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Ricorso proposto il 5 dicembre 2008 - Norilsk Nickel Harjavalta Oy e Umicore / Commissione

(Causa T-532/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Harjavalta, Finlandia) e Umicore SA/NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: K. Nordlander, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare ricevibile la presente istanza;

annullare gli atti impugnati;

condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la loro istanza, le ricorrenti chiedono l'annullamento della specifica inclusione di un gruppo di quattro composti omotopi del carbonato di nichel - cioè: l'idrossicarbonato di nichel, il carbonato puro di nichel ed altri due composti (in prosieguo: i "carbonati di nichel") - nella direttiva della Commissione 2008/58/CE 1 ("la trentesima direttiva ATP"), che costituisce un adeguamento al progresso tecnico ("ATP") della direttiva 67/548/CEE 2 ("la Direttiva sulle sostanze pericolose").

Le ricorrenti fanno essenzialmente valere che la classificazione dei carbonati di nichel, come rivista, non era basata sui criteri legali applicabili. Secondo le ricorrenti, la classificazione rivista dei carbonati di nichel sarebbe in contrasto con i requisiti previsti dalla direttiva sulle sostanze pericolose, in quanto non sarebbe sorretta da dati e non costituirebbe adeguamento al progresso tecnico. Si sostiene, invece, che la Commissione avrebbe rivisto la classificazione dei carbonati di nichel in base ad una valutazione del rischio provocato da detti carbonati di nichel eseguita, a fini diversi, ai sensi del regolamento (CE) n. 793/93 3 (il "Regolamento sulla valutazione del rischio"). La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione avrebbe fatto, in particolare, riferimento ad una constatazione di ammissibilità di deroga, nella quale quattro società diverse, incluse le ricorrenti, chiedevano il permesso di non eseguire taluni esami richiesti dal Regolamento sulla valutazione del rischio. Secondo le ricorrenti, detta constatazione non forniva dati idonei a giustificare nessuno dei cambiamenti introdotti nella classificazione dei carbonati di nichel inclusi nella trentesima direttiva ATP.

Le ricorrenti chiedono, quindi, l'annullamento di due diversi atti della Commissione:

la classificazione, nella versione rivista, dei carbonati di nichel alla voce 028 - 010 - 00 - 0 dell'allegato 1 F della trentesima direttiva ATP;

la decisione della Commissione di avvalersi della constatazione di deroga emessa dalle ricorrenti ai sensi del Regolamento sulla valutazione del rischio come base giustificativa per l'inclusione nella voce contestata.

A sostegno delle loro richieste le ricorrenti asseriscono che gli atti impugnati non soddisfano i requisiti della Direttiva sulle sostanze pericolose per i seguenti motivi:

a)    gli atti impugnati non soddisfano i criteri dettagliati e i dati scientifici previsti come requisiti per la classificazione in ogni classe di rischio in base all'Allegato VI alla Direttiva sulle sostanze pericolose;

b)    nell'adottare gli atti contestati, la Commissione non ha considerato le proprietà intrinseche dei carbonati di nichel nel contesto del trattamento e dell'uso normali come richiesto dalla Direttiva sulle sostanze pericolose;

c)    gli atti contestati non costituiscono un adeguamento al progresso tecnico della direttiva sulle sostanze pericolose e, come tali, non trovano base legale nel diritto comunitario;

d)    nell'adottare la decisione contestata e nel basare la voce contestata sulla valutazione del rischio dei carbonati di nichel effettuata ai sensi del Regolamento sulla valutazione del rischio, piuttosto che applicando i criteri di classificazione previsti all'art. 4 e all'Allegato VI, la Commissione ha ecceduto i poteri discrezionali che le spettavano in base alla Direttiva sulle sostanze pericolose.

Inoltre, le ricorrenti chiedono che la classificazione dei carbonati di nichel di cui alla trentesima direttiva ATP, come rivista, debba essere annullata, in quanto la Commissione non ha esposto le motivazioni su cui è basata, in contrasto con quanto richiesto dall'art. 253 CE.

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1 - Direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, del 15 settembre 2008, pag. 1).

2 - Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16 agosto 1967, pag. 1).

3 - Regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1993, n. 793, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5 aprile 1993, pag. 1).