Language of document : ECLI:EU:T:2009:48

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

4 marzo 2009 (*)

«Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane a compagnie regionali – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Interesse ad agire – Aiuti nuovi o esistenti – Obbligo di motivazione – Art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3577/92»

Nelle cause riunite T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04,

Tirrenia di Navigazione SpA, ex Tirrenia di Navigazione SpA e Adriatica di Navigazione SpA, con sede in Napoli, rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente dagli avv.ti Roberti e Bellitti,

ricorrente nella causa T‑265/04,

Caremar SpA, con sede in Napoli,

Toremar SpA, con sede in Livorno,

Siremar SpA, con sede in Palermo,

Saremar SpA, con sede in Cagliari,

rappresentate inizialmente dagli avv.ti G. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente dagli avv.ti Roberti e Bellitti,

ricorrenti nella causa T‑292/04,

Navigazione Libera del Golfo SpA, con sede in Napoli, rappresentata dagli avv.ti S. Ravenna e A. Abate,

ricorrente nella causa T‑504/04,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Caremar SpA, rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente dagli avv.ti Roberti e Bellitti,

e da

Repubblica italiana, rappresentata dall’avv. M. Fiorilli, in qualità di agente,

intervenienti nella causa T‑504/04,

avente ad oggetto le domande di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),

composto dal sig. N.J. Forwood (relatore), presidente, dai sigg. D. Šváby e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e procedimento

1        La Commissione, avendo ricevuto numerose denunce secondo cui la Repubblica italiana avrebbe concesso un aiuto di Stato nel settore dei trasporti marittimi senza previa notifica alla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, ha inviato alle autorità italiane, con lettera 12 marzo 1999, una richiesta d’informazioni relativa ai servizi pubblici forniti dalla Tirrenia di Navigazione SpA. Tali autorità hanno risposto alla suddetta richiesta con lettera 11 maggio 1999.

2        Con lettera 6 agosto 1999, la Commissiona ha comunicato alla Repubblica italiana la propria decisione (in prosieguo: la «decisione di avvio») di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (in prosieguo: il «procedimento d’indagine») riguardante un aiuto di Stato concesso alle imprese del Gruppo Tirrenia di Navigazione (in prosieguo: il «gruppo Tirrenia »), comprendente la Tirrenia di Navigazione, l’Adriatica di Navigazione SpA (in prosieguo: l’«Adriatica») e le quattro società ricorrenti nella causa T‑292/04, ed ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni. Tale lettera è stata riprodotta integralmente in lingua italiana nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1999, C 306, pag. 2), corredata – per ogni versione linguistica – di un riassunto nella lingua corrispondente.

3        Nella lettera 6 agosto 1999 la Commissione osserva, in particolare, che nel 1991 ciascuna di queste società ha firmato una convenzione con le autorità di governo in conformità della legge italiana 20 dicembre 1974, n. 684. Queste convenzioni prevedono la concessione di una «sovvenzione di equilibrio» annua che aveva quale contropartita taluni «obblighi di servizio pubblico» (in prosieguo: gli «OSP») relativi alla prestazione di determinati servizi di trasporto marittimo da parte delle ricorrenti. In tale contesto la Commissione considera le misure in questione come aiuti nuovi o modifiche di aiuti esistenti, a norma dell’art. 88, n. 3, CE (in prosieguo: gli «aiuti nuovi») e non come aiuti esistenti, a norma dell’art. 88, n. 1, CE (in prosieguo: gli «aiuti esistenti»).

4        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 1999 sei imprese beneficiarie delle sovvenzioni in questione, tra cui le ricorrenti nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, hanno presentato un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione di avvio, iscritto a ruolo con il numero T‑246/99. In questo stesso procedimento, la ricorrente nella causa T‑504/04 è intervenuta a sostegno delle conclusioni della Commissione. Nella causa connessa C‑400/99, Italia/Commissione, anche la Repubblica italiana ha chiesto alla Corte l’annullamento della decisione di avvio.

5        Il 21 giugno 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2001/851/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU L 318, pag. 9). Essa ha considerato gli aiuti concessi a detta società come aiuti nuovi e li ha dichiarati compatibili con il mercato comune, purché venissero rispettate determinate condizioni.

6        Il 16 marzo 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Essa ha affermato che gli aiuti corrisposti alle suddette compagnie erano aiuti di Stato nuovi, ma ha dichiarato la maggior parte di essi compatibile con il mercato comune, purché fossero rispettati taluni requisiti e fossero accettati determinati impegni assunti dalle autorità italiane (artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della decisione impugnata). In particolare, la Commissione ha statuito che la sovvenzione di equilibrio corrisposta alla Caremar SpA era compatibile, nel suo complesso, con il mercato comune.

7        Per contro, all’art. 1, n. 2, della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti erogati alla Adriatica per il periodo gennaio 1992-luglio 1994 e relativi al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso. All’art. 1, n. 3, della decisione impugnata, la Commissione ha ordinato alla Repubblica italiana di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla Adriatica gli aiuti di cui al n. 2 e ad essa illegittimamente erogati.

8        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2004 l’Adriatica ha presentato un ricorso diretto a ottenere l’annullamento parziale della decisione impugnata, che è stato iscritto a ruolo con il numero T‑265/04.

9        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2004, la Caremar SpA, la Siremar SpA, la Saremar SpA e la Toremar SpA hanno presentato un ricorso diretto a ottenere l’annullamento parziale della decisione impugnata, che è stato iscritto a ruolo con il numero T‑292/04. Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2004, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità avverso tale ricorso per carenza di interesse ad agire. La Caremar, la Siremar, la Saremar e la Toremar hanno presentato le proprie osservazioni in relazione a tale eccezione il 30 novembre 2004. Con ordinanza 20 luglio 2005, il Tribunale (Seconda Sezione) ha riunito detta eccezione al merito.

10      Il 29 dicembre 2004 anche la Navigazione Libera del Golfo SpA, un’impresa concorrente della Caremar, ha proposto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento parziale della decisione impugnata, che è stato iscritto a ruolo con il numero T‑504/04. Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2005, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso a causa della asserita tardività dello stesso. La Navigazione Libera del Golfo ha depositato le proprie osservazioni su tale eccezione il 3 maggio 2005. Con ordinanza 20 luglio 2005, il Tribunale (Seconda Sezione) ha riunito detta eccezione al merito.

11      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 20 ed il 26 aprile 2005, la Caremar e la Repubblica italiana hanno chiesto di intervenire nella causa T‑504/04 a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con due ordinanze del 4 luglio 2005 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha autorizzato tali interventi.

12      Con sentenza 10 maggio 2005, causa C 400/99, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑3657; in prosieguo: la «sentenza 10 maggio 2005») la Corte ha annullato la decisione di avvio «in quanto implicava, fino alla notifica alle autorità italiane della decisione di conclusione del procedimento relativo all’impresa interessata [decisione 2001/851/CE o decisione 2005/163/CE], la sospensione del regime fiscale applicato all’approvvigionamento di carburante e di oli lubrificanti per le navi del [gruppo Tirrenia]». La Corte ha respinto il ricorso per il resto.

13      Poiché le parti si sono espresse in favore della sospensione del procedimento, il Tribunale (Seconda Sezione), con ordinanza 7 novembre 2005, ha sospeso il procedimento nella causa T‑292/04 fino alla pronuncia della sentenza nella causa T‑246/99, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, a norma dell’art. 77, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale.

14      Con due ordinanze separate del 27 ottobre 2006 il Tribunale (Seconda Sezione), sentite le parti, ha sospeso il procedimento nelle cause T‑265/04 e T‑504/04, sino alla pronuncia della sentenza nella causa T‑246/99, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, a norma dell’art. 77, lett. c), del regolamento di procedura.

15      Il Tribunale, con sentenza 20 giugno 2007, causa T‑246/99, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza 20 giugno 2007»), ha respinto il ricorso presentato dalle sei imprese beneficiarie degli aiuti, tra cui le ricorrenti nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, diretto a ottenere l’annullamento della decisione di avvio.

16      Con lettere 2 luglio 2007 il Tribunale ha invitato le parti nelle tre cause a depositare le loro osservazioni sul seguito da darsi ai presenti procedimenti alla luce della sentenza 20 giugno 2007, citata al punto 15 supra.

17      Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2007 l’Adriatica ha precisato, in particolare, di essersi fusa con la Tirrenia di Navigazione nel 2004 e, dunque, di aver cessato di essere un’entità autonoma in seguito a tale operazione. Il Tribunale prende atto di tale fusione. La Tirrenia di Navigazione (in prosieguo: la «Tirrenia» o la «Tirrenia-Adriatica») è pertanto divenuta la titolare di tutti i diritti eventualmente derivanti dalla partecipazione dell’Adriatica in qualità di ricorrente nella presente causa.

18      Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Settima Sezione, alla quale, di conseguenza, sono state attribuite le presenti cause.

19      Con ordinanza 28 novembre 2007 è stato deciso, sentite le parti, di riunire le cause T‑265/04 e T‑292/04 ai fini della fase orale e della sentenza, a norma dell’art. 50, n. 1, del regolamento di procedura.

20      Con ordinanza 24 aprile 2008, sentite le parti, si è altresì deciso di riunire la causa T‑504/04 alle cause T‑265/04 e T‑292/04 ai fini della fase orale e della sentenza, a norma dell’art. 50, n. 1, del regolamento di procedura.

21      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e ha posto quesiti alle parti, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, come previsto dall’art. 64 del regolamento di procedura. Le parti hanno risposto a tali quesiti.

22      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 26 giugno 2008.

23      Nel corso dell’udienza la Commissione è stata invitata a produrre il o i documenti che sarebbero all’origine del suo impiego della sigla E 5/92 in relazione alle sovvenzioni in favore del gruppo Tirrenia. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2008 la Commissione ha risposto a tale richiesta informando il Tribunale di non avere rinvenuto a tal riguardo altri documenti pertinenti oltre a quelli già prodotti dalle parti e ha formulato osservazioni sull’impiego della suddetta sigla. La Repubblica italiana, da un lato, e le ricorrenti nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, dall’altro, hanno depositato le loro osservazioni in risposta l’8 settembre 2008.

24      La fase orale del procedimento è quindi giunta a conclusione il 18 settembre 2008.

 Decisione impugnata

25      Ai punti 58-72 della decisione impugnata la Commissione esamina la questione se le sovvenzioni corrisposte a fronte degli OSP siano aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

26      Al punto 59 la Commissione valuta se, nel caso di specie, siano soddisfatte le quattro condizioni cumulative poste dalla sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I‑7747, punti 87-94), affinché una compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate da un’impresa per assolvere obblighi di servizio pubblico possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato.

27      Al punto 60 della decisione impugnata la Commissione conclude che «[a]lla luce delle considerazioni che precedono e di quelle che saranno formulate più avanti per quanto attiene all’esistenza di un’effettiva esigenza di servizio pubblico, la Commissione ritiene che la sovvenzione annua di equilibrio, accordata alle compagnie regionali nel quadro delle convenzioni del 1991, costituisca un vantaggio per tali imprese rispetto alle imprese concorrenti che offrono o potrebbero offrire servizi comparabili sul mercato rilevante». Sulla base di tale rilievo e di altre osservazioni non contestate nel caso di specie, la Commissione ritiene che le sovvenzioni annue di equilibrio concesse alle compagnie regionali nel quadro delle convenzioni del 1991 configurino aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

28      Ai punti 73-77 della decisione impugnata la Commissione affronta la questione se gli aiuti di Stato di cui trattasi costituiscano aiuti nuovi o aiuti esistenti. Essa rileva che né il regime legislativo disciplinante tali aiuti né, di conseguenza, gli aiuti stessi sono anteriori all’entrata in vigore del Trattato CE (punto 73), che gli aiuti non sono stati approvati in maniera esplicita dalla Commissione (punto 74) e che il regime d’aiuti non è neppure stato tacitamente autorizzato (punto 75) in forza della giurisprudenza Lorenz (sentenza della Corte 11 dicembre 1973, causa 120/73, Racc. pag. 1471). La Commissione ne deduce che gli aiuti in discorso sono aiuti nuovi e non aiuti esistenti.

29      A partire dal punto 78 della decisione impugnata la Commissione valuta la compatibilità degli aiuti con il mercato comune. Anzitutto, ai punti 78-83, essa rileva che l’unica deroga al divieto generale degli aiuti di Stato eventualmente applicabile agli aiuti concessi alle compagnie regionali di cui al caso di specie è quella di cui all’art. 86, n. 2, CE ed elenca le condizioni da rispettare a tal fine. A partire dal punto 84 la Commissione esamina più in dettaglio la prima di tali condizioni, ossia l’esistenza di OSP rispondenti ad una necessità reale.

