dell’aiuto eventualmente incompatibile da recuperare, la Commissione ha violato un principio generale di diritto comunitario. Tale principio richiede che qualsiasi soggetto nei cui confronti possa essere adottata una decisione che lo pregiudichi debba essere messo in grado di far conoscere tempestivamente il suo punto di vista riguardo agli elementi addebitatigli dalla Commissione per fondare la decisione controversa. Quindi, nell’ambito di un procedimento fondato sull’art. 86, n. 3, CE (già art. 90, n. 3, del Trattato CE), dove, come in materia di aiuti di Stato, è lo Stato interessato ad essere il destinatario della decisione della Commissione, la Corte ha riconosciuto alle imprese beneficiarie della misura nazionale in questione il diritto di essere sentite, rilevando che tali imprese erano le dirette beneficiarie del provvedimento statale contestato, che esse erano nominativamente indicate da tale provvedimento e ad esse la decisione impugnata faceva espressamente riferimento, e che esse sopportavano direttamente le conseguenze economiche della decisione stessa (sentenza della Corte 12 febbraio 1992, cause riunite C‑48/90 e C‑66/90, Paesi Bassi e a./Commissione, Racc. pag. I‑565, punti 50 e 51).

98      Da quanto precede risulta che la Commissione ha violato l’art. 88, n. 2, CE e l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

99      Pertanto, il secondo motivo deve essere dichiarato fondato senza che occorra esaminare la censura relativa alla violazione dei principi a cui si ispira l’art. 6 della CEDU.

 2. Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e sul nono motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

–       Argomenti delle parti

100    Innanzi tutto, i ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata viola l’art. 87, n. 1, CE, in quanto indica gli investitori privati come i beneficiari dell’aiuto ancorché la misura in questione non attribuisca loro nessun vantaggio concorrenziale e non incida sugli scambi tra gli Stati membri. Solo l’operatore economico avvantaggiato, che si troverebbe in una posizione più favorevole rispetto a quella dei suoi concorrenti a causa dell’aiuto, potrebbe essere qualificato come impresa beneficiaria ai sensi di tale disposizione. La ricerca del beneficiario di un aiuto, il quale può non essere il formale destinatario della misura, implicherebbe quindi l’individuazione dell’impresa che fruisce effettivamente di un vantaggio economico connesso alle sue attività commerciali e idoneo a falsare la concorrenza (sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C‑303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑1433, punto 57).

101    Nel caso di specie, i ricorrenti sottolineano che esiste una fondamentale differenza tra gli investitori privati, che sono i destinatari diretti dei vantaggi fiscali concessi, e l’impresa interessata, ossia l’utilizzatore CIL, che è la beneficiaria indiretta del vantaggio economico sul mercato interessato e, quindi, la beneficiaria dell’aiuto (v., per un caso di distinzione tra beneficiario di un vantaggio fiscale e beneficiario di un vantaggio economico, sentenza della Corte 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punti 26 e 27). Il vantaggio fiscale sarebbe solo uno strumento del meccanismo dell’aiuto e non un vantaggio effettivo che falsa la concorrenza a livello degli investitori privati. Quindi, la decisione impugnata confonderebbe il vantaggio fiscale, di cui gli investitori privati beneficiano direttamente come indicato al ‘considerando’ 35, con il vantaggio concorrenziale che può derivarne indirettamente a beneficio esclusivo della CIL. Il fatto che gli investitori beneficino di un vantaggio fiscale non permetterebbe di concludere che essi beneficiano, su un determinato mercato, di un vantaggio concorrenziale che incide sugli scambi tra Stati membri.

102    Parimenti, i ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l’obbligo di motivazione in quanto non precisa in cosa consista il vantaggio ricevuto dagli investitori privati (sentenza della Corte 24 ottobre 1996, cause riunite C‑329/93, C‑62/95 e C‑63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I‑5151, punto 56). Al riguardo essi criticano il fatto che la decisione impugnata li consideri i beneficiari dell’aiuto per il semplice fatto che essi beneficiano di uno sgravio fiscale relativamente alla loro imposta sui redditi, senza indagare il vantaggio economico di cui essi, che non avevano alcuna responsabilità nell’utilizzo della nave, potessero beneficiare. Infatti, il ‘considerando’ 39 dichiara che, pur dubitando che possano ritenersi responsabili dell’utilizzazione illegale dell’aiuto i singoli investitori privati, sono comunque tali investitori che hanno beneficiato degli sgravi fiscali e che continuano a beneficiarne in quanto proprietari di una nave acquistata a condizioni favorevoli.

