Language of document : ECLI:EU:T:2014:47

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

21 gennaio 2014 (*)

«Ricorso di annullamento – Persona giuridica di diritto privato – Assenza di prova dell’esistenza giuridica – Articolo 44, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑168/13,

European Platform Against Windfarms (EPAW), rappresentata da C. Kiss, avocat,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da K. Herrmann e P. Oliver e, successivamente, da L. Pignataro Nolin, Herrmann e J. Tomkin, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo», del 6 giugno 2012, nonché della decisione della Commissione del 21 gennaio 2013 che respinge in quanto irricevibile la richiesta della ricorrente volta al riesame di tale comunicazione,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni (relatore) e L. Madise, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2013, la ricorrente, l’European Platform Against Windfarms (EPAW), ha proposto il ricorso in oggetto.

2        Con note del 4 e del 25 aprile nonché del 14 maggio 2013, il Tribunale ha chiesto alla ricorrente, in forza dell’articolo 44, paragrafo 6, del suo regolamento di procedura e ai fini della regolarizzazione del ricorso, di fornire, da un lato, documentazione idonea a dimostrare, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di procedura, l’esistenza giuridica della ricorrente quale persona giuridica con sede nell’indirizzo indicato nel ricorso, e, dall’altro, la prova che il mandato della ricorrente al suo avvocato fosse stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di procedura.

3        La ricorrente ha risposto alle note del 4 aprile e del 14 maggio 2013 nei termini impartiti, con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 19 aprile e il 30 maggio 2013.

4        Il 26 giugno 2013 la Commissione europea ha chiesto al Tribunale la sospensione del procedimento nella presente causa, ai sensi dell’articolo 77, lettera d), del regolamento di procedura, in attesa delle decisioni definitive della Corte nelle cause C‑401/12 P, Consiglio/Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑402/12 P, Parlamento/Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑403/12 P, Commissione/Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑404/12 P, Consiglio/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe, e C‑405/12 P, Commissione/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe. La ricorrente non ha presentato osservazioni in merito a tale domanda entro il termine impartito. Con decisione del presidente della seconda sezione del Tribunale del 30 settembre 2013, la suddetta domanda è stata respinta.

5        La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo», del 6 giugno 2012;

–        annullare la decisione della Commissione del 21 gennaio 2013 che respinge in quanto irricevibile la sua richiesta volta al riesame della suddetta comunicazione.

6        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

7        Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

8        Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dalla documentazione agli atti e decide che non è necessario proseguire il procedimento.

9        La ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE da un’entità dipende in primo luogo dal possesso dello status di persona giuridica da parte di quest’ultima.

10      Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento di procedura, se la ricorrente è una persona giuridica di diritto privato deve allegare al ricorso il proprio statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica, nonché la prova che il mandato al suo avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato.

11      Nella fattispecie, senza che occorra pronunciarsi sulla regolarità del mandato conferito all’avvocato della ricorrente, si deve dichiarare che il ricorso, così come depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2013, non è conforme all’articolo 44, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di procedura, dato che la ricorrente non ha allegato al suo ricorso né il proprio statuto, né un estratto recente del registro delle associazioni, né alcun’altra prova della sua esistenza giuridica.

12      Inoltre, nonostante le richieste di regolarizzazione che le sono state rivolte dal Tribunale (v. precedente punto 2), la ricorrente non ha prodotto alcun documento tale da dimostrare la sua esistenza giuridica. Essa si è limitata a formulare due serie di argomenti a suo avviso idonei a provare che essa era dotata di personalità giuridica. Orbene, siffatti argomenti non possono essere accolti.

13      In primo luogo, la ricorrente, pur ammettendo di non essere registrata in alcuno Stato membro dell’Unione europea, ritiene che, essendo le sue attività basate in modo preponderante in Irlanda, debba essere riconosciuta come dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto irlandese, poiché quest’ultimo non prevede alcun obbligo di registrazione presso le autorità nazionali. Essa richiama, al riguardo, le disposizioni dell’articolo 37, paragrafo 4, lettere da c) a e), del Planning and Development Act 2000 (legge sull’urbanistica e sullo sviluppo del 2000), come modificata dal Planning and Development (Strategic Infrastructure) Act 2006 [legge sull’urbanistica e sullo sviluppo (infrastrutture strategiche) del 2006] (in prosieguo: la «legge sull’urbanistica e sullo sviluppo del 2000, come modificata»). La ricorrente specifica inoltre che, contrariamente all’indirizzo indicato nel ricorso, di fatto la sua sede si trova in Irlanda. L’indicazione nel ricorso di un indirizzo in Francia sarebbe erronea, poiché esso corrisponde a quello del suo presidente e alla sede di un’organizzazione non governativa, registrata in Francia, la quale costituisce uno dei suoi membri.