30      Dopo aver constatato, ai punti 84-86, che gli aiuti che finanziano gli OSP sulle linee di collegamento di cabotaggio marittimo con le isole minori italiane rispondono, in linea di principio, ad una necessità reale di servizio pubblico, la Commissione, a partire dal punto 87 della decisione impugnata, analizza l’esistenza di siffatta necessità per quanto riguarda i collegamenti internazionali. Al punto 89 la Commissione rileva che:

«[L]a normativa comunitaria in vigore ammette la possibilità di introdurre [OSP] su collegamenti marittimi diversi da quelli interni a uno Stato membro. Tuttavia, trattandosi del mercato del trasporto marittimo internazionale, soggetto alla concorrenza attuale o potenziale di altri operatori comunitari, le compensazioni versate alle imprese concessionarie si configurano come veri e propri aiuti al funzionamento, che possono essere autorizzati unicamente in forza dell’articolo 86, paragrafo 2. Esse devono quindi essere allo stesso tempo necessarie, nel senso che rispondono a una necessità reale che il gioco delle forze del mercato non permette di soddisfare, e strettamente proporzionate all’obiettivo che perseguono».

31      Al punto 94, lett. a), della decisione impugnata la Commissione analizza nello specifico l’esistenza di una reale necessità di servizio pubblico nel caso del collegamento marittimo internazionale Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso operato dall’Adriatica.

32      Al punto 95 della decisione impugnata la Commissione conclude che l’Adriatica «è stata incaricata, per i servizi prestati in applicazione di un accordo o di una convenzione internazionale, di una missione d’interesse generale che ha comportato costi che l’impresa non avrebbe dovuto sostenere se avesse agito conformemente al suo solo interesse commerciale». Tuttavia, tenuto conto delle precedenti osservazioni, essa ritiene altresì che «[q]uesto ragionamento non trova applicazione al collegamento “Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso” per il periodo compreso tra il gennaio 1992 e il luglio 1994, che corrisponde alla durata della partecipazione di Adriatica a un’intesa vietata dall’articolo 81 [CE]».

33      Ai punti 98 e seguenti la Commissione analizza la concorrenza comparabile su altre linee. Al punto 101 essa valuta in dettaglio la concorrenza sulla linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso e conclude che, nonostante la presenza di concorrenti su questa linea, in particolare a partire dal 1997, «tenuto conto dei servizi offerti da Adriatica in termini di regolarità, capacità, frequenza e tipologia delle navi, (...) la concessione di sovvenzioni pubbliche possa essere giustificata alla luce del diritto comunitario». Viceversa, essa è del parere che «[q]uesta conclusione non [possa] estendersi al periodo compreso tra gennaio 1992 e luglio 1994, durante il quale Adriatica ha partecipato, su questa linea, a un’intesa vietata dall’articolo 81 del trattato CE, il che dimostra che l’aiuto non corrispondeva a un’effettiva esigenza di servizio pubblico [v. anche il punto 94, lett. a)]».

34      A partire dal punto 117 la Commissione analizza l’eventuale esistenza di una concorrenza comparabile sulle linee servite dalla Caremar. Al punto 126 la Commissione osserva che i servizi dei concorrenti presenti su talune di queste linee, ed in particolare sulla linea Napoli/Capri, non equivalgono a quelli prestati dalla Caremar in termini di regolarità, frequenza dei collegamenti e tipologia delle navi. A giudizio della Commissione, quindi, la necessità e la proporzionalità delle compensazioni afferenti a tali linee non possono essere messe in dubbio.

35      Ai punti 149 e seguenti della decisione impugnata la Commissione esamina l’incidenza degli aiuti in questione sullo sviluppo degli scambi. Avendo osservato, al punto 152, «che, sul mercato del cabotaggio, il versamento alle compagnie regionali della sovvenzione di equilibrio non [ha] finora compromesso lo sviluppo degli scambi in misura contraria all’interesse della Comunità», ma «che tale sovvenzione potrebbe avere l’effetto di rafforzare la posizione delle imprese in questione, consentendo loro di eliminare la concorrenza attuale o potenziale sul mercato nel quale operano», essa rileva quanto segue al punto 154:

«Con nota del 29 ottobre 2003 (protocollata il 31 ottobre 2003 con il numero A/33506), le autorità italiane si sono impegnate, per il periodo 2005-2008, a non versare più alcuna compensazione di servizio pubblico a Caremar per ripianare il disavanzo netto di esercizio del collegamento rapido Napoli/Capri. Di conseguenza tale collegamento rapido sarà soppresso dall’offerta di servizi di Caremar».

36      Per quanto riguarda la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, la Commissione conclude, al punto 160, che «[t]enuto conto delle caratteristiche del collegamento in questione (v. punto 94), la Commissione ritiene che le compensazioni corrisposte ad Adriatica per l’esercizio di questa linea non abbiano alterato gli scambi in misura contraria all’interesse comune». Per contro, essa è del seguente avviso:

«Non altrettanto può dirsi per il periodo compreso tra gennaio 1992 e luglio 1994, durante il quale Adriatica ha partecipato con i suoi concorrenti a un accordo per la fissazione dei prezzi da applicare ai veicoli commerciali. In tale periodo, la distorsione della concorrenza derivante dall’aiuto si è sommata alla distorsione determinata dall’intesa. Tenuto conto della tipologia dei collegamenti in questione, l’intesa su una categoria di prezzi ha prodotto un effetto distorsivo sul complesso dei servizi offerti. Alla luce di queste considerazioni e nonostante le argomentazioni addotte dalle autorità italiane, peraltro già confutate supra [v. punto 94, lettera a)], la Commissione ritiene che l’aiuto abbia compromesso lo sviluppo degli scambi in misura contraria all’interesse comune e che anche per questa ragione debba essere dichiarato incompatibile con il mercato comune».

37      Ai punti 167 e 168 della decisione impugnata la Commissione esamina la compatibilità degli aiuti, e più in particolare la compatibilità dell’aiuto relativo al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, con altre disposizioni del diritto comunitario:

«167      Secondo una giurisprudenza costante, dall’economia generale del trattato si ricava che la procedura di cui all’articolo 88 non deve mai pervenire a un risultato contrario a norme specifiche del trattato. Pertanto, la Commissione non può dichiarare compatibile con il mercato comune un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del trattato. L’obbligo per la Commissione di rispettare la coerenza tra gli articoli 87 [CE] e 88 [CE] e altre norme del trattato si impone specialmente qualora anche le altre norme riguardino, come nel caso di specie, l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune. Infatti, adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione non può ignorare il pericolo di un pregiudizio alla concorrenza nel mercato comune da parte di singoli operatori economici.

168      Come già si è ricordato, tra il gennaio 1992 e il luglio 1994 Adriatica ha partecipato a un accordo per la fissazione dei prezzi da applicare ai veicoli commerciali sulla linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, in contrasto con l’articolo 81 [CE], proprio mentre beneficiava di aiuti per assicurare questo collegamento. Tale intesa, come già si è detto, comportava una distorsione della concorrenza per l’insieme dei servizi offerti. Tenuto conto del rapporto tra l’infrazione constatata e gli aiuti percepiti, nonché della distorsione cumulata della concorrenza derivante da questi due elementi, e nonostante le argomentazioni addotte dalle autorità italiane, peraltro già confutate supra [v. punto 94, lettera a)], la Commissione ritiene che, anche per questa ragione, gli aiuti in questione debbano essere dichiarati incompatibili».

38      Infine, al punto 171 della decisione impugnata la Commissione conclude come segue la propria analisi della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso:

«Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione constata che non sussistono più dubbi in ordine alla compatibilità degli aiuti versati alle compagnie regionali a partire dal gennaio 1992 nel quadro delle convenzioni del 1991, salvo per quanto riguarda gli aiuti erogati alla società Adriatica per il periodo gennaio 1992‑luglio 1994 per il collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, che sono incompatibili con il mercato comune per tre motivi, ciascuno dei quali è sufficiente di per sé a giustificare tale conclusione: in primo luogo, non soddisfano un’esigenza effettiva di servizio pubblico; in secondo luogo, compromettono lo sviluppo degli scambi in misura contraria all’interesse comune; in terzo luogo, sono strettamente collegati a un’intesa vietata dall’articolo 81 [CE]. Secondo una pratica costante e in virtù dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99, tali aiuti devono essere recuperati, salvo qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Nella fattispecie, la Commissione ritiene che nessun principio si opponga al recupero degli aiuti, e più in particolare che la società Adriatica non potesse ragionevolmente prevedere di beneficiare degli aiuti in questione proprio mentre partecipava a un’intesa con i suoi concorrenti. Eventuali difficoltà derivanti dal recupero degli aiuti non rivestono alcun carattere di eccezionalità. Pertanto l’Italia deve prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti dal beneficiario».

39      Per contro, la Commissione ritiene che la sovvenzione di equilibrio concessa alla Adriatica, pur costituendo un aiuto di Stato nuovo, fosse compatibile con il mercato comune, purché venissero rispettate alcune condizioni, per quanto riguarda tutte le linee servite dalla Adriatica, ivi compresa la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, facendo eccezione, quanto a quest’ultima, per il periodo di infrazione, a norma della deroga prevista dall’art. 86, n. 2, CE (art. 1, nn. 1 e 2, della decisione impugnata).

40      All’art. 3 della decisione impugnata la Commissione, tra l’altro, stabilisce quanto segue nei confronti della Caremar:

«1. Gli aiuti erogati dall’Italia a Caremar dal 1° gennaio 1992, a titolo di compensazioni per la prestazione di un servizio pubblico, sono compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

2. Entro e non oltre il 1° settembre 2004 l’Italia si impegna:

a)      a sopprimere gli aiuti erogati a Caremar per la prestazione di servizi regolari di trasporto rapido di passeggeri sulla linea Napoli/Capri;

(...)

d)      a far contabilizzare separatamente, per ciascuna delle linee interessate, tutte le attività di servizio pubblico imposte dall’Italia a Caremar».

41      L’art. 5 della decisione impugnata ha il seguente tenore:

«È preventivamente notificata alla Commissione qualsiasi modifica duratura, parziale o totale, del livello dei servizi offerti da Adriatica, Siremar, Saremar, Toremar e Caremar, di natura tale da comportare un aumento degli aiuti».

 Conclusioni delle parti

A –  Causa T‑265/04

42      La Tirrenia-Adriatica, ricorrente nella causa T‑265/04, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui considera come aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87 CE, le sovvenzioni per OSP corrisposte alla Adriatica, nonché nella parte in cui essa qualifica le stesse misure come aiuti nuovi;

–        in subordine, annullare l’art. 1, n. 2, della decisione impugnata;

–        in via di ulteriore subordine, annullare l’art. 1, n. 3, della decisione impugnata nella parte in cui tale disposizione impone alla Repubblica italiana di recuperare gli aiuti di cui trattasi, maggiorati degli interessi;

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento.

43      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Tirrenia-Adriatica alle spese.

B –  Causa T‑292/04

44      La Caremar, la Siremar, la Saremar e la Toremar, ricorrenti nella causa T-292/04, chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui considera come aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87 CE, le sovvenzioni per OSP concesse a queste società;

–        in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica tali sovvenzioni come aiuti nuovi;

–        condannare la Commissione alle spese.

45      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la Caremar, la Siremar, la Saremar e la Toremar alle spese.

C –  Causa T‑504/04

46      La Navigazione Libera del Golfo, ricorrente nella causa T‑504/04, chiede in via principale che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 3, n. 1, della decisione impugnata nella parte in cui autorizza gli aiuti erogati alla Caremar dal 1° gennaio 1992 per la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo nave sulla linea Napoli/Capri;

–        annullare l’art. 3, n. 2, lett. a), della decisione impugnata nella parte in cui prevede la soppressione degli aiuti per la prestazione di servizi regolari di «trasporto rapido di passeggeri» sulla linea Napoli/Capri a partire dal 1° settembre 2004 e non a partire dal 6 agosto 1989;

–        ordinare la restituzione degli aiuti illegalmente percepiti dalla Caremar dopo il 6 agosto 1989 per la linea Napoli/Capri;

–        ordinare l’esecuzione dell’obbligo di riduzione della capacità di trasporto di passeggeri con mezzi «rapidi» della Caremar, previa soppressione dei relativi servizi a decorrere dal 1° gennaio 2005;

–        condannare la Commissione alle spese.