103    La decisione impugnata presenterebbe anche una motivazione contraddittoria nella parte in cui tenterebbe di attribuire agli investitori privati gli effetti di un vantaggio economico, mentre questo sarebbe in realtà accordato al cantiere a titolo della costruzione navale, o alla CIL, nell’ambito della gestione e dell’utilizzo della nave. Infatti, per quanto riguarda il cantiere navale, il ‘considerando’ 41 della decisione impugnata rileva che l’aiuto non deve essere recuperato presso di esso dato che esso non può essere ritenuto responsabile dell’utilizzo della nave dopo la sua consegna. Orbene, poco prima, il ‘considerando’ 37 espone che si può ritenere che il cantiere navale abbia beneficiato indirettamente dell’aiuto nella misura in cui questo gli ha permesso di ottenere una commessa che diversamente forse non gli sarebbe stata attribuita. Parimenti, per quanto riguarda la CIL, la Commissione avrebbe dovuto imputarle la responsabilità dell’asserita violazione delle norme fondamentali dell’OCSE, essendo tale società responsabile dell’utilizzo della nave. Sotto tale aspetto, la decisione impugnata non spiegherebbe come il recupero presso gli investitori privati produrrà l’effetto di privare l’utilizzatore ed amministratore della comproprietà del beneficio finale del vantaggio economico una volta che la nave gli sarà stata venduta ad un prezzo vantaggioso.

104    In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l’art. 87, n. 1, CE e l’obbligo di motivazione, non esponendo come l’aiuto in questione possa incidere sulla concorrenza e sugli scambi nella Comunità (sentenze della Corte Intermills/Commissione, cit., punto 38; 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punti 22-24, e Germania e a./Commissione, cit., punti 52 e 53). In particolare, i ricorrenti rilevano che la decisione impugnata non indica il mercato sul quale la concorrenza sarebbe stata falsata e gli investitori privati sarebbero avvantaggiati. Infatti, la decisione impugnata non permetterebbe di sapere se il mercato rilevante sia il mercato dei servizi di crociera o il mercato di prodotti relativi alle navi da crociera, né permetterebbe di conoscere la dimensione geografica di un tale mercato, che potrebbe essere mondiale, regionale o localizzato a Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Parimenti, la decisione impugnata non indicherebbe la distorsione della concorrenza verificatasi in concreto, che sarebbe tanto più difficile da provare in quanto la legge Pons è applicabile a tutti i contribuenti ed una misura fiscale diretta allo stesso modo a tutti i contribuenti non falsa la concorrenza [v. comunicazione (CE) della Commissione 96/C 266/14, conformemente all’articolo [88], paragrafo 2 (…) CE, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati e relativa agli aiuti che la Spagna ha concesso per l’acquisto di veicoli industriali (Plan Renove Industrial) (GU 1996, C 266, pag. 10)]. La legge Pons sarebbe selettiva solo dal punto di vista dei beneficiari finali, in quanto avvantaggia effettivamente solo alcune imprese aventi sede nei territori francesi d’oltremare. Infine, la situazione fiscale degli investitori privati non inciderebbe in alcun modo sugli scambi tra Stati membri.

