Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 7 agosto 2023 – MC / Iberia, Líneas Aéreas de España, SA Operadora Unipersonal
(Causa C-502/23, Iberia)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: MC
Convenuta: Iberia, Líneas Aéreas de España, SA Operadora Unipersonal
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea 1 , letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e con l’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che un passeggero, il quale abbia acquistato un biglietto per un volo di un vettore aereo operativo non mediante pagamento in denaro, bensì utilizzando un bonus di miglia accumulate nell’ambito di un programma per viaggiatori frequenti messo in campo da un altro vettore aereo, può pretendere dal vettore aereo operativo, in caso di annullamento del volo in questione, un rimborso in denaro del prezzo del biglietto di viaggio.
2) In caso di soluzione affermativa della questione 1): se, in questi casi, il prezzo del biglietto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, del quale il passeggero può pretendere il rimborso in denaro, debba essere calcolato in base alla tariffa accessibile al pubblico alla quale il corrispondente volo annullato viene offerto in vendita dal vettore aereo operativo, oppure se esso debba essere commisurato al valore (medio) delle miglia del bonus utilizzate.
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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).