47      La Navigazione Libera del Golfo chiede in via subordinata che il Tribunale, qualora non dovesse annullare l’art. 3, n. 1, della decisione impugnata, voglia:

–        ordinare la restituzione degli aiuti illegalmente percepiti dalla Caremar per la linea Napoli/Capri nel periodo di 29 mesi compreso tra il 6 agosto 1989 e il 1° gennaio 1992, data di effetto dell’autorizzazione;

–        annullare l’art. 3, n. 2, lett. d), della decisione impugnata, laddove non prescrive l’obbligo di rendere pubblici i costi e i sovraccosti generati dagli OSP affidati alla Caremar, nonché l’ammontare degli aiuti annualmente erogati; e

–        annullare l’art. 5 della decisione impugnata, laddove non prevede l’obbligo di notifica preventiva degli aiuti connessi alle modifiche delle tariffe praticate dalla Caremar, compresi gli sconti di gruppo.

48      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile;

–        in subordine, dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui è diretto ad ottenere ingiunzioni o la riforma della decisione impugnata, ed infondato per il resto;

–        in ulteriore subordine, respingere l’integralità del ricorso in quanto infondato;

–        condannare la Navigazione Libera del Golfo alle spese.

49      La Caremar chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui è diretto ad ottenere ingiunzioni o la riforma della decisione impugnata, ed infondato per il resto;

–        in ulteriore subordine, respingere l’integralità del ricorso in quanto infondato;

–        condannare la Navigazione Libera del Golfo alle spese.

50      La Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile in quanto tardivo;

–        in subordine, dichiarare il ricorso irricevibile per carenza di interesse ad agire;

–        condannare la Navigazione Libera del Golfo alle spese.

 In diritto

51      Le cause T‑265/04 e T‑292/04 pongono, in particolare, le questioni se la sovvenzione di equilibrio corrisposta alle ricorrenti in tali cause configuri un aiuto di Stato e se, in tal caso, si tratti di un aiuto nuovo o di un aiuto esistente. Occorre osservare che entrambe tali questioni sono logicamente preliminari a quelle attinenti alla compatibilità con il mercato comune dell’aiuto corrisposto alla Caremar, nonché a quella del recupero di detto aiuto, che si pongono nella causa T‑504/04. Pertanto è d’uopo esaminare innanzi tutto i ricorsi introdotti nelle cause T‑265/04 e T‑292/04.

A –  Cause T‑265/04 e T‑292/04

1.     Sulla ricevibilità

a)     Argomenti delle parti

52      Secondo la Commissione, la Tirrenia, in quanto beneficiaria di aiuti individuali dichiarati illegittimi, incompatibili e di cui si chiede il recupero, può senza dubbio chiedere l’annullamento dell’art. 1, n. 2, della decisione impugnata, nella parte in cui tale disposizione riguarda gli aiuti erogati all’Adriatica per il periodo gennaio 1992-luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso. Viceversa, la Tirrenia non avrebbe alcun interesse a contestare l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata là dove esso qualifica le altre misure statali in questione come aiuti nuovi, ma le dichiara compatibili con il mercato comune. Per tale motivo, e senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, la Commissione ritiene che il ricorso nella causa T‑265/04 debba essere respinto in quanto parzialmente irricevibile, giacché, secondo una costante giurisprudenza, un ricorso di annullamento è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato, mentre così non sarebbe nel caso di specie.

53      Parimenti, nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene che il ricorso proposto nella causa T-292/04 è interamente irricevibile, posto che le ricorrenti in tale causa si limitano a contestare la qualificazione come aiuti di Stato, nonché quella di aiuti nuovi, delle sovvenzioni di cui sono beneficiarie. Orbene, la Commissione osserva che, da un lato, un soggetto di diritto non può chiedere l’annullamento di un atto che non gli arrechi pregiudizio e, dall’altro, solo il dispositivo di un atto e la motivazione che ne costituisce il supporto necessario sono idonei a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio. Pertanto, le ricorrenti nella causa T‑292/04 non possono chiedere l’annullamento della decisione impugnata, dal momento che il dispositivo di quest’ultima dichiara compatibili nella loro interezza gli aiuti di cui esse sono beneficiarie.

54      Inoltre, la Commissione osserva che la Corte, in una recente causa, ha giudicato un ricorso irricevibile in quanto il dispositivo della decisione che dichiarava un regime di aiuti compatibile con il mercato comune, e di cui era stato chiesto l’annullamento, non produceva effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi delle ricorrenti, in quanto non ne modificava in modo grave e manifesto la situazione giuridica (ordinanza della Corte 28 gennaio 2004, causa C‑164/02, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑1177, punti 18-25). A differenza della giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, questa ordinanza sarebbe direttamente trasponibile al caso di specie.

55      Inoltre, non sarebbe rilevante neppure il fatto che la Commissione ha subordinato la propria approvazione degli aiuti a determinate condizioni e ha accettato taluni impegni da parte delle autorità italiane, dato che le ricorrenti nella causa T‑292/04 non hanno contestato nel loro ricorso questa parte della decisione impugnata. La Commissione sottolinea altresì che, secondo l’ordinanza del Tribunale 9 luglio 2007, causa T‑6/06, wheyco/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 95 e 96), gli impegni liberamente assunti da uno Stato membro e in base ai quali un aiuto è stato dichiarato compatibile con il mercato comune non possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento. 

56      Infine la Commissione fa valere che, ove il Tribunale dovesse annullare l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata per i motivi addotti dalle ricorrenti, essa non sarebbe tenuta ad adottare alcuna misura a norma dell’art. 233 CE, atteso che gli aiuti sono stati approvati nella loro totalità e che la decisione impugnata, laddove impone talune condizioni e prende atto di taluni impegni, è divenuta definitiva. Nel caso di specie, pertanto, il ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE non sarebbe uno strumento appropriato. La Commissione ritiene che, qualora fosse necessario risolvere, eventualmente, la questione della qualificazione delle sovvenzioni di cui si discute ai fini di un possibile procedimento dinanzi a un giudice nazionale, spetterebbe a quest’ultimo sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale a norma dell’art. 234 CE.

57      All’udienza la Commissione ha asserito di ritenere opportuno modificare la propria posizione per quanto riguarda la ricevibilità dei ricorsi nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, alla luce della sentenza della Corte 12 febbraio 2008, causa C‑199/06, Centre d’exportation du livre français (Racc. pag. I‑469). In tale sentenza la Corte avrebbe precisato che, dopo l’adozione da parte della Commissione di una decisione finale in cui sia dichiarata la compatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune, il giudice nazionale è tenuto, in applicazione del diritto comunitario, a ingiungere al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità.

58      Ad avviso della Commissione, quindi, l’ordinanza Paesi Bassi/Commissione, menzionata al punto 54 supra, che essa aveva invocato nei suoi scritti difensivi, non è pertinente nell’ambito della presente causa, dato che riguardava aiuti notificati.

59      Infatti, la sentenza Centre d’exportation du livre français, citata al punto 57 supra, che rappresenterebbe una novità in termini di giurisprudenza, avrebbe indotto la Commissione ad ammettere che una decisione che qualifica una misura nazionale non notificata come aiuto nuovo compatibile produce effetti giuridici, ma esclusivamente in quanto essa obbliga il giudice nazionale ad ingiungere, eventualmente, il recupero degli interessi per il periodo di erogazione illegittima, diversamente da una decisione analoga relativa ad aiuti notificati. Per tale ragione, e non per gli altri motivi addotti dalle ricorrenti, la Commissione riconosce che la decisione impugnata produce effetti giuridici e rinuncia, solo sotto questo profilo, all’eccezione di irricevibilità da essa sollevata.

60      La Tirrenia osserva che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’impugnabilità o meno di un atto dipende, a prescindere dalla sua forma giuridica, dal fatto che produca effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Le ricorrenti nella causa T‑292/04 aggiungono che il giudice comunitario dichiara ricevibile un ricorso di annullamento se l’atto impugnato produce effetti giuridici in virtù del suo dispositivo o della sua motivazione e, a sostegno di tale tesi, si richiamano alla sentenza del Tribunale 18 settembre 2001, causa T‑112/99, M6 e a./Commissione (Racc. pag. II‑2459). Esse osservano altresì che, nella sentenza 12 dicembre 2000, causa T‑296/97, Alitalia/Commissione (Racc. pag. II‑3871), il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto dal beneficiario di una sovvenzione per impugnare la qualificazione di tale misura come aiuto di Stato a norma dell’art. 87 CE, quando la Commissione ne aveva dichiarato la compatibilità con il mercato comune. Quanto all’ordinanza Paesi Bassi/Commissione, invocata dalla Commissione e citata al precedente punto 54, essa non sarebbe trasponibile alla presente fattispecie.

61      Il fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione ritenga che le sovvenzioni in questione siano aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE e che si tratti di aiuti nuovi ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE produrrebbe effetti giuridici in capo alle ricorrenti. Le ricorrenti evidenziano, in particolare, che le dichiarazioni di cui all’art. 1, n. 1, e all’art. 2, n. 1, della decisione impugnata, secondo cui gli aiuti in questione sono compatibili con il mercato comune, sono subordinate a condizioni e, in particolare, all’obbligo di tenere una contabilità separata per ciascuna delle linee interessate (art. 1, n. 4, e art. 2, n. 2, della decisione impugnata). Il fatto che le ricorrenti non abbiano espressamente messo in discussione la validità di tali condizioni né quella degli impegni assunti dalle autorità italiane sarebbe inconferente, in quanto tali condizioni e impegni verrebbero automaticamente meno nell’ipotesi di annullamento della decisione impugnata.

62      Infine, nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, le ricorrenti nella causa T‑292/04 si oppongono alla tesi della Commissione secondo cui quest’ultima non sarebbe tenuta ad adottare alcuna misura di esecuzione in caso di annullamento della decisione impugnata. Al contrario, se il Tribunale dovesse annullare la decisione impugnata, spetterebbe alla Commissione adottare una nuova decisione che riconosca esplicitamente che le sovvenzioni di cui trattasi non sono aiuti o che, eventualmente, sono aiuti esistenti.

b)     Giudizio del Tribunale

63      Si deve rammentare che la ricevibilità di un ricorso di annullamento introdotto da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che vi sia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato (sentenze del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II‑2181, punto 33, e 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Racc. pag. II‑753, Gencor/Commissione, punto 40). Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto in questione possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/Commissione, Racc. pag. II‑3253, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

64      Inoltre, sebbene sia pacifico che soltanto il dispositivo di un atto è idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio, è nondimeno assodato che, per determinare ciò che è stato dichiarato nel dispositivo, si deve tenere conto del contenuto della motivazione di un atto (sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, causa T‑251/00, Lagardère e Canal+/Commissione, Racc. pag. II‑4825, punto 67; v. parimenti, in tal senso, sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C‑355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I‑2549, punto 21; sentenze del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T‑213/95 e T‑18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II‑1739, punto 104, e 22 marzo 2000, cause riunite T‑125/97 e T‑127/97, Coca‑Cola/Commissione, Racc. pag. II‑1733, punto 79), in particolare in quanto la motivazione costituisce il fondamento necessario del dispositivo di tale atto (v., in tal senso, ordinanza Paesi Bassi/Commissione, citata al punto 54 supra, punto 21, e sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, CMA CGM e a./Commissione, Racc. pag. II‑913, punto 186). Va del resto ricordato che, in linea di principio, il dispositivo di un atto è inscindibile dalla sua motivazione, di modo che esso deve essere interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno condotto alla sua adozione (ordinanza wheyco/Commissione, citata al punto 55 supra, punto 94; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑346/02 e T‑347/02, Cableuropa e a./Commissione, Racc. pag. II‑4251, punto 211 e giurisprudenza ivi citata).

65      A tal riguardo occorre innanzi tutto rilevare che le ricorrenti nelle cause T‑265/04 e T‑292/04 chiedono l’annullamento della decisione impugnata laddove la Commissione qualifica come aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87 CE, le sovvenzioni loro corrisposte per OSP, nonché laddove essa qualifica le stesse sovvenzioni come aiuti nuovi.

66      Invero, le due qualificazioni di cui sopra non risultano dal dispositivo, bensì dalla motivazione della decisione impugnata, ossia dai suoi punti 58-72 e 73-77. Tuttavia si deve constatare che detta motivazione rappresenta effettivamente il supporto necessario del dispositivo della decisione impugnata, dal momento che vale a fondare la competenza della Commissione ad avviare il procedimento d’indagine e, quindi, ad adottare la decisione impugnata.

67      L’illegittimità di una di tali qualificazioni comporterebbe quindi necessariamente l’annullamento della decisione impugnata nella sua interezza. Infatti, in tale ipotesi, la Commissione non sarebbe stata competente per adottare la decisione impugnata.