105    In terzo luogo, i ricorrenti notano che la decisione della Commissione 30 marzo 1999, 1999/719/CE, relativa all’aiuto di Stato che la Francia intende accordare, come aiuto allo sviluppo, per la vendita di due navi costruite negli «Chantiers de l’Atlantique» e gestite da «Renaissance Financial» nella Polinesia francese (GU L 292, pag. 23; in prosieguo: la «decisione Renaissance»), che dichiara compatibile con il mercato comune un aiuto che la Francia intendeva accordare sotto forma di vantaggi fiscali accordati ad investitori privati nell’ambito della legge Pons, riprende tale distinzione tra l’investitore e l’imprenditore, poiché essa indica che la Renaissance Financial, e non gli investitori persone fisiche, doveva essere considerata il reale beneficiario dell’aiuto. Inoltre, la decisione Renaissance dichiarerebbe anche che il reale beneficiario dell’aiuto sarebbe il cantiere navale nel caso in cui le condizioni esposte da tale decisione non fossero soddisfatte e, in particolare, l’aiuto non si rivelasse conforme all’art. 4, n. 7, della settima direttiva. Peraltro, per quanto riguarda l’applicazione dei criteri dell’OCSE, e in particolare la condizione di residenza del proprietario reale ed il requisito in base al quale l’impresa beneficiaria dell’aiuto non deve essere una controllata non operativa di una compagnia straniera, né la decisione Renaissance, né la decisione della Commissione 31 luglio 1992, 92/569/CEE, concernente aiuti della Repubblica federale di Germania relativi ad un ordinativo della società cinese d’armamento Cosco per la costruzione di quattro navi portacontenitori (GU L 367, pag. 29; in prosieguo: la «decisione Cosco»), né la decisione di avvio del procedimento nella presente causa qualificherebbe gli investitori interessati come proprietari effettivi della nave o come beneficiari dell’aiuto.

106    Innanzi tutto, la Commissione sostiene che l’operazione Le Levant è stata realizzata per permettere agli investitori privati di beneficiare di un vantaggio fiscale. Il fatto che tale schema sia legale nell’ordinamento francese non garantirebbe di per sé la sua liceità rispetto alle norme applicabili agli aiuti di Stato. Al riguardo la Commissione, dopo aver ricordato che i casi di applicazione della legge Pons in materia di costruzione navale dovevano esserle notificati, dichiara che ogni investitore privato ha beneficiato, nell’ambito della sua imposta sui redditi, in forza della trasparenza fiscale delle EURL, della deduzione prevista dalla legge Pons a favore di talune imprese che abbiano investimenti oltremare. Di conseguenza, l’aiuto di Stato risultante dal beneficio della legge Pons sotto forma di sgravio fiscale funzionerebbe come un aiuto al funzionamento a vantaggio dell’offerta di crociere da parte di proprietari ed operatori di navi.

107    In secondo luogo, la Commissione fa valere che la decisione impugnata chiarisce nel suo titolo che l’aiuto in questione riguarda l’utilizzo di un bastimento destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon. Anche l’analisi effettuata dalla Commissione per quanto riguarda la valutazione della finalità di «sviluppo» e delle ricadute economiche dell’operazione Le Levant mostra chiaramente che la decisione impugnata si riferisce all’utilizzo di una nave da crociera e all’offerta di crociere. Ciò emerge anche dalla natura stessa della legge Pons e dalle caratteristiche dell’operazione Le Levant. Inoltre, la Commissione sottolinea che la decisione impugnata afferma chiaramente che gli investitori, al tempo proprietari della nave, hanno ottenuto vantaggi fiscali destinati a compensare le particolari difficoltà di un investimento produttivo destinato ad essere sfruttato oltremare per un periodo di cinque anni, al termine del quale essi dovevano vendere la nave alla CIL ad un prezzo tale da traslare l’aiuto a quest’ultima, che sarebbe quindi la beneficiaria finale dell’aiuto solo nel caso di un suo acquisto della nave ad un prezzo vantaggioso (decisione impugnata, ‘considerando’ 36, 39 e 40). Infine, la Commissione rileva che il ‘considerando’ 16 della decisione impugnata precisa l’ambito nel quale l’aiuto in questione andava valutato, ossia l’art. 4, n. 7, della settima direttiva, e che il ‘considerando’ 33 costituisce la conclusione di tale valutazione, secondo cui tale aiuto non rispettava i criteri sanciti da tale disposizione. Nessun elemento permetterebbe di dedurre da tale analisi che il beneficiario dell’aiuto doveva essere il cantiere navale.

