Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 25 maggio 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / B.
(Causa C-323/21)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Convenuto: B.
Questioni pregiudiziali
1. a) Se la nozione di «Stato membro richiedente», di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180 1 ), debba essere interpretata nel senso che viene con essa inteso lo Stato membro (nel caso di specie lo Stato membro terzo, ossia i Paesi Bassi) che ha presentato da ultimo presso un altro Stato membro una domanda di ripresa o di presa in carico.
b) In caso di risposta negativa: se la circostanza che in precedenza sia intervenuto un accordo di presa in carico tra due Stati membri (nella fattispecie la Germania e l’Italia) abbia ancora effetti per gli obblighi giuridici del terzo Stato membro (nella fattispecie i Paesi Bassi) nei confronti dello straniero in forza del regolamento di Dublino oppure per gli Stati membri parti del precedente accordo di presa in carico, e in tal caso quali.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, alla luce del considerando 19 dello stesso regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un richiedente la protezione internazionale nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento possa validamente invocare che detto trasferimento non può avere luogo in quanto è scaduto il termine per un trasferimento precedentemente convenuto tra due Stati membri (nella fattispecie la Germania e l’Italia).
____________
1 Pag. 31.