68      Occorre poi rilevare che l’art. 2, n. 2, della decisione impugnata obbliga la Repubblica italiana, per quanto attiene alle linee servite da tre delle ricorrenti nella causa T‑292/04, a far sì che, a partire dal 1° gennaio 2004, «tutte le attività di servizio pubblico imposte dall’Italia a Siremar, Saremar e Toremar [siano] contabilizzate separatamente per ciascuna delle linee interessate». L’art. 1, n. 4, della decisione impugnata impone alla Repubblica italiana lo stesso obbligo per quanto riguarda le attività di servizio pubblico della Tirrenia‑Adriatica.

69      Si deve osservare che le disposizioni menzionate al punto precedente modificano in maniera rilevante la situazione giuridica delle suddette ricorrenti e dunque arrecano loro un pregiudizio, nonostante il fatto che solo la Repubblica italiana sia destinataria della decisione impugnata, in conformità dell’art. 7 della stessa. Infatti, difettando tali obblighi, l’erogazione da parte delle autorità italiane della sovvenzione di equilibrio alle ricorrenti non sarebbe subordinata ad alcuna condizione, mentre allo stato attuale del diritto comunitario detta erogazione è lecita solo allorché i suddetti obblighi sono rispettati dalle ricorrenti.

70      Orbene, considerato che l’annullamento richiesto dalle predette quattro ricorrenti avrebbe l’effetto di eliminare nella sua interezza la decisione impugnata dall’ordinamento giuridico comunitario (v. punto 66 supra), le condizioni summenzionate cesserebbero automaticamente di applicarsi alle linee servite dalle ricorrenti, modificando la situazione giuridica delle stesse e procurando loro in tal modo un vantaggio.

71      A tale riguardo la circostanza addotta dalla Commissione, secondo cui le ricorrenti non hanno esplicitamente contestato, nei loro ricorsi, la validità delle condizioni imposte e quella degli impegni di cui si prende atto nella decisione impugnata, non è pertinente. Infatti, le ricorrenti erano legittimate a tentare di svincolarsi dalle condizioni in parola contestando la qualificazione delle sovvenzioni di cui sono beneficiarie come aiuti nuovi, pur ammettendo che, nell’ipotesi in cui tale qualificazione fosse esatta, le suddette condizioni sarebbero state validamente imposte.

72      Ne discende che i presenti ricorsi sono diretti contro un atto recante pregiudizio alla Tirrenia‑Adriatica, alla Siremar, alla Saremar e alla Toremar, e che le stesse hanno quindi un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

73      Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento che la Commissione trae dall’ordinanza Paesi Bassi/Commissione, citata al punto 54 supra, giacché in tale ordinanza la Corte ha respinto il ricorso in quanto irricevibile per il fatto che la qualificazione come imprese dei soggetti beneficiari degli aiuti, messa in dubbio dallo Stato membro ricorrente, non costituiva il supporto necessario del dispositivo di una decisione recante pregiudizio a quest’ultimo. Nella fattispecie in esame le ricorrenti nelle cause T‑265/04 e T‑292/04 mettono in discussione due motivi che costituiscono il supporto indispensabile di una decisione ad esse pregiudizievole (v. punti 66 e 70 supra).

74      Quanto alla ricevibilità del ricorso proposto dalla Caremar, occorre rammentare che gli impegni della Repubblica italiana, richiamati all’art. 3, n. 2, della decisione impugnata, obbligano tale Stato membro a sopprimere, ridurre o limitare determinati aiuti alla Caremar, nonché a far contabilizzare separatamente, per ciascuna delle linee interessate, tutte le attività di servizio pubblico imposte a detta società.

75      Nel caso di specie va rilevato che dall’eventuale annullamento della decisione impugnata per il fatto che le sovvenzioni in causa non erano aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, o che rappresentavano aiuti esistenti e non nuovi, discenderebbe che la Commissione non aveva né il diritto di avviare un procedimento d’indagine in base all’art. 88, n. 2, CE, né, conseguentemente, quello di ottenere gli impegni in parola da parte della Repubblica italiana.

76      Per quanto concerne l’argomentazione che la Commissione trae dall’ordinanza wheyco/Commissione, citata al punto 55 supra, va sottolineato che l’impegno in discorso era stato assunto liberamente (punto 96 dell’ordinanza). Pertanto il Tribunale ha dichiarato che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non avrebbe inciso su tale impegno.

77      Invece, il valore vincolante degli impegni in discussione nella causa in esame deriva dalla decisione impugnata, dato che gli stessi sono esplicitamente richiamati nel dispositivo di quest’ultima, e pertanto il suo eventuale annullamento avrebbe l’effetto di privarli di fondamento normativo. Sarebbe quindi contrario alle prescrizioni dell’art. 233 CE ritenere che la Repubblica italiana rimanga legata ai suoi impegni nell’ipotesi in cui detta decisione dovesse essere annullata.

78      Ne consegue che, nelle circostanze del caso di specie, il ragionamento sopra esposto relativamente alle condizioni imposte a quattro delle ricorrenti nella decisione impugnata, in ordine al fatto che esse pregiudicano tali ricorrenti e che sarebbero eliminate dall’ordinamento giuridico comunitario ove la decisione impugnata fosse annullata, è parimenti applicabile, mutatis mutandis, agli impegni richiamati dall’art. 3 della decisione impugnata e afferenti alle linee servite dalla Caremar.

79      Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l’eventuale annullamento della decisione impugnata eliminerebbe dall’ordinamento giuridico comunitario le condizioni imposte dalla Commissione e priverebbe gli impegni assunti dalla Repubblica italiana del loro fondamento normativo.

80      In ogni caso, la tesi sostenuta dalla Commissione, secondo cui la lettura combinata degli artt. 230 CE e 233 CE autorizzerebbe il ricorso di cui all’art. 230 CE solo allorché devono adottarsi le misure di esecuzione previste dall’art. 233 CE, si fonda su un’interpretazione che non può estrapolarsi dal sistema del Trattato CE. L’art. 233 CE impone all’istituzione o alle istituzioni da cui promana l’atto annullato, o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al Trattato, di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tale articolo mira dunque chiaramente a garantire l’esecuzione delle sentenze che hanno annullato un atto ai sensi dell’art. 230 CE. Viceversa, l’art. 230 CE non collega in alcun modo la sua applicazione a quella dell’art. 233 CE. Più in particolare, esso non subordina la presentazione di un ricorso alla condizione che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato comporti la necessità dell’adozione di provvedimenti ulteriori in applicazione di quest’ultima disposizione.

81      Infine, e ad abundantiam, occorre rilevare che la qualificazione degli aiuti in discussione come aiuti nuovi produce altresì effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi delle ricorrenti nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, poiché, trattandosi di aiuti non notificati dichiarati compatibili con il mercato comune dalla Commissione, dalla suddetta qualificazione consegue che un giudice nazionale, investito eventualmente di una domanda di recupero di tali aiuti, sarebbe tenuto ad ingiungere il pagamento degli interessi di mora per il periodo di illegalità (sentenza Centre d’exportation du livre français, citata al punto 57 supra, punto 55).

82      Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che occorre dichiarare il ricorso nella causa T‑265/04 ricevibile nella sua interezza e respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nella causa T‑292/04.

2.     Nel merito

a)     Introduzione

83      Nella causa T‑265/04 la Tirrenia contesta quattro distinte valutazioni effettuate dalla Commissione nella decisione impugnata. Nella causa T‑292/04, la Caremar, la Siremar, la Saremar e la Toremar contestano solo le prime due di esse.

84      In primo luogo, le cinque ricorrenti summenzionate contestano la valutazione della Commissione secondo cui le sovvenzioni in questione sono aiuti di Stato (punti 58‑72 della decisione impugnata). In secondo luogo, esse si oppongono alla qualificazione di tali aiuti come aiuti nuovi (punti 73‑77 della decisione impugnata). In terzo luogo, la Tirrenia contesta la dichiarazione di incompatibilità con il mercato comune in merito alla sovvenzione di equilibrio relativa al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso per il periodo gennaio 1992-luglio 1994 (art. 1, n. 2, della decisione impugnata). In quarto luogo, essa mette in discussione l’obbligo imposto alla Repubblica italiana di procedere al recupero dell’aiuto dichiarato in tal modo incompatibile con il mercato comune (art. 1, n. 3, della decisione impugnata).

85      A giudizio del Tribunale occorre anzitutto esaminare, nelle circostanze del caso di specie, la seconda serie di motivi diretti a mettere in discussione la qualificazione delle sovvenzioni in discorso come aiuti nuovi, senza pregiudicarne la qualificazione come aiuti di Stato.

b)     Sulla seconda serie di motivi relativi alla qualificazione delle sovvenzioni come aiuti nuovi

 Osservazioni preliminari

86      In sostanza le ricorrenti deducono cinque motivi fondati, in primo luogo, sull’approvazione esplicita da parte della Commissione degli aiuti in esame, in secondo luogo, sull’approvazione implicita di tali aiuti, in terzo luogo, su un difetto di motivazione, in quarto luogo, sul fatto che gli aiuti di cui trattasi sarebbero esistenti in quanto risalgono ad un’epoca anteriore all’entrata in vigore del Trattato CE e, in quinto luogo, sull’anteriorità dei provvedimenti nazionali che stabiliscono gli aiuti di finanziamento degli OSP rispetto all’entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7).

87      Anzitutto è d’uopo esaminare il quarto dei motivi summenzionati, relativo alla asserita anteriorità del regime che stabilisce gli aiuti in esame rispetto all’entrata in vigore del Trattato CE, e in seguito il quinto motivo, relativo alla asserita anteriorità dei provvedimenti nazionali che istituiscono gli aiuti di finanziamento degli OSP rispetto all’entrata in vigore del regolamento n. 3577/92.

 Sul quarto motivo della seconda serie di motivi, relativo al fatto che gli aiuti in esame sarebbero aiuti esistenti, in quanto anteriori all’entrata in vigore del Trattato CE

–       Argomenti delle parti

88      Secondo le ricorrenti, i principali aspetti degli OSP sarebbero stati previsti essenzialmente dai decreti legge del 1936 nn. 2081 e 2082. In particolare, il decreto legge n. 2081 avrebbe istituito «linee di navigazione di preminente interesse nazionale», tra cui figuravano le linee gestite dalla Tirrenia e dalla Adriatica. Tale decreto legge avrebbe altresì previsto che i costi aggiuntivi sopportati dalle società concessionarie per la gestione di tali linee sarebbero stati coperti dallo Stato attraverso una sovvenzione determinata nell’ambito di convenzioni concluse per una durata ventennale tra tali società, da una parte, e il Ministero delle Comunicazioni e il Ministero delle Finanze italiani, dall’altra. Inoltre, il decreto legge n. 2081 avrebbe specificamente designato la Tirrenia e l’Adriatica come concessionarie per le linee di cui trattasi. Oltretutto, le ricorrenti rammentano che la legge 5 gennaio 1953, n. 34, ha previsto e disciplinato obblighi di servizio pubblico sovvenzionati sui collegamenti di cabotaggio serviti da altre società marittime locali (arcipelago toscano; isole Partenopee e Pontine; isole Eolie; isole Egadi, isole Pelagie; Ustica e Pantelleria).

89      Sebbene, nel caso di specie, talune modalità del regime degli OSP siano state modificate dopo la sua istituzione, tuttavia le ricorrenti sostengono che gli aspetti essenziali del regime e del relativo finanziamento risalgono al 1936 e sono rimasti sostanzialmente invariati. In ogni caso, le modifiche intervenute dopo tale periodo comporterebbero essenzialmente un aggravio degli obblighi a carico delle società beneficiarie, accompagnato da una riduzione dell’aiuto percepito. Ne discende, dunque, ad avviso delle ricorrenti, che tali modifiche non possono influire sulla natura degli aiuti in questione conferendo loro conseguentemente la qualità di aiuti nuovi.

90      Nella sua memoria di replica la Tirrenia sostiene che il decreto legge n. 2082 è tutt’ora in vigore e sottolinea che le modifiche apportate al sistema di aiuti dalle leggi successive sono state poco sostanziali, pertanto tali aiuti devono essere considerati ancora come aiuti esistenti, in ossequio ai relativi criteri stabiliti dalla giurisprudenza (sentenze della Corte 9 agosto 1994, causa C 44/93, Namur‑Les assurances du crédit, Racc. pag. I‑3829; in prosieguo: la «sentenza Namur», e sentenza del Tribunale 30 aprile 2002, cause riunite T‑195/01 e T‑207/01, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II‑2309).