108    In terzo luogo, la Commissione sostiene che la decisione impugnata non contraddice la sua prassi decisionale anteriore. Per quanto riguarda la decisione Renaissance, essa dichiara che si trattava effettivamente di un caso di applicazione della legge Pons e che le autorità francesi avevano comunicato alla Commissione che lo schema di finanziamento in questione prevedeva la partecipazione di strutture relative a singoli soggetti privati e che, alla conclusione del contratto di locazione finanziaria dell’oggetto dell’investimento con l’impresa armatrice, l’amministrazione avrebbe constatato la traslazione del vantaggio fiscale su quest’ultima tramite una riduzione dei canoni a suo carico. Tuttavia, tale decisione era stata adottata sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro secondo le quali gli investitori in questione erano società metropolitane [aventi sede nella Francia metropolitana] e il modello previsto permetteva l’effettiva traslazione dell’aiuto fiscale all’armatore utilizzatore, il che costituisce una fattispecie materiale diversa da quella di cui alla presente causa. Per quanto riguarda la decisione Cosco, la Commissione rileva che la situazione era fondamentalmente diversa da quella qui presente, dato che l’armatore cinese Cosco aveva ordinato delle portacontenitori ad alcuni cantieri navali tedeschi e che l’aiuto notificato era destinato a coprire una parte del prezzo contrattuale delle navi in questione.

–       Giudizio del Tribunale

109    L’art. 87, n. 1, CE dispone che, «[s]alvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

110    La qualificazione di aiuto, nel senso di aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione (sentenze della Corte 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, cosiddette «Tubemeuse», Racc. pag. I‑959, punto 25; 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4397, punto 68, e 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I‑7747, punto 74). Dall’art. 87, n. 1, CE emergono i seguenti presupposti: innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario, favorendo talune imprese o talune produzioni, e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

111    Si deve inoltre ricordare come da una giurisprudenza consolidata risulti che la motivazione di una decisione individuale che arreca pregiudizio deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63).

112    Nel valutare l’incompatibilità dell’aiuto, la decisione impugnata si limita ad affermare che l’aiuto accordato per la nave Le Levant deve essere valutato alla luce dell’art. 4, n. 7, della settima direttiva «poiché si tratta di un aiuto connesso alla costruzione navale, concesso come aiuto allo sviluppo nel 1996 nell’ambito di un regime d’aiuti (la legge Pons) autorizzato nel 1992» (‘considerando’ 16). Ai sensi della decisione, benché l’aiuto risponda ai criteri di aiuto allo sviluppo definiti dall’OCSE ed esposti dalla Commissione nella sua lettera del 3 gennaio 1989 indirizzata agli Stati membri (‘considerando’ 18, 19 e 21), esso non comporta un’effettiva finalità di «sviluppo» (‘considerando’ 20, 22-33). Pertanto, la decisione impugnata dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune.

113    Tuttavia, la decisione impugnata non esamina in che senso i presupposti di cui all’art. 87, n. 1, CE per stabilire l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune siano soddisfatti nel caso di specie.

114    Il Tribunale ricorda che la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 87, n. 1, CE è indispensabile perché un aiuto di Stato sia incompatibile con il mercato comune. Infatti, se l’aiuto in questione è compatibile con il mercato comune, perché le condizioni enunciate dall’art. 87, n. 1, CE non sono soddisfatte, la settima direttiva, adottata sulla base dell’art. 87, n. 3, lett. e), CE, non trova applicazione, in quanto tale direttiva suppone necessariamente che l’aiuto in questione sia incompatibile con il mercato comune in forza dell’art. 87, n. 1, CE.

115    Al riguardo, e innanzi tutto, per quanto riguarda il presupposto connesso all’incisività sugli scambi tra Stati membri previsto dall’art. 87, n. 1, CE, dalla decisione impugnata emerge che l’aiuto in questione riguarda l’utilizzo di un bastimento destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (titolo e quinto ‘considerando’).

116    Orbene, è giocoforza ricordare che l’arcipelago di Saint-Pierre-et-Miquelon è una collettività territoriale francese situata nell’Atlantico del Nord al largo delle coste di Terranova. Si tratta di uno dei «paesi e territori d’oltremare» (PTOM) che non fanno parte del territorio comunitario.

117    In assenza di qualsiasi spiegazione su tale punto, la decisione impugnata non consente di comprendere come l’aiuto accordato nell’ambito dell’operazione Le Levant possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi della formula impiegata nell’art. 87, n. 1, CE.

118    In secondo luogo, per quanto riguarda il presupposto connesso all’individuazione del vantaggio accordato al beneficiario dell’aiuto e la circostanza che esso favorisca alcune imprese o alcune produzioni, dalla decisione impugnata emerge che, se i beneficiari diretti dell’aiuto erano gli investitori privati, gli effetti dell’aiuto sulla concorrenza derivavano dal fatto che la CIL poteva utilizzare la nave a condizioni favorevoli sulla rotta di Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 1 e quinto ‘considerando’).

