Language of document : ECLI:EU:T:2014:623

Causa T‑376/12

(pubblicazione per estratto)

Repubblica ellenica

contro

Commissione europea

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Uve secche – Vino – Spese effettuate dalla Grecia – Rettifica finanziaria puntuale – Metodo di calcolo – Natura della procedura di liquidazione dei conti – Nesso con le spese finanziate dall’Unione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 luglio 2014

1.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEOGA, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Oggetto

(Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, n. 1493/1999, art. 2, § 3, e n. 1290/2005, art. 31)

2.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEOGA, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rettifica finanziaria puntuale priva di nesso sufficiente con le spese finanziate dai Fondi – Esclusione – Assenza di valutazione delle spese finanziate dai Fondi nonostante la disponibilità di dati in tal senso – Inammissibilità

(Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, n. 1493/1999, art. 2, § 3, n. 1290/2005, art. 31, e n. 479/2008, art. 86, § 1)

1.      La procedura di liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sulla base dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/99, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, conti presentati dagli Stati membri a titolo di spese finanziate dai Fondi, ha lo scopo di accertare, tra l’altro, il carattere effettivo e la regolarità delle spese. Nell’ambito di tale procedura di verifica della conformità, la Commissione ha l’obbligo di procedere ad una rettifica finanziaria qualora le spese di cui si chiede il finanziamento non siano state eseguite in conformità delle norme dell’Unione, giacché una siffatta rettifica finanziaria mira ad evitare l’imputazione ai Fondi di importi che non sono serviti al finanziamento di un obiettivo perseguito dalla normativa dell’Unione di cui trattasi.

(v. punto 163)

2.      La procedura di liquidazione dei conti e le rettifiche finanziarie che ne derivano trovano applicazione soltanto nel caso in cui le spese siano state eseguite dagli Stati membri e siano state finanziate dal FEAGA o dal FEASR. Ove una rettifica finanziaria non presenti nessi sufficientemente stretti con alcuna spesa finanziata dai Fondi che sia stata effettuata in violazione della normativa dell’Unione, essa non può essere applicata nell’ambito di una procedura di liquidazione dei conti.

Difatti, la liquidazione di conti permette unicamente di trarre le conseguenze dalle regolarizzazioni irregolarmente effettuate in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sulle spese finanziate dai Fondi. Pertanto, una rettifica finanziaria applicata dalla Commissione, non correlata a spese finanziate da detti Fondi, non poggia su alcuna base giuridica e risulta in diretto contrasto sia con l’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, sia con l’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Ciò vale anche per il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione giacché quest’ultima non ha cercato di determinare l’importo delle perdite per i Fondi generate dai vigneti irregolarmente regolarizzati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1493/1999, pur disponendo di dati che le avrebbero permesso di procedere in tal senso. Parimenti, nessuna disposizione del regolamento n. 478/2008 prevede la possibilità di regolarizzare i vigneti illegalmente piantati mediante un versamento, da parte dello Stato membro di cui trattasi, di una somma equivalente ad una tassa di regolarizzazione alla Commissione nell’ambito della liquidazione dei conti, poiché la riserva di cui all’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento non può avere una tale portata.

(v. punti 167, 172, 177, 178, 181, 188, 191, 197, 200, dispositivo 1)