91      Secondo la Commissione, benché il decreto legge n. 2081 abbia individuato la Tirrenia e la Adriatica come concessionarie e permettesse, se necessario, l’erogazione di contributi statali, e benché il decreto legge n. 2082 disciplinasse la costituzione della società Adriatica e di altre società di trasporto marittimo – nonché l’emissione da parte delle stesse di obbligazioni – tali testi legislativi non hanno stabilito sovvenzioni per finanziare OSP comparabili a quelle attuali. Infatti, le modifiche al regime legislativo intervenute a partire dal 1930 sarebbero d’importanza tale che quest’ultimo avrebbe dovuto essere nuovamente notificato a norma dell’art. 88, n. 3, CE, in conformità della giurisprudenza (sentenze Namur e Government of Gibraltar/Commissione, citata al punto 90 supra).

92      La Commissione osserva che l’attuale regime di OSP finanziato da sovvenzioni erogate a specifiche concessionarie risulta dalle leggi 19 maggio 1975, nn. 684 e 169. Il fatto che la legge n. 684 costituisca un discrimine per la legislazione italiana sarebbe confermato dalla circostanza che tale legge abroga le leggi precedentemente applicabili in materia.

93      Nel suo controricorso nella causa T‑292/04 la Commissione osserva che, sulla scorta delle informazioni di cui dispone, l’attribuzione delle linee in questione a compagnie private avveniva mediante aggiudicazione ristretta fino al 1974, mentre dopo tale data esse sono state cedute alle società ricorrenti secondo libera aggiudicazione.

94      Inoltre, la legge 5 dicembre 1986, n. 856, e la legge 5 maggio 1989, n. 160, avrebbero nuovamente apportato importanti innovazioni al regime di cui trattasi, modificando gli OSP in maniera significativa con riferimento al contenuto sostanziale del regime, in particolare per quanto riguarda le linee da servire, la loro frequenza, le tariffe applicate e il relativo finanziamento pubblico.

95      All’udienza, rispondendo ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha aggiunto che, per giudicare in ordine alla sufficienza della motivazione della decisione impugnata relativamente alla asserita anteriorità degli aiuti rispetto all’entrata in vigore del Trattato CE, doveva tenersi conto dei chiarimenti forniti nelle sue memorie prodotte dinanzi al Tribunale nella causa T‑246/99, allegate dalla Commissione alle proprie risposte scritte ai quesiti nella causa in esame. A suo giudizio, nel corso del procedimento amministrativo le autorità italiane non avrebbero sostenuto in maniera puntuale e seria che il regime legislativo che ha stabilito gli aiuti in discorso era stato istituito prima dell’entrata in vigore del Trattato CE e le stesse ricorrenti non avrebbero menzionato tale circostanza nelle proprie osservazioni. Alla luce di ciò, la Commissione ritiene di non aver avuto l’obbligo di esaminare esplicitamente ed in modo esaustivo detta circostanza nella decisione impugnata.

96      Alla luce delle considerazioni che precedono non sarebbe possibile ritenere che il regime di aiuti in questione risalga ad un periodo anteriore rispetto all’entrata in vigore del Trattato CE. Del resto, la Commissione avrebbe debitamente motivato la propria posizione su tale questione nella decisione impugnata.

–       Giudizio del Tribunale

97      Con il presente motivo, le ricorrenti nelle cause T‑265/04 e T‑292/04 sostengono, in sostanza, che la Commissione ha svolto una valutazione erronea ritenendo che le sovvenzioni in causa siano aiuti nuovi e non aiuti esistenti, laddove il regime che li prevede sarebbe stato istituito addirittura prima dell’entrata in vigore del Trattato CE. Per contro, benché esse deducano un motivo relativo ad un presunto difetto di motivazione nell’ambito della serie di motivi in esame, le ricorrenti non contestano la motivazione della decisione impugnata per quanto attiene più specificatamente all’asserita anteriorità del regime di aiuti di cui trattasi rispetto all’entrata in vigore del Trattato CE.

98      Occorre tuttavia rammentare che la motivazione di un atto deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione, in modo, da un lato, da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, onde poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione abbia un fondamento valido o meno e, dall’altro, da permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63; sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. pag. II‑435, punto 278, e 14 gennaio 2004, causa T‑109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II‑127, punto 119). Ne consegue che, se la motivazione di un atto è insufficiente su un punto essenziale dell’iter logico che ha determinato la scelta operata dal suo autore, il giudice comunitario non è in grado di esercitare detto controllo sul merito.

99      Spetta quindi al giudice comunitario verificare la sufficienza della motivazione di un atto prima di occuparsi dei motivi dedotti dalle parti al fine di contestarne la fondatezza. Infatti, da giurisprudenza costante risulta che l’obbligo di una motivazione sufficientemente precisa degli atti, sancito dall’art. 253 CE, costituisce uno dei principi fondamentali del diritto comunitario del quale spetta al giudice garantire l’osservanza, all’occorrenza rilevando d’ufficio la violazione del suddetto obbligo (sentenze della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità, Racc. pag. 87, pag. 109, e del Tribunale 17 febbraio 2000, causa T‑241/97, Stork Amsterdam/Commissione, Racc. pag. II‑309, punto 74), atteso che il difetto o l’insufficienza di motivazione rientra nell’inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell’art. 230 CE (v. sentenza del Tribunale 19 settembre 2006, causa T‑166/01, Lucchini/Commissione, Racc. pag. II‑2875, punto 144 e giurisprudenza ivi citata).

100    Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno verificare d’ufficio se la motivazione della decisione impugnata soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE in ordine alla asserita anteriorità del regime di aiuti di cui trattasi rispetto all’entrata in vigore del Trattato CE e esaminarla prima di affrontare, se del caso, le questioni di merito sollevate dalle parti a tale riguardo.

101    Secondo una giurisprudenza costante, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato (v. sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑723, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II‑2197, punto 62).

102    La motivazione, quindi, non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza Corsica Ferries France/Commissione, citata al punto 101 supra, punti 63 e 64 e giurisprudenza ivi citata).

103    Resta il fatto che la necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione di tutte le circostanze del caso, in considerazione, tra l’altro, dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che esso riguarda direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T‑228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, Racc. pag. II‑4665, punto 141 e giurisprudenza ivi citata).

104    Alla luce delle suesposte considerazioni occorre valutare se la motivazione della decisione impugnata soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE per quanto attiene all’asserita anteriorità del regime di aiuti di cui è causa rispetto al Trattato CE.

105    Nella fattispecie va rilevato che il punto 73 della decisione impugnata ha il seguente tenore:

«La Commissione non condivide l’opinione delle compagnie regionali secondo cui gli aiuti in questione costituirebbero aiuti esistenti. In primo luogo, essa rileva che tali aiuti non sono anteriori all’entrata in vigore del trattato. Infatti, sono state le leggi n. 684/74 e n. 169/75 che hanno disciplinato, nella loro forma attuale, il regime della sovvenzione annua di equilibrio. Peraltro, il decreto n. 501/79, la legge n. 856/86 e le convenzioni del 1991 hanno stabilito in dettaglio vari obblighi di servizio pubblico, nonché gli elementi di costo che entrano nel calcolo della sovvenzione di equilibrio di cui beneficiano le compagnie regionali».

106    All’udienza la Commissione, interrogata in merito alla motivazione, nella decisione impugnata, della posizione da essa assunta in relazione alla qualificazione degli aiuti in esame come aiuti esistenti, ha fatto valere che il punto 73 doveva essere letto alla luce di tutti gli altri punti della decisione impugnata, ed in particolare dei punti 40-48, afferenti ai diversi testi che disciplinano tali aiuti. Tuttavia è giocoforza constatare che i punti citati si limitano a descrivere il regime legislativo in discorso e gli aiuti che vi rientrano. Per contro, essi non menzionano la legislazione anteriore al 1974 né ne individuano eventuali modifiche specifiche che abbiano inciso sugli aiuti dopo di allora. In tale contesto, i punti 40-48 non contengono alcuna motivazione relativa alla questione se le sovvenzioni in esame potessero essere considerate aiuti esistenti in virtù della loro presunta anteriorità rispetto all’entrata in vigore del Trattato CE.

107    Occorre poi rammentare che il dispositivo e la motivazione di una decisione costituiscono un tutt’uno inscindibile, di modo che, quando la sua adozione è competenza del collegio dei membri della Commissione, spetta esclusivamente a quest’ultimo, in forza del principio di collegialità, adottare al contempo l’uno e l’altra, così come spetta esclusivamente al collegio qualsiasi modifica della motivazione che non costituisca una correzione meramente ortografica o grammaticale. Ne consegue che l’argomentazione presentata dagli agenti della Commissione in un procedimento dinanzi al Tribunale non può rimediare all’eventuale insufficienza della motivazione della decisione impugnata (sentenza del Tribunale 18 gennaio 2005, causa T‑93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel/Commissione, Racc. pag. II‑143, punti 124 e 126).

108    Nel caso di specie, quindi, non può essere accolto l’argomento addotto dalla Commissione all’udienza, secondo cui deve tenersi conto, per valutare la sufficienza della motivazione contenuta nella decisione impugnata, dei chiarimenti forniti nelle memorie presentate al Tribunale nella causa T‑246/99, che la Commissione ha allegato alle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale nella causa in esame. Infatti, la circostanza che la Commissione, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale di annullamento intrapreso da una persona giuridica avverso una decisione di avvio del procedimento d’indagine, abbia fornito chiarimenti attinenti alla motivazione della suddetta decisione non può incidere sulla portata del suo obbligo di motivare la decisione finale, adottata al termine del predetto procedimento amministrativo e indirizzata ad uno Stato membro.

109    In base all’analisi che precede si deve concludere che è alla luce del solo punto 73 della decisione impugnata che occorre valutare l’adeguatezza della motivazione nel caso di specie.

110    Va tuttavia rilevato, anzitutto, che il suddetto punto non affronta le questioni sollevate dalle ricorrenti nell’ambito del presente motivo, riassunte ai punti 88‑90 supra. In particolare, la Commissione non ha analizzato le affermazioni delle ricorrenti relative al fatto che gli aspetti essenziali del regime di aiuti in causa e del finanziamento ad essi relativo sarebbero stati stabiliti dai decreti legge nn. 2081 e 2082 del 1936 e dalla legge 5 gennaio 1953, n. 34, e che da allora questi sarebbero rimasti sostanzialmente immutati. Essa non ha neppure preso posizione sulla questione se le modifiche apportate dopo tale epoca implichino essenzialmente un aggravio degli obblighi a carico delle società beneficiarie, accompagnato da una riduzione dell’aiuto percepito.

111    Ciò premesso, si deve affermare che il Tribunale non è in grado di esercitare il proprio controllo della legittimità della decisione impugnata in riferimento a tali argomenti, in quanto la Commissione non ha chiarito, nella decisione impugnata, le ragioni per cui dovrebbero essere respinti.

112    Tuttavia, come rammentato ai punti 101 e 103 supra, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dalle circostanze del caso. A tale riguardo occorre tener conto in particolare delle osservazioni svolte dallo Stato membro e dai terzi interessati nella fase del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. Infatti, dato che la Commissione, nell’ambito di un’indagine in materia di aiuti di Stato avviata in conformità dell’art. 88, n. 2, CE, dipende dalle informazioni che lo Stato membro e gli interessati le forniscono nel corso di tale procedimento, alla stessa può venire addebitato di non aver considerato uno specifico elemento di fatto idoneo ad incidere sulla sua analisi solo qualora essa ne sia stata informata.

113    Pertanto spetta al Tribunale verificare se gli elementi di fatto, menzionati ai punti 88‑90 e 110 supra, addotti dalle ricorrenti nel presente procedimento siano stati altresì presentati alla Commissione nel corso del procedimento d’indagine.

114    Dagli atti risulta che, nella fase del procedimento d’indagine, per quanto attiene agli aiuti corrisposti alla Tirrenia e alla Adriatica, le autorità italiane hanno addotto argomenti molto simili a quelli fatti valere dalle ricorrenti nelle cause T‑265/04 e T‑292/04 nell’ambito del motivo in esame. In particolare, le osservazioni delle autorità italiane del 28 settembre 1999 contengono il seguente passaggio:

«La conclusione ora esposta vale a maggior ragione per talune società – Tirrenia e Adriatica – atteso che i principali profili oggetto di contestazione da parte della Commissione – i.e. le modalità di individuazione ed affidamento degli OSP e i criteri di determinazione dei finanziamenti relativi – risultano per l’essenziale già previsti e disciplinati nella normativa di cui ai regi decreti n. 2081/36 e n. 2082/36. Certo, è vero che la successiva normativa ha introdotto elementi di riforma del complessivo regime. E tuttavia, ad un esame attento ed oggettivo dei vari provvedimenti legislativi e regolamentari succedutisi nel corso degli anni, emerge che, per un verso, gli OSP sono stati resi più articolati e rigorosi e, per l’altro, gli aggiustamenti introdotti riguardo al sistema di pagamento hanno avuto lo scopo e l’effetto di ridurre gli importi erogati prevedendo che questi ultimi fossero calcolati non già sulla base dei costi effettivi sopportati dall’impresa, bensì sulla base di parametri medi obiettivi».