119    Tuttavia, dato che il cantiere navale non ha beneficiato direttamente dell’aiuto (‘considerando’ 37) e poiché gli investitori privati non sono indicati dalla decisione impugnata come proprietari di una nave che è stata poi noleggiata alla CIL (quinto ‘considerando’) e la CIL, che gestisce tale nave a condizioni vantaggiose, non è la beneficiaria dell’aiuto in tale fase e quindi non può essere considerata responsabile per il suo rimborso (‘considerando’ 40), occorre far luce su come, in tale contesto, il fatto che tali investitori finanzino la costruzione di un bastimento grazie a sgravi fiscali procuri agli stessi un vantaggio che favorisce alcune imprese o alcune produzioni.

120    Quindi, la decisione impugnata, omettendo di esaminare in che senso il fatto che gli investitori privati ottengono un vantaggio fiscale costituisca un vantaggio in termini di concorrenza ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, ancorché la decisione impugnata attribuisca tale vantaggio concorrenziale alla CIL, non permette di capire le ragioni per le quali gli investitori sono avvantaggiati dall’aiuto in questione.

121    Allo stesso modo, la decisione impugnata non fornisce alcuna spiegazione che permetta di comprendere come il noleggio della nave alla CIL da parte degli investitori privati sia idoneo a trasferire un eventuale vantaggio concorrenziale degli investitori privati all’utilizzatore della nave.

122    Del resto, al riguardo, occorre rilevare che la decisione impugnata si discosta dalla soluzione adottata dalla Commissione nella decisione Renaissance. In tale causa, la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune un aiuto accordato dalla Francia sotto forma di vantaggi fiscali concessi in applicazione della legge Pons per la costruzione di due navi destinate ad essere gestite dalla Renaissance Financial nella Polinesia francese. Il piano finanziario in questione era simile a quello utilizzato nel caso di specie, dato che anche esso prevedeva l’acquisto della proprietà delle navi da parte degli investitori privati che poi le hanno noleggiate alla Renaissance Financial perché tale società potesse gestirle per cinque anni nella Polinesia francese. Orbene, nella decisione Renaissance, la Commissione ha dichiarato che il beneficio dell’aiuto era trasferito dagli investitori privati all’utilizzatore della nave, che ne era il vero beneficiario a causa del noleggio delle navi da parte dello stesso e del suo impegno a riacquistarle al termine di un periodo di cinque anni.

123    In terzo luogo, per quanto riguarda il presupposto consistente nel falsare o minacciare di falsare la concorrenza, è giocoforza constatare – come riconosciuto dalla Commissione in udienza – che la decisione impugnata non contiene indicazioni che permettano di individuare come e su quale mercato la concorrenza sia stata distorta o possa essere distorta dall’aiuto.

124    L’omissione di tale esame è tanto più evidente quando, in risposta alle osservazioni presentate dalle autorità francesi alla Commissione il 14 giugno 2000, in cui tali autorità sostenevano che Saint-Pierre-et-Miquelon beneficiava dell’indotto commerciale connesso alla nave Le Levant poiché numerose compagnie di navigazione avevano espresso l’intenzione di farvi scalo, la decisione impugnata rileva, al ‘considerando’ 31, che non era necessario tenere conto di tali osservazioni per valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, dato che tali affermazioni non erano quantificate e probabilmente neppure quantificabili e non riguardavano direttamente l’aspetto dello «sviluppo» dell’operazione Le Levant. In tal modo la Commissione ha rifiutato di esaminare i dati relativi ad un eventuale mercato delle crociere nell’arcipelago, o altrove, sul quale poteva realizzarsi una distorsione della concorrenza.

125    Pertanto, la decisione impugnata non consente di comprendere in che senso l’aiuto in questione presenti tre dei quattro presupposti previsti dall’art. 87, n. 1, CE per stabilire l’incompatibilità del detto aiuto con il mercato comune.

126    Inoltre, occorre evidenziare che l’aiuto è stato accordato in applicazione di un regime fiscale – la legge Pons – che autorizza gli sgravi fiscali per gli investimenti realizzati nei dipartimenti e nei territori d’oltremare, e che tale regime era stato autorizzato dalla Commissione nel 1992 (‘considerando’ 5 e 16).

