Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 settembre 2011 – Regione Puglia / Commissione
(causa T‑84/10)
«Ricorso di annullamento – FESR – Decisione di riduzione del contributo finanziario – Ente regionale – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, rivolta ad uno Stato membro, recante riduzione di un contributo economico del Fondo europeo di sviluppo regionale e che dispone il rimborso parziale dei fondi versati – Ricorso proposto da un ente regionale beneficiario di detto contributo e che agisce in qualità di autorità designata per la gestione dei fondi percepiti – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità – Ripercussione delle conseguenza finanziarie della decisione su tale ente regionale – Irrilevanza (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 29-30, 32-35, 37, 39-44, 48-53)
Oggetto
| Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C (2009) 10350, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione della Commissione 8 agosto 2000, C (2000) 2349, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000‑2006, a titolo dell’obiettivo n. 1. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto perché irricevibile. |
2) | | La Regione Puglia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento cautelare. |