115    Nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, la Commissione definisce «timida e vaga» tale «affermazione» ed evidenzia di non aver potuto individuare nessun argomento relativo all’asserita anteriorità degli aiuti controversi rispetto all’entrata in vigore del Trattato CE nelle osservazioni presentate dalle ricorrenti in occasione del procedimento d’indagine.

116    Nondimeno, dal punto 114 supra risulta in maniera inequivocabile che nel procedimento amministrativo le autorità italiane hanno sostenuto, innanzi tutto, che il regime d’aiuti che stabilisce il finanziamento degli OSP assunti dall’Adriatica è stato creato nel 1936 e, in secondo luogo, che tutte le modifiche a tale regime intervenute successivamente hanno avuto l’effetto di ridurre l’importo globale della sovvenzione corrisposta.

117    Invero, la Commissione è tenuta ad esporre soltanto i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nel sistema della sua decisione (punto 102 supra), ma non basta affermare, come essa ha fatto nel caso di specie, che gli aiuti di cui è causa «non sono anteriori all’entrata in vigore del trattato» dato che «sono state le leggi n. 684/74 e n. 169/75 che hanno disciplinato, nella loro forma attuale, il regime della sovvenzione annua di equilibrio», laddove lo Stato membro interessato ha sostenuto nel corso del procedimento d’indagine che gli aiuti avevano origine in una normativa nazionale specifica entrata in vigore nel 1936, ovvero prima dell’entrata in vigore del Trattato CE nello stesso Stato membro.

118    Senza che sia necessario che il Tribunale prenda posizione sulla questione se gli aiuti concessi all’Adriatica siano stati effettivamente istituiti alla data indicata, si deve affermare che la decisione impugnata è, in linea di principio, viziata da un’insufficienza di motivazione tale da impedire al Tribunale l’esercizio del controllo di legittimità di detto atto, atteso che la Commissione ha omesso di esaminare la suddetta questione.

119    Allo stesso modo, per quanto attiene agli aiuti corrisposti alle quattro ricorrenti nella causa T‑292/04, occorre rilevare che le osservazioni delle autorità italiane del 28 settembre 1999 contengono pure, alla pag. 31, il seguente passaggio:

«(…) Va peraltro segnalato che indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata dell’esercente il servizio, l’individuazione degli OSP è rimasta sostanzialmente la stessa sia prima che dopo la riforma del 1975. In effetti, l’individuazione di OSP sovvenzionati per tali servizi si trova già chiaramente disposta dalla legge n. 34, del 5 gennaio 1953, che contempla “servizi marittimi sovvenzionati” in quattro settori (Arcipelago Toscano; Isole Partenopee e Pontine; Isole Eolie; Isole Egadi e Pelagie; Ustica e Pantelleria), prevedendo altresì l’individuazione delle linee da servire, nonché la stipulazione di una convenzione ventennale con l’esercente il servizio sovvenzionato. Analogamente, con la legge n. 178 del 26 marzo 1959, i servizi marittimi sovvenzionati hanno ricompreso anche le rotte del Medio e Alto Adriatico e con la legge 856 del 5.12.1986, le rotte con le isole minori sarde e con la Corsica».

120    Da tale passaggio emerge che le autorità italiane hanno sostenuto nel corso del procedimento d’indagine che il regime di aiuti relativo al finanziamento degli OSP su varie linee attualmente servite dalle quattro ricorrenti nella causa T‑292/04 è stato istituito nel 1953 ed in seguito esteso, prima nel 1959 e poi nel 1986. È giocoforza constatare quindi che la Commissione non ha risposto agli argomenti esplicitamente addotti dalle autorità italiane nel corso del procedimento amministrativo in merito all’asserita anteriorità degli aiuti corrisposti a dette quattro ricorrenti rispetto al Trattato CE e che il ragionamento esposto ai punti 109-118 supra si applica pertanto, mutatis mutandis, a tali aiuti.

121    Dal precedente punto 119, invero, risulta che gli OSP su determinate linee sembrano essere stati creati dopo l’entrata in vigore del Trattato CE. Del pari, si deve constatare che le destinazioni menzionate non paiono coprire tutti i collegamenti sui quali sono previsti OSP sovvenzionati nell’ambito del regime attualmente in vigore. Tuttavia non spetta al Tribunale procedere ad un esame dettagliato delle diverse leggi per stabilire quali collegamenti siano stati previsti per la prima volta nel 1953 e quali successivamente, dal momento che la Commissione non ha affrontato una simile analisi nella decisione impugnata. Infatti, l’analisi di cui al punto precedente, nonché ai punti ai quali ivi si rinvia, è sufficiente per respingere l’argomentazione della Commissione secondo cui non era necessario che essa esaminasse la tesi delle autorità italiane in virtù della quale il regime di aiuti di cui è causa era stato già definito nel 1953. Senza che il Tribunale debba prendere posizione sulla questione se ed eventualmente quali aiuti corrisposti alle ricorrenti nella causa T‑292/04 siano stati effettivamente istituiti alla data indicata, occorre dunque constatare che la decisione impugnata è, in linea di principio, viziata da un’insufficienza di motivazione tale da impedire al Tribunale l’esercizio del controllo di legittimità di detto atto, in quanto la Commissione ha omesso di esaminare la suddetta questione.

122    È tuttavia necessario verificare se i riferimenti della Commissione alle ulteriori modifiche apportate al regime della sovvenzione di equilibrio e agli aiuti corrisposti in base ad esso la dispensassero dall’esaminare la legislazione anteriore, di modo che la motivazione addotta nella decisione impugnata sarebbe nondimeno sufficiente a giustificare la conclusione secondo cui si tratta di aiuti nuovi. Occorre rammentare, in particolare, che al punto 73 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato che il regime della sovvenzione annua di equilibrio esiste «nella sua forma attuale» a partire dalle leggi n. 684 del 1974 e n. 169 del 1975, e che «il decreto n. 501/79, la legge n. 856/86 e le convenzioni del 1991 hanno stabilito in dettaglio vari obblighi di servizio pubblico, nonché gli elementi di costo che entrano nel calcolo della sovvenzione di equilibrio».

123    In tale contesto va ricordato che devono essere considerati come aiuti nuovi soggetti all’obbligo di notifica, a termini dell’art. 88, n. 3, CE, non soltanto i provvedimenti diretti a istituire un regime di aiuti, ma anche quelli diretti a modificarlo, fermo restando che le modifiche possono riguardare vuoi aiuti esistenti, vuoi progetti iniziali notificati alla Commissione (sentenze Namur, citate al punto 90 supra, punto 13, e 17 giugno 1999, causa C‑295/97, Piaggio, Racc. pag. I‑3735, punto 48). Infatti, lo scopo dell’art. 88, n. 3, CE, che è quello di assicurare che la Commissione possa esercitare, in tempo utile e nell’interesse generale delle Comunità, il proprio controllo su ogni progetto diretto ad istituire o a modificare un regime di aiuti, non potrebbe venire conseguito se la Commissione fosse informata solo dei progetti iniziali e non delle modifiche intervenute successivamente (sentenza della Corte 9 ottobre 1984, cause riunite 91/83 e 127/83, Heineken Brouwerijen, Racc. pag. 3435, punto 17).

124    Da tale giurisprudenza risulta che le modifiche legislative che influiscono su un regime di aiuti devono considerarsi in determinate circostanze come aiuti nuovi. Tuttavia, da essa risulta pure che simili modifiche non configurano necessariamente aiuti supplementari e quindi nuovi. In tal senso, nella sentenza Namur, citata al punto 90 supra, punti 29 e 31, la Corte ha dichiarato che il provvedimento in esame nella causa di cui essa era investita non aveva modificato la normativa con cui erano stati istituiti i vantaggi di cui beneficiava un ente pubblico, né per quanto riguarda la natura di detti vantaggi, né per quanto riguarda le attività di tale ente. Essa ha quindi concluso che il predetto provvedimento non influiva sul regime di aiuti istituito da detta normativa, e pertanto il provvedimento stesso non poteva essere considerato come istituzione o modifica di aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE.

125    Nella fattispecie la Commissione non chiarisce, nella decisione impugnata, il significato dell’espressione, utilizzata al punto 73, «nella sua forma attuale». L’impiego di tale locuzione implica che determinati aspetti di un regime precedente sono stati mantenuti in seguito all’adozione di una nuova normativa nazionale nel 1974 e nel 1975, ma che altri aspetti del regime creato da dette leggi sono nuovi. Tuttavia, in mancanza di ulteriori chiarimenti nella decisione impugnata per quanto riguarda le differenze tra il precedente ed il nuovo regime, il Tribunale si trova nell’impossibilità di controllare la valutazione effettuata dalla Commissione, in fatto ed in diritto, della natura e della portata delle modifiche apportate allo stesso dalle leggi in parola.

126    Del pari, per quanto riguarda la circostanza, fatta valere dalla Commissione, che la normativa posteriore al 1975 nonché le convenzioni del 1991 «hanno stabilito in dettaglio vari obblighi di servizio pubblico, nonché gli elementi di costo che entrano nel calcolo della sovvenzione di equilibrio», dalla decisione impugnata non emergono né la natura né la rilevanza di tale disciplina di dettaglio. La Commissione, quindi, non ha individuato in forma specifica obblighi o elementi del calcolo della sovvenzione che sono stati modificati. Anche una lettura congiunta di tale frase con la descrizione del regime di cui ai punti 30-39 della decisione impugnata non consente di chiarire su quali modifiche specifiche si basi la Commissione per concludere che gli aiuti inizialmente concessi sono stati modificati in modo tale da dover essere considerati ormai come aiuti nuovi.

127    Inoltre, lo scopo che l’art. 88, n. 3, CE persegue assimilando le modifiche degli aiuti esistenti ad aiuti nuovi è quello di evitare che gli Stati possano eludere l’obbligo di notificare questi ultimi conseguendo lo stesso risultato mediante un’estensione della portata di un regime già in vigore (v., in tal senso, sentenza Heineken Brouwerijen, citata al punto 123 supra, punto 17). Orbene, in una situazione in cui la modifica di un regime esistente ha l’effetto di ridurre l’importo degli aiuti che possono o che devono essere corrisposti, essa non ha lo stesso effetto di un aiuto nuovo, in quanto quest’ultimo implica, per definizione, l’aumento degli oneri a carico dello Stato. Ne consegue che l’argomentazione prospettata dalle autorità italiane nel corso del procedimento d’indagine (v. punti 114 e 116 supra), nonché dalle ricorrenti nell’ambito del presente procedimento, in base alla quale le varie modifiche del regime legislativo e convenzionale di disciplina dell’aiuto in discussione hanno avuto l’effetto di ridurre l’importo complessivo dello stesso, era idonea, se fondata in fatto, ad inficiare la conclusione della Commissione circa il carattere nuovo degli aiuti in discorso. In tale contesto la Commissione aveva l’onere di esaminare la suddetta argomentazione in forma esplicita nella decisione impugnata, cosa che essa non ha fatto.

128    Infine, si deve rilevare che, all’udienza, la Commissione ha tentato di difendere la motivazione della decisione impugnata adducendo che la tesi delle autorità italiane, secondo cui gli aiuti all’Adriatica erano stati istituiti nel 1936, era «semplicemente assurda», alla luce delle patenti divergenze tra tale normativa e quella che in seguito l’ha sostituita, e pertanto essa non era tenuta a confutare specificamente tale tesi nella decisione impugnata. La Commissione ha osservato, in particolare, che il decreto legge n. 2081 del 1936 si limita a prevedere, al suo art. 2, un elenco di linee da servire nonché a contemplare, al suo art. 6, l’eventuale concessione di una sovvenzione statale per finanziarne l’esercizio. Il regime di concessione che risulta da tale normativa sarebbe quindi molto diverso dal dettagliato regime di sovvenzione statale istituito nel 1974 e nel 1975.

