Language of document : ECLI:EU:T:2014:143





Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 marzo 2014 – FESI / Consiglio

(causa T‑134/10)

«Ricorso di annullamento – Dumping – Estensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Cina esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite da Macao – Associazione che rappresenta importatori indipendenti – Insussistenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Inclusione – Atto che comporta misure di esecuzione ai sensi della menzionata disposizione del Trattato – Esistenza di mezzi d’impugnazione nazionali contro tali misure – Irricevibilità del ricorso di annullamento (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 23‑34, 37‑40)

2.                     Unione doganale – Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione connessa all’immissione in libera pratica di una merce – Contestazione dell’esistenza dell’obbligazione doganale – Competenza esclusiva del giudice nazionale (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 236 e 243‑246) (v. punti 35, 36)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Ricorso di un importatore non associato all’esportatore, non essendo l’importatore principale o l’utilizzatore finale del prodotto – Assenza di elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingue il ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1294/2009) (v. punti 41, 42, 44, 51‑58, 61‑63, 71‑75)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento d’esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Fédération européenne de l’industrie du sport (FESI) è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.