127    Il comunicato stampa pubblicato dalla Commissione il 23 dicembre 1992 relativamente alla legge Pons dichiarava che la sua valutazione si era fondata «sulla situazione socioeconomica dei dipartimenti francesi d’oltremare che giustifica la loro inclusione tra le zone che possono beneficiare delle deroghe previste dall’art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato CE [divenuto art. 87, n. 3, lett. a), CE]». Tale deroga considera l’ipotesi di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

128    La decisione impugnata non permette quindi neanche di comprendere la ragione per cui l’aiuto in questione non può avvalersi della decisione anteriore della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure fiscali previste dalla legge Pons, in particolare per investimenti produttivi nel settore del turismo a Saint-Pierre-et-Miquelon. 

129    Peraltro, occorre sottolineare che la prassi anteriore della Commissione mostra che, in altre decisioni relative ad aiuti alla costruzione navale, essa ha esaminato se i presupposti di cui all’art. 87, n. 1, CE fossero soddisfatti [decisione Cosco; decisione della Commissione 3 marzo 1999, 1999/657/CE, relativa a un aiuto allo sviluppo concesso dalla Germania all’Indonesia per la costruzione di due draghe da parte della Volkswerft Stralsund e la loro vendita a Pengerukan (Rukindo) (GU L 259, pag. 19), e decisione della Commissione 8 luglio 1999, 1999/675/CE, sull’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH (GU L 274, pag. 23)].

130    In particolare, nella decisione Cosco, la Commissione ha esaminato l’aiuto non solo alla luce dell’art. 4, n. 7, della settima direttiva, ma anche sulla base dell’art. 87, n. 1, CE. In tale caso, l’aiuto in questione era un aiuto allo sviluppo che il governo tedesco intendeva accordare alla Repubblica popolare cinese sotto forma di credito per il finanziamento di navi portacontenitori. Tali navi dovevano essere gestite dalla Cosco, una società statale con sede in Pechino. La costruzione di tali navi doveva avvenire in Germania da parte di cantieri navali tedeschi. In quel caso, nella decisione Cosco, la Commissione ha concluso che l’aiuto in questione falsava o rischiava di falsare la concorrenza sul mercato comune ed alterava le condizioni degli scambi fra Stati membri nel settore della cantieristica navale e dei trasporti marittimi in misura contraria al comune interesse ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

131    Da quanto precede deriva che la decisione impugnata contiene un difetto di motivazione tale da impedire al Tribunale di esercitare il suo sindacato.

132    Di conseguenza, anche il nono motivo di ricorso deve essere accolto e pertanto la decisione impugnata deve essere annullata in quanto la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’art. 253 CE, senza che occorra esaminare le altre censure e gli altri motivi sollevati dai ricorrenti.

 Sulla possibilità per i ricorrenti e la Commissione di avvalersi di alcuni documenti allegati al ricorso

–       Argomenti delle parti

133    La Commissione sostiene che i ricorrenti non possono avvalersi dinanzi al Tribunale degli elementi di fatto che non facevano parte del procedimento amministrativo (sentenza del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T‑110/97, Kneissl Dachstein/Commissione, Racc. pag. II‑2881, punto 102), fermo restando che la questione della partecipazione dei ricorrenti a tale procedimento è oggetto di esame del merito della controversia. Tali elementi sarebbero superflui nella parte in cui reiterano fatti esposti in documenti che facevano parte del procedimento amministrativo ed irricevibili nella parte in cui consistono in elementi di fatto non emersi nell’ambito del procedimento amministrativo. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la ricorrente non dovrebbe avvalersi dei seguenti documenti nell’ambito del procedimento giudiziario: la richiesta di autorizzazione dell’operazione Le Levant presentata dalla Banca e dalla CIL il 19 agosto 1996, la decisione di autorizzazione dell’operazione rilasciata dal Ministero delle Finanze francese il 3 dicembre 1996, il protocollo di accordo del 9 dicembre 1996 tra la Banca e la CIL, il mandato di gestione dell’utilizzo della nave da parte della CIL, il preliminare di compravendita tra la Banca e la CIL ed il preliminare di compravendita tra le EURL e la Banca.

134    Tuttavia, la Commissione sostiene di avere il diritto, da parte sua, di basarsi su tali documenti per dimostrare l’infondatezza delle pretese del ricorso e che il Tribunale può tenerne conto.