129    In proposito è d’uopo rammentare che, sebbene il decreto legge n. 2081 del 1936 si limiti, in effetti, a prevedere al suo art. 6 la possibilità per lo Stato di corrispondere una sovvenzione che «sarà stabilita da apposite convenzioni», il suo art. 7 sembra presumere che simile sovvenzione venga senz’altro corrisposta, dato che fa riferimento alla «sovvenzione inizialmente attribuita a ciascuna società», e dato inoltre che l’art. 15 parla di una sovvenzione preesistente che continuerebbe ad essere erogata ai nuovi concessionari.

130    In aggiunta, a termini dei punti 30‑39 della decisione impugnata, le disposizioni relative ai regimi istitutivi degli aiuti in esame sono contenute in parte nella normativa nazionale, in parte nelle convenzioni stipulate tra la Repubblica italiana e ciascuna compagnia beneficiaria ed in parte nei piani quinquennali previsti dalle convenzioni ed approvati con decreto ministeriale. All’udienza la Commissione ha nuovamente ribadito che gli aiuti di cui è causa sono disciplinati da una combinazione di disposizioni legislative e convenzionali.

131    Quindi, l’argomentazione della Commissione fondata sul carattere maggiormente dettagliato e specifico della normativa entrata in vigore dopo quella del 1936 non è sufficiente per stabilire che gli aiuti stessi sono stati necessariamente modificati in modo rilevante. Infatti, in mancanza di un esame, nella decisione impugnata, del contenuto delle convenzioni sottoscritte all’epoca dalle autorità italiane, da un lato, e dalle compagnie Tirrenia e Adriatica, dall’altro, il Tribunale non è in grado di verificare in quale misura gli aiuti concessi nel 1936 fossero effettivamente diversi da quelli in seguito corrisposti. Pertanto, l’argomento addotto dalla Commissione all’udienza deve essere respinto.

132    In ogni caso, da una lettura combinata del decreto legge n. 2081 e del decreto legge n. 2082, prodotti dalla Tirrenia-Adriatica in allegato al suo ricorso, risulta che tale normativa ha istituito quattro nuove società, tra cui la Tirrenia e l’Adriatica, incaricate di fornire determinati servizi di trasporto marittimo su linee specifiche sotto il controllo dello Stato, e che essa prevedeva la possibilità di finanziare l’esercizio di tali linee, in parte, mediante una sovvenzione statale da stabilire convenzionalmente.

133    Alla luce di ciò, al Tribunale non spetta procedere ad un raffronto dettagliato dei decreti legge citati con le disposizioni di legge adottate successivamente all’entrata in vigore del Trattato CE, non avendo la Commissione effettuato tale raffronto nella decisione impugnata. L’analisi sopra svolta, difatti, è sufficiente per respingere l’argomentazione della Commissione secondo cui non era necessario che essa esaminasse la tesi delle autorità italiane relativa all’asserita istituzione degli aiuti di cui trattasi nel 1936.

134    Da tutto quanto precede risulta che la decisione impugnata è viziata da un’insufficienza di motivazione, da parte della Commissione, in relazione alla qualificazione delle sovvenzioni di cui trattasi nel caso di specie come aiuti nuovi dal momento che la motivazione fornita non consente al Tribunale di verificare la legittimità di tale atto. Occorre di conseguenza annullare la decisione impugnata.

135    Tuttavia, nelle circostanze del caso di specie e in particolare alla luce dei contrasti che dividono le parti quanto alle conseguenze da trarsi dalle sentenze della Corte 10 maggio 2005 e del Tribunale 20 giugno 2007, è d’uopo esaminare comunque il quinto motivo della seconda serie di motivi.

 Sul quinto motivo della seconda serie di motivi, relativo all’anteriorità delle misure nazionali che definiscono gli OSP rispetto all’entrata in vigore del regolamento n. 3577/92

–       Argomenti delle parti

136    Le ricorrenti rammentano che, a norma dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, «[i] contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore fino alle rispettive date di scadenza». Alla luce di questa disposizione, la cui finalità era di escludere tali contratti dall’applicazione del nuovo regime in materia di cabotaggio marittimo introdotto dal regolamento n. 3577/92, la Commissione non sarebbe legittimata a considerare gli aiuti in esame nel caso di specie come aiuti nuovi.

137    Nelle loro risposte scritte ai quesiti del Tribunale le ricorrenti rilevano, inoltre, che la decisione impugnata non sembra coerente con la lettura della decisione di avvio compiuta dalla Corte nella sua sentenza 10 maggio 2005 e dal Tribunale nella sua sentenza 20 giugno 2007. Infatti, in entrambe tali sentenze il giudice comunitario avrebbe dichiarato che solo un’eventuale compensazione in eccesso degli OSP assunti dalle ricorrenti può configurare un aiuto nuovo, laddove le eventuali compensazioni necessarie al finanziamento degli OSP sono aiuti esistenti in applicazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92. La decisione di avvio, quindi, sarebbe stata dichiarata legittima unicamente in quanto l’indagine avviata dalla Commissione riguardava soltanto detta eventuale compensazione eccessiva e non già l’aiuto nel suo complesso. Nella decisione impugnata pertanto la Commissione, esaminando la compatibilità dell’aiuto nel suo complesso con il mercato comune, avrebbe oltrepassato i limiti dell’indagine che essa aveva regolarmente avviato con l’adozione della decisione di avvio.

138    Secondo la Commissione, l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 non può introdurre alcuna deroga alla disciplina degli aiuti di Stato, giacché il suo fondamento normativo è l’art. 84 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 80 CE), che riguarda la libera prestazione di servizi in materia di trasporti marittimi, e non la concorrenza.

139    Nelle sue risposte scritte ai quesiti del Tribunale la Commissione fa valere che le sentenze della Corte 10 maggio 2005 e del Tribunale 20 giugno 2007 non contengono alcuna dichiarazione relativa al fatto che il regolamento n. 3577/92 abbia come fondamento normativo l’art. 84 del Trattato CE. La Corte ed il Tribunale avrebbero riconosciuto che la Commissione era in ogni caso competente ad analizzare i meccanismi di finanziamento dei contratti di cui trattasi nel loro insieme, onde verificare che non includessero aiuti non necessari ad assicurare gli OSP.

–       Giudizio del Tribunale

140    Innanzi tutto è d’uopo rammentare quanto dichiarato dal Tribunale nella sua sentenza 20 giugno 2007, ai punti 155 e seguenti, per quanto attiene alla portata della decisione di avvio e all’interpretazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 relativamente alla qualificazione degli aiuti in esame nel caso di specie come aiuti nuovi o esistenti:

«155      A tale riguardo, occorre rilevare che, nella sentenza 10 maggio 2005, (...) (punto 64 in fine), la Corte ha interpretato la decisione [di avvio] nel senso che la Commissione vi ha riconosciuto che, nei limiti della compensazione dei costi addizionali causati dagli OSP, i meccanismi di finanziamento dei contratti controversi erano giustificati ex art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 (v. altresì punto 60 della sentenza). Di conseguenza, secondo detta interpretazione data dalla Corte alla decisione [di avvio], l’obbligo di sospensione e l’apertura del procedimento d’indagine vertono esclusivamente su eventuali aiuti eccedenti quanto necessario per garantire gli OSP.

156      Peraltro, siffatta interpretazione è confermata da una semplice lettura della decisione [di avvio] stessa, che contiene in particolare il passaggio seguente, ripreso anche dalla Corte nella sentenza 10 maggio 2005, (...) (punto 60):

         “L’art. 4, paragrafo 3, [del regolamento n. 3577/92] consente ai contratti di servizio pubblico già esistenti alla data di entrata in vigore del detto regolamento di restare in vigore fino alle rispettive date di scadenza. Tale ‘clausola d’anzianità’ dev’essere interpretata in senso restrittivo, rappresentando un’eccezione alla norma generale secondo cui i contratti di OSP devono essere aperti a tutti gli operatori qualificati dell’Unione europea. Pertanto, solo le compensazioni necessarie ad assicurare l’offerta del servizio pubblico possono rientrare in tale clausola”.

157      Alla luce di tale passaggio, infatti, occorre constatare che l’apertura del procedimento d’indagine ha avuto solamente la portata limitata descritta dalla Corte nella sua sentenza.

158      La Corte ha anche interpretato l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, al punto 64 della sentenza 10 maggio 2005 (...) nel senso che esso concerne il mantenimento dei contratti di servizio pubblico conclusi con compagnie di navigazione che offrono servizi regolari verso, da e tra le isole, esistenti al 1° gennaio 1993, fino alle rispettive date di scadenza, senza limitare la portata di questa disposizione a taluni aspetti degli stessi. La Corte rileva che i contratti di questo tipo contengono di per sé disposizioni finanziarie necessarie ad assicurare gli OSP ivi previsti e che anche gli accordi finanziari necessari ad assicurare gli OSP ivi presenti rientrano nel detto art. 4, n. 3.

159      Risulta quindi da tale parte del ragionamento della Corte che l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 doveva, in via di principio, condurre la Commissione ad ammettere, per le misure di cui trattasi nel caso di specie, la qualificazione di aiuti esistenti nella fase del procedimento in cui si deve scegliere tra detta qualificazione e quella di nuovi aiuti (punti 62-64 della sentenza).

160      Tuttavia la Corte ha poi dichiarato che eventuali aiuti eccedenti quanto necessario ad assicurare gli OSP oggetto dei contratti controversi non possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, proprio perché non sono necessari all’equilibrio, e dunque al mantenimento, di tali contratti. Essa ha concluso che tali aiuti non possono essere considerati sulla base di questa disposizione come aiuti esistenti (punto 65 della sentenza) e che la Commissione ha dunque giustamente potuto considerarli nuovi aiuti (punto 66 della sentenza).

161      Da quanto precede risulta che la Corte ha qualificato le sovvenzioni di cui trattasi nella presente causa come aiuti esistenti, in forza dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, in quanto non considerate dalla decisione controversa e come nuovi aiuti in quanto considerate da quest’ultima. La Corte, quindi, ha constatato che la decisione controversa era fondata per quanto concerne la qualificazione degli aiuti di cui trattasi come nuovi o esistenti».

141    Il Tribunale ha poi verificato se tra la causa T‑246/99 e la causa connessa C‑400/99 esistessero differenze tali da giustificare l’adozione da parte del Tribunale di una soluzione diversa da quella prescelta dalla Corte. Avendo risolto tale questione in senso negativo, il Tribunale ha concluso, al punto 173 della sentenza, che «il ricorso proposto dalle ricorrenti [andava] respinto in quanto privo di oggetto, nei limiti in cui la sua portata è più ampia di quella del ricorso proposto dal governo italiano nella connessa causa C‑400/99. Per il resto, l’argomentazione delle ricorrenti basata sull’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 non può giustificare l’annullamento della decisione [di avvio] nel presente procedimento».

142    Nel caso di specie, atteso che la decisione impugnata ha chiuso il procedimento iniziato con la decisione di avvio, è giocoforza constatare che il procedimento d’indagine, e quindi necessariamente la decisione impugnata, potevano avere ad oggetto solo gli aiuti eccedenti quanto necessario per finanziare gli OSP, in forza dell’interpretazione dell’art. 4, n. 3, fornita dai giudici comunitari. Tale conclusione si applica agli aiuti relativi alle linee che rientrano nel cabotaggio e quindi nel regolamento n. 3577/92, e non a quelli relativi alle linee che ricadono nel trasporto internazionale.

143    L’argomentazione della Commissione secondo cui l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 non potrebbe apportare una deroga alla disciplina degli aiuti di Stato, in quanto il suo fondamento normativo è l’art. 84 del Trattato CE, non può inficiare tale conclusione. Questa stessa argomentazione è già stata sostenuta dalla Commissione nell’ambito della causa C‑400/99 a suffragio della sua tesi in base alla quale l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 poteva autorizzare le eventuali restrizioni della libera prestazioni dei servizi, ma non le sovvenzioni ad essa relative (v. il punto 63 della sentenza 10 maggio 2005). Orbene, la Corte ha dichiarato, ai punti 64 e 65 della sua sentenza 10 maggio 2005, che la suddetta argomentazione sulla portata limitata della disposizione citata è esatta solo in parte.

144    Infatti, la Corte ha ammesso la fondatezza di detta argomentazione qualora gli aiuti eventuali che eccedono quanto necessario per assicurare gli OSP non possano rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 (punto 65 della sentenza), ma l’ha respinta in relazione alle disposizioni finanziarie necessarie per assicurare gli OSP assunti dalle ricorrenti (punto 64 della sentenza). La Corte ha osservato in particolare che, nella decisione di avvio, la stessa Commissione aveva riconosciuto che, nei limiti del finanziamento del costo addizionale degli OSP, i meccanismi di finanziamento dei contratti in esame ricadevano nell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92.

