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Ricorso proposto il 22 luglio 2013 – Costa Crociere / UAMI – Guerlain (SAMSARA)

(Causa T-388/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Costa Crociere SpA (Genova, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Vanzetti, S. Bergia e G. Sironi)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guerlain SA (Levallois-Perret, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 13 maggio 2013, caso R 2049/2011-4; e

condannare le altre parti a rimborsare le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi all’UAMI nonché nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo SAMSARA, per servizi della classe 44 – Domanda di marchio comunitario n. 8 979 122

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 497 966 del marchio denominativo SAMSARA per prodotti della classe 3

Decisione della divisione d’opposizione: integrale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, sul marchio comunitario 1 .

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1 GU L 78, pag. 1