135    I ricorrenti dichiarano che il ragionamento della Commissione presuppone che il procedimento amministrativo si svolga in maniera trasparente ed equa, il che non è avvenuto nel caso di specie. Inoltre, i documenti menzionati dalla Commissione dovrebbero essere necessariamente esaminati nell’ambito del ricorso, essendo essi connessi ai motivi di annullamento ivi invocati. Inoltre, tali documenti e le affermazioni che ne derivano non verterebbero sul procedimento amministrativo, ma sull’operazione Le Levant, e permetterebbero di individuare gli errori di metodo commessi dalla Commissione.

–       Giudizio del Tribunale

136    Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso per annullamento proposto a norma dell’art. 230 CE, la legittimità di un atto comunitario dev’essere valutata in funzione degli elementi di fatto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. In particolare, le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenza 3 ottobre 2002, Francia/Commissione, cit., punto 34; sentenze del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II‑2405, punto 81; Kneissl Dachstein/Commissione, cit., punto 47, e 11 maggio 2005, cause riunite T‑111/01 e T‑133/01, Saxonia Edelmetalle/Commissione, Racc. pag. II-1579, punto 67).

137    Nel caso di specie, la questione dell’utilizzo dei documenti controversi ha perso d’interesse dato che il Tribunale ha deciso di annullare la decisione impugnata per vizi di procedura e difetto di motivazione.

138    Ad ogni modo, nell’ambito del secondo motivo, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha violato gli obblighi ad essa incombenti e non ha adottato le misure necessarie per permettere ai ricorrenti di formulare le loro osservazioni nell’ambito del procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE.

139    Pertanto, i ricorrenti potevano avvalersi dei documenti controversi a sostegno della loro domanda di annullamento della decisione impugnata e la Commissione poteva contestare tali argomenti nell’ambito del procedimento giudiziario. Tuttavia, in ogni caso, la valutazione di tali documenti da parte del Tribunale potrebbe avvenire solo entro i limiti dei poteri ad esso attributi. Infatti, se tali documenti contengono elementi di fatto idonei a contraddire gli elementi di fatto di cui disponeva la Commissione in sede di procedimento amministrativo e sulla base dei quali essa ha adottato la decisione impugnata, il Tribunale non può sostituirsi alla Commissione per valutare l’incidenza economica o giuridica che tali fatti potrebbero avere sul suo esame. Come correttamente sostenuto dalla Commissione nelle sue memorie (controricorso, punto 110), se il Tribunale procedesse in tal modo, esso fonderebbe la propria analisi e trarrebbe le proprie conclusioni sulla base dei fatti nuovi dedotti, piuttosto che valutare la legittimità della decisione impugnata. Orbene, questa non è la funzione del Tribunale. Se il giudice comunitario non può sostituire la propria valutazione dei fatti, in particolare sul piano economico, a quella dell’autore della decisione (sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I‑3203, punto 23, e sentenza del Tribunale 15 giugno 2000, cause riunite T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, Alzetta e a./Commissione, Racc. pag. II‑2319, punto 130), a fortiori egli non può svolgere una valutazione de novo sulla base di fatti non presi in considerazione nell’ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.

 Sulle spese

140    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, essendo risultata soccombente, sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dai ricorrenti, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/882/CE, relativa all’aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento Le Levant costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, è annullata.

2)      La Commissione sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dai ricorrenti, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Vesterdorf

Cooke

García-Valdecasas

Labucka

 

       Trstenjak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 febbraio 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf

Indice

Contesto normativo

Legge Pons e decisione della Commissione di non sollevare obiezioni ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE

Direttiva 90/684/CEE del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale

Disposizioni relative alla procedura amministrativa

Fatti all’origine della controversia e procedimenti

Descrizione dell’operazione Le Levant

Procedimento amministrativo

Decisione impugnata

Procedimenti giurisdizionali

Conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità del ricorso relativamente ad alcuni ricorrenti

1. Sui poteri conferiti da alcune EURL

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

2. Sui poteri conferiti da alcune persone fisiche in nome proprio

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Nel merito

1. Sul secondo motivo

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

2. Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e sul nono motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla possibilità per i ricorrenti e la Commissione di avvalersi di alcuni documenti allegati al ricorso

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.