145    Di conseguenza l’argomentazione della Commissione relativa al fondamento normativo del regolamento n. 3577/92 è stata già esaminata e respinta dalla Corte per quanto attiene agli aiuti che sono necessari per assicurare gli OSP, alla stregua degli altri argomenti da essa addotti e tesi a dimostrare che l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92 non le imponeva di qualificare tali sovvenzioni come aiuti esistenti.

146    Alla luce di quanto precede la decisione impugnata dovrebbe essere parzialmente annullata in base al motivo in esame, in quanto essa considera gli aiuti relativi alle linee di cabotaggio come aiuti nuovi ed impone condizioni o ratifica impegni richiesti dalla Commissione relativamente agli stessi. Infatti, la Commissione ha analizzato la necessità delle sovvenzioni di cui è causa per finanziare gli OSP, ai punti 123-148 della decisione impugnata, nell’ambito dell’esame da essa effettuato della loro compatibilità con il mercato comune. Essa ha concluso che, nel loro complesso, gli aiuti destinati al finanziamento dei collegamenti rientranti nel cabotaggio erano necessari, in quanto strettamente proporzionati al costo addizionale indotto dalla missione di servizio pubblico attribuita alle ricorrenti.

147    Pertanto, conformemente alla limitazione della portata della decisione di avvio adottata dalla Corte nella sua sentenza 10 maggio 2005 e dal Tribunale nella sua sentenza 20 giugno 2007, il procedimento formale non doveva riguardare gli aiuti al cabotaggio. Per quanto riguarda la circostanza, fatta valere dalla Commissione, che la Corte e il Tribunale hanno riconosciuto in ogni caso la competenza della Commissione stessa ad analizzare nel loro complesso le sovvenzioni in esame onde verificare che non comportassero aiuti non necessari ad assicurare gli OSP, occorre rilevare che la Commissione avrebbe dovuto condurre tale analisi al fine di determinare se una parte delle sovvenzioni in questione non fosse necessaria e dovesse quindi ritenersi un aiuto nuovo, anziché al fine di valutarne la compatibilità con il mercato comune. 

148    Nell’ipotesi in cui una parte delle sovvenzioni rientranti nel cabotaggio marittimo non fosse stata necessaria al finanziamento degli OSP, la Commissione avrebbe poi dovuto esaminare la compatibilità di detto aiuto nuovo con il mercato comune nel contesto di una procedura avviata in base all’art. 88, n. 2, CE. Nel caso di specie, invece, avendo constatato che le sovvenzioni relative al cabotaggio erano nel loro complesso necessarie, la Commissione avrebbe dovuto concludere che esse erano aiuti esistenti e che non se ne poteva quindi verificare la compatibilità con il mercato comune nel contesto di un procedimento come quello iniziato con l’adozione della decisione di avvio. Pertanto la Commissione avrebbe dovuto chiudere il procedimento avviato in base all’art. 88, n. 2, CE senza adottare alcuna decisione sulla compatibilità delle sovvenzioni in causa con il mercato comune.

c)     Conclusioni

149    Dal momento che il quarto ed il quinto motivo della seconda serie di motivi sono stati accolti, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui qualifica le sovvenzioni in esame come aiuti nuovi. Considerato che le cinque beneficiarie delle sovvenzioni in discussione, vale a dire la Tirrenia-Adriatica nella causa T‑265/04 e la Caremar, la Toremar, la Siremar e la Saremar nella causa T‑292/04, hanno contestato la legittimità della decisione impugnata per gli stessi motivi, detto annullamento riguarda la qualificazione come aiuti nuovi delle sovvenzioni corrisposte a tutte le società summenzionate. Alla luce di ciò non è necessario esaminare gli altri motivi della seconda serie di motivi.

150    È altresì inutile esaminare i motivi della prima serie di motivi al solo scopo di accertare se motivi diversi da quelli individuati nella presente sentenza possano parimenti giustificare l’annullamento della decisione impugnata. Infatti, spetta adesso alla Commissione decidere sul seguito da dare al procedimento amministrativo, in conformità dell’art. 233 CE, adottando, se del caso, una decisione in cui essa prenda nuovamente posizione sulle questioni di diritto e di fatto pertinenti.

151    Va inoltre sottolineato che l’insufficienza di motivazione accertata nell’ambito dell’esame del quarto motivo rende illegittima la qualificazione come aiuti nuovi delle sovvenzioni di cui trattasi non soltanto per quanto attiene al finanziamento degli OSP relativi ai servizi di cabotaggio operati dalle ricorrenti, ma anche per quanto riguarda il finanziamento degli OSP sui loro collegamenti internazionali.

152    Pertanto non è neppure necessario esaminare la terza serie di motivi relativi alla dichiarazione di incompatibilità con il mercato comune che riguarda la sovvenzione di equilibrio sul collegamento internazionale Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, né la quarta serie di motivi relativa all’obbligo imposto alla Repubblica italiana di procedere al recupero dell’aiuto afferente a tale collegamento.

B –  Causa T‑504/04

1.     Osservazioni preliminari

153    La ricorrente solleva otto motivi relativi, rispettivamente, a violazioni del diritto comunitario derivanti dal fatto che la Commissione ha ritenuto che il regime di aiuti in questione fosse necessario, a un’insufficienza di motivazione, a uno sviamento di potere, a uno sviamento di procedura, alla violazione da parte della Commissione delle proprie competenze, all’insufficienza dell’obbligo di una contabilità separata delle linee, all’insufficienza dell’obbligo relativo alla clausola di «standstill» degli aiuti e alla mancata esecuzione della decisione impugnata da parte delle autorità italiane. La ricorrente chiede altresì al Tribunale di adottare una serie di misure di organizzazione del procedimento.

154    In via preliminare è d’uopo esaminare quali conseguenze abbia sulla causa in esame l’annullamento, ad opera della presente sentenza, della decisione impugnata nell’ambito delle cause T‑265/04 e T‑292/04.

2.     Sulle conseguenze dell’annullamento della decisione impugnata nell’ambito delle cause T‑265/04 e T‑292/04 sulla causa in esame

a)     Argomenti delle parti

155    All’udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, la Commissione e la Caremar hanno sostenuto che, qualora il Tribunale annullasse la decisione impugnata nella sua interezza nell’ambito delle cause T‑265/04 e T‑292/04, il ricorso presentato dalla ricorrente nella causa T‑504/04 diverrebbe privo di oggetto. Infatti, la Commissione ha osservato che l’esame della compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune da essa effettuato nella decisione impugnata non era autonomo, bensì dipendeva anche dall’analisi dell’esistenza di un aiuto di Stato e dall’analisi della qualificazione di tale aiuto come nuovo o esistente.

156    All’udienza, rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale, la ricorrente nella causa T‑504/04 ha anch’essa riconosciuto che, ove il Tribunale annullasse la decisione impugnata nella sua interezza nell’ambito delle cause T‑265/04 e T‑292/04, il suo ricorso diverrebbe privo di oggetto. Tuttavia essa ha sottolineato che, per tutti i motivi addotti dalla Commissione nella decisione impugnata e nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, nonché dalla Corte e dal Tribunale nelle loro rispettive sentenze 10 maggio 2005 e 20 giugno 2007, siffatto annullamento sarebbe ingiustificato nelle circostanze del caso di specie.

b)     Giudizio del Tribunale

157    Innanzi tutto va ricordato che il ragionamento della Commissione relativo alla qualificazione delle sovvenzioni in questione come aiuti nuovi si colloca logicamente a monte della sua analisi della compatibilità di tali aiuti con il mercato comune. Infatti, prima di effettuare detta analisi, la Commissione deve determinare se gli aiuti siano nuovi o esistenti al fine di individuare la via procedurale da percorrere per esaminarne la compatibilità con il mercato comune. 

158    Orbene, non è possibile scindere la decisione impugnata affermando che la valutazione compiuta dalla Commissione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune può sussistere malgrado l’illegittimità della qualificazione delle sovvenzioni come aiuti nuovi.

159    Di conseguenza è giocoforza affermare che l’annullamento della decisione impugnata sancito dal Tribunale nella presente sentenza elimina la decisione impugnata nella sua interezza dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, gli effetti di una sentenza di annullamento si applicano, in linea di principio, ex tunc ed erga omnes nei confronti di tutti i soggetti di diritto, conferendole così l’autorità assoluta della cosa giudicata [v. sentenza della Corte 1° giugno 2006, cause riunite C‑442/03 P e C‑471/03 P, P&O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. I‑4845, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

160    Si deve quindi constatare che, a seguito dell’annullamento summenzionato, l’analisi della compatibilità con il mercato comune degli aiuti, tra cui rientra la sovvenzione di equilibrio corrisposta alla Caremar per finanziare, inter alia, il collegamento Napoli/Capri, analisi che la Commissione ha effettuato nella decisione impugnata in base ad un procedimento avviato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, è nulla e non avvenuta. Infatti, la Commissione non ha stabilito in maniera regolare se tale questione dovesse essere esaminata nel contesto del procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE o, eventualmente, in base ad un procedimento avviato a termini dell’art. 88, n. 1, CE. Tali rilievi relativi allo status giuridico della decisione impugnata non solo incidono sui rapporti tra la Commissione e le ricorrenti nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, ma riguardano altresì tutti i soggetti del diritto comunitario e, segnatamente, la ricorrente nella causa T‑504/04.

161    Tenuto conto di quanto precede, si deve dichiarare che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Infatti, dal momento che la decisione impugnata è stata integralmente annullata nell’ambito delle cause T‑265/04 e T‑292/04, non è più necessario statuire sul ricorso in esame. Quindi non occorre pronunciarsi sulle conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata, né, pertanto, sui motivi ed argomenti addotti dalle parti, né sulle richieste di misure di organizzazione del procedimento presentate nell’ambito della causa T‑504/04.

162    Infine, anche ammesso che i vari punti delle conclusioni presentate dalla ricorrente in relazione agli aiuti corrisposti dal 1989 al 1991 possano essere ritenuti autonomi rispetto alla sua domanda di annullamento, è sufficiente rilevare che dette sovvenzioni non sono oggetto della decisione impugnata, come confermato dal suo punto 35. Di conseguenza, il Tribunale non è in alcun caso competente a prendere posizione sulla suddetta questione nell’ambito del presente ricorso di annullamento.

 Sulle spese

163    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Nelle cause T‑265/04 e T‑292/04 la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni delle ricorrenti in dette cause.

164    Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. In considerazione del fatto che la decisione di non luogo a provvedere nella causa T‑504/04 discende direttamente dall’annullamento della decisione impugnata nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, occorre decidere che la Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente della causa T‑504/04.

165    Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, la Caremar, parte intervenuta a sostegno della Commissione nella causa T‑504/04, sopporterà le proprie spese nell’ambito di tale causa.

166    Infine, ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nell’ambito della causa T‑504/04.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, la decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia), è annullata.

2)      Nella causa T‑504/04, il ricorso è divenuto privo di oggetto.

3)      Nella causa T‑265/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tirrenia di Navigazione SpA.

4)      Nella causa T‑292/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle società Caremar SpA, Siremar SpA, Saremar SpA e Toremar SpA.

5)      Nella causa T‑504/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Navigazione Libera del Golfo SpA.

6)      Nella causa T‑504/04, la Repubblica italiana e la Caremar sopporteranno le proprie spese.

Forwood

Šváby

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2009.

Firme








Indice


Fatti e procedimento

Decisione impugnata

Conclusioni delle parti

A –  Causa T‑265/04

B –  Causa T‑292/04

C –  Causa T‑504/04

In diritto

A –  Cause T‑265/04 e T‑292/04

1.  Sulla ricevibilità

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

2.  Nel merito

a)  Introduzione

b)  Sulla seconda serie di motivi relativi alla qualificazione delle sovvenzioni come aiuti nuovi

Osservazioni preliminari

Sul quarto motivo della seconda serie di motivi, relativo al fatto che gli aiuti in esame sarebbero aiuti esistenti, in quanto anteriori all’entrata in vigore del Trattato CE

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul quinto motivo della seconda serie di motivi, relativo all’anteriorità delle misure nazionali che definiscono gli OSP rispetto all’entrata in vigore del regolamento n. 3577/92

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

c)  Conclusioni

B –  Causa T‑504/04

1.  Osservazioni preliminari

2.  Sulle conseguenze dell’annullamento della decisione impugnata nell’ambito delle cause T‑265/04 e T‑292/04 sulla causa in esame

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.