Language of document : ECLI:EU:T:2010:353

Causa T‑532/08

Norilsk Nickel Harjavalta Oy e Umicore SA/NV

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Classificazione, imballaggio ed etichettatura di alcuni composti di carbonato di nichel come sostanze pericolose — Direttiva 2008/58/CE — Direttiva 67/548/CEE — Regolamento (CE) n. 790/2009 — Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Adeguamento delle conclusioni — Applicazione nel tempo dell’art. 263, quarto comma, TFUE — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità di fondare sull’art. 263, quarto comma, TFUE un ricorso proposto prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Insussistenza

(Artt. 230, quarto e quinto comma, CE e 263, quarto comma, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti preparatori — Esclusione

(Art. 230 CE)

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità di essere individualmente interessati da un atto di portata generale — Presupposti — Atti che riguardano procedure di valutazione dei rischi e di classificazione delle sostanze pericolose

(Art. 230, quarto comma, CE)

1.      Il Trattato FUE non prevede alcuna disposizione transitoria specifica che disciplini la questione se l’art. 263, quarto comma, TFUE si applichi a procedimenti giurisdizionali pendenti alla data del 1° dicembre 2009. Per quanto riguarda specificamente la questione dell’applicabilità nel tempo delle norme che stabiliscono le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un singolo dinanzi al giudice dell’Unione, da un lato, conformemente al brocardo tempus regit actum la questione della ricevibilità di un ricorso va risolta in base alle norme vigenti all’epoca in cui esso è stato proposto e, dall’altro, le condizioni di ricevibilità del ricorso devono essere valutate riferendosi al momento in cui esso viene proposto, ossia quello del deposito dell’atto introduttivo che può essere regolarizzato solo prima della scadenza del termine per ricorrere. Ne consegue che, se al momento in cui è stato proposto il ricorso di annullamento, cioè quello del deposito sia dell’atto introduttivo che della domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, le condizioni di ricevibilità del ricorso erano disciplinate dall’art. 230 CE, la questione della ricevibilità di un siffatto ricorso deve essere risolta in base a detto articolo.

(v. punti 69‑70, 72)

2.      Un atto intermedio o preparatorio non può essere oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, in quanto non produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando in modo grave e manifesto la loro situazione giuridica. Infatti, gli eventuali vizi di un tale atto preparatorio devono essere fatti valere a sostegno di un ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione l’atto preparatorio costituisce un momento. Di conseguenza, la legittimità di tale decisione può essere rimessa in questione solo in modo incidentale, a sostegno di un ricorso diretto contro gli atti che hanno posto fine alla procedura.

(v. punti 93‑94)

3.      Un soggetto diverso dal destinatario di un atto può sostenere che quest’ultimo lo riguardi individualmente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, solamente se detto atto lo concerna a causa di determinate qualità a lui proprie o di una situazione di fatto che lo caratterizzi rispetto a chiunque altro e, per ciò, lo distingua in modo analogo ai destinatari. Tuttavia, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, qualora sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in questione. Pertanto, benché la circostanza che un soggetto intervenga nel processo di adozione di un atto dell’Unione possa essere idonea a contraddistinguerlo rispetto all’atto in questione laddove dalla disciplina dell’Unione siano state previste a favore di detto soggetto garanzie procedurali, così non è nel caso dei ricorrenti che fanno valere la loro partecipazione attiva alla procedura di valutazione dei rischi di talune sostanze, di cui agli artt. 6‑10 del regolamento n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, non essendo siffatte garanzie applicabili alla procedura, diversa dalla precedente, di classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548 e 1999/45 e che reca modifica al regolamento n. 1907/2006.

(v. punti 97‑99, 103, 108‑109)