14      In proposito, occorre precisare che, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4, lettera c), della legge sull’urbanistica e sullo sviluppo del 2000, come modificata, un’entità o organizzazione privata che soddisfi i requisiti enunciati da quest’ultima disposizione, alla lettera d), può sottoporre al Bord Pleanála, un’autorità quasi giurisdizionale, un’opposizione alle decisioni adottate a seguito del deposito di una domanda di autorizzazione (application for development). Dall’articolo 37, paragrafo 4, lettera d), della medesima legge risulta, al riguardo, che l’entità o l’organizzazione in questione deve soddisfare taluni requisiti vertenti, in particolare, sul perseguimento di obiettivi di promozione della tutela dell’ambiente per un periodo di dodici mesi antecedente il ricorso al Bord Pleanála, nonché, eventualmente, i requisiti aggiuntivi stabiliti, con particolare riguardo al possesso di una personalità giuridica speciale e all’assoggettamento a uno statuto o a regole, dal ministro dell’Ambiente, del Patrimonio e delle Amministrazioni locali irlandese, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), della legge sull’urbanistica e sullo sviluppo del 2000, come modificata.

15      Occorre altresì precisare che, come risulta dagli atti di causa, alla data del 26 ottobre 2010 non era stato fissato alcun requisito aggiuntivo da parte del ministro dell’Ambiente, del Patrimonio e delle Amministrazioni locali irlandese ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), della legge sull’urbanistica e sullo sviluppo del 2000, come modificata. Alla stessa data, non esisteva peraltro alcun progetto volto a stabilire tali requisiti aggiuntivi.

16      Pertanto, tali disposizioni, nella misura in cui rientrano in una normativa settoriale relativa all’urbanistica e allo sviluppo si limitano, nell’ambito da esse disciplinato, a conferire alle entità in questione un diritto di agire limitato e specifico dinanzi a una sola istanza, nella fattispecie il Bord Pleanála.

17      Orbene, un diritto di agire limitato, come quello di cui si avvale la ricorrente, e per di più azionabile davanti a un ente il cui carattere giurisdizionale non è del tutto appurato, è insufficiente al fine di dichiarare che la ricorrente è dotata, in forza del diritto irlandese, di una personalità giuridica di diritto comune tale da abilitarla, in assenza di ogni prova documentaria della sua esistenza giuridica, a adire i giudici dell’Unione mediante un ricorso fondato sull’articolo 263, quarto comma, TFUE.

18      Di conseguenza, si deve osservare che, anche assumendo che la sede della ricorrente si trovi in Irlanda e che l’indicazione nel ricorso dell’indirizzo in Francia costituisca un mero errore, il rinvio alle sole disposizioni della legge irlandese considerate ai precedenti punti da 13 a 15, in assenza di qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare la personalità giuridica della ricorrente, è insufficiente a costituire la prova della sua esistenza giuridica ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di procedura.

19      Tale prova non è nemmeno costituita dall’iscrizione della ricorrente nel registro per la trasparenza dell’Unione. Anche volendo ritenere che questa iscrizione dimostri che la ricorrente è, come asserisce, un’organizzazione esistente con sede in Irlanda, resta il fatto che un’iscrizione nel suddetto registro non è subordinata all’esistenza della personalità giuridica dell’entità di cui trattasi, come risulta in particolare dal paragrafo 14 dell’Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull’istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione europea del 23 giugno 2011 (GU L 191, pag. 29). Ai sensi di detto paragrafo 14, infatti, «[l]e reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva, prive di status giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che sono impegnate in attività rientranti nell’ambito di applicazione del registro sono chiamate a procedere alla registrazione».

20      In secondo luogo, la ricorrente sostiene di soddisfare i requisiti stabiliti all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13), come la Commissione avrebbe riconosciuto nella sua decisione del 21 gennaio 2013 menzionata al precedente punto 5. La ricorrente ne trae la conclusione di essere abilitata a presentare una richiesta di riesame interno, ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento e, di conseguenza, a presentare al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione adottata dalla Commissione a tal titolo.

