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Sentenza del Tribunale del 10 luglio 2014 – Grecia / Commissione

(Causa T-376/12)1

(«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Uve secche – Vino – Spese effettuate dalla Grecia – Rettifica finanziaria puntuale – Metodo di calcolo – Natura della procedura di liquidazione dei conti – Nesso con le spese finanziate dall’Unione»)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, E. Leftheriotou e S. Papaïoannou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/336/UE della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 165, pag. 83), nella parte riguardante la Repubblica ellenica per il settore delle uve secche, relativamente agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, e per il settore del vino.

Dispositivo

La decisione di esecuzione 2012/336/UE della Commissione, del 22 giugno 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui applica nei confronti della Repubblica ellenica una rettifica finanziaria puntuale nel settore del vino.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 331 del 27.10.2012.