21      Questa argomentazione non può essere accolta.

22      Infatti, da un lato, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 di tale regolamento è legittimata a presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione dell’Unione che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale. L’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce quattro requisiti al riguardo. Secondo il primo, enunciato all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1367/2006, l’organizzazione interessata deve essere una persona giuridica indipendente e senza fini di lucro a norma della prassi o del diritto nazionale di uno Stato membro. Orbene, come si è detto, la ricorrente non ha dimostrato che la sua personalità giuridica fosse riconosciuta a norma del diritto o della prassi di uno Stato membro.

23      Dall’altro, dalla giurisprudenza risulta certamente che, nel sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione, una ricorrente ha la qualità di persona giuridica se ha acquistato, al più tardi al momento della scadenza del termine di ricorso, la personalità giuridica in forza del diritto vigente al momento della sua costituzione (v., per analogia, sentenza della Corte del 27 novembre 1984, Bensider e a./Commissione, 50/84, Racc. pag. 3991, punti 7 e 8), o se essa è stata trattata dalle istituzioni dell’Unione come un’entità giuridica indipendente (sentenze del Tribunale dell’11 luglio 1996, Sinochem Heilongjiang/Consiglio, T‑161/94, Racc. pag. II‑695, punto 31, e del 25 settembre 1997, Shanghai Bicycle/Consiglio, T‑170/94, Racc. pag. II‑1383, punto 26; v., riguardo alle associazioni professionali dei funzionari, sentenze della Corte dell’8 ottobre 1974, Union syndicale – Service public européen e a./Consiglio, 175/73, Racc. pag. 917, punti da 11 a 13, e Syndicat général du personnel des organismes européens/Commissione, 18/74, Racc. pag. 933, punti da 7 a 9).

24      Tuttavia, sebbene la ricorrente intenda, mediante l’argomentazione esposta al precedente punto 20, avvalersi della giurisprudenza citata al precedente punto 23, occorre precisare che, al fine di valutare se un ricorrente sia stato trattato da un’istituzione come un’entità giuridica indipendente, nelle sentenze Union syndicale – Service public européen e a./Consiglio e Syndicat général du personnel des organismes européens/Commissione, citate al precedente punto 23, la Corte ha preso in considerazione tre elementi, vale a dire, primo, la rappresentatività dell’entità di cui trattasi, secondo, la sua autonomia, quale garantita dalla sua struttura interna secondo il suo statuto, necessaria per essere parte in rapporti giuridici, terzo, il fatto che un’istituzione dell’Unione abbia riconosciuto l’entità in questione come interlocutore (sentenze Union syndicale – Service public européen e a./Consiglio, cit. al precedente punto 23, punti da 10 a 13, e Syndicat général du personnel des organismes européens/Commissione, cit. al precedente punto 23, punti da 6 a 9).

25      Orbene, nel caso di specie, senza che occorra pronunciarsi sulla rappresentatività della ricorrente, occorre rilevare che, stante la mancata trasmissione da parte di quest’ultima del suo statuto o di qualsiasi altro documento relativo alla sua costituzione e alle sue modalità di funzionamento interno, malgrado tre domande di regolarizzazione del ricorso ad essa indirizzate dal Tribunale, il fascicolo non contiene alcun elemento idoneo a dimostrare che essa goda dell’autonomia necessaria per essere parte in rapporti giuridici.

26      È vero che, nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che la ricorrente soddisfacesse i requisiti stabiliti all’articolo 11 del regolamento n. 1367/2006. In particolare, riguardo alla prima condizione, ricordata al precedente punto 22, la Commissione ha ritenuto, sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente nella sua richiesta di riesame interno presentata ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento nonché di un’e-mail che la ricorrente le aveva successivamente inviato, che quest’ultima era una persona giuridica senza fini di lucro registrata in Francia. Tuttavia, siffatto trattamento è stato determinato dalla comunicazione, da parte della ricorrente stessa, di informazioni errate circa il suo indirizzo (v. precedente punto 13). Quindi, il fatto che nella decisione impugnata la Commissione abbia, sulla base delle suddette informazioni, trattato la ricorrente come un’entità giuridica indipendente non può essere tale da dimostrare la sua qualità di persona giuridica.

27      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di proecedura.

 Sulle spese

28      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e la ricorrente è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La European Platform Against Windfarms (EPAW) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 21 gennaio 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      M.E. Martins Ribeiro


* Lingua processuale: l’inglese.