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Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 - Diputación Foral de Álava / Commissione

(Causa T-529/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de Álava (rappresentanti: avv. ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il provvedimento della Direzione generale della concorrenza della Commissione europea 2 ottobre 2008, D/53778 [COMP/H4/NM/ed D(2008) 247], in quanto dispone che il recupero degli interessi cui si riferiscono le decisioni 11 luglio 2001, 2002/820/CE e 2002/892/CE (pratica 2007/2215) debba effettuarsi applicando l'interesse composto, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente procedimento è l'impugnazione della decisione con la quale la convenuta, nel procedimento di esecuzione delle decisioni 11 luglio 2001, relative al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (decisione 2002/820/CE) e al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (decisione 2002/892/CE) 1, ritiene che il tipo di interesse applicabile per il recupero sia quello composto.

Secondo la ricorrente la decisione in parola costituisce una chiara alterazione de facto delle citate decisioni 11 luglio 2001, che, a sua volta, presuppone un manifesto abuso di potere e un'applicazione contraria al principio di buona amministrazione. A tal proposito si pone in evidenza che l'applicazione di un tipo di interesse composto è stata introdotta per la prima volta nella normativa comunitaria dall'art. 11, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140, pag. 1). Orbene, detta disposizione non è applicabile ratione temporis alle decisioni 11 luglio 2001.

La modifica del contenuto concreto delle decisioni in questione, per quanto riguarda il tipo di interesse applicabile, operato dalla Commissione presuppone, di per sé, una violazione del principio di parità di trattamento, che deriva dalla circostanza che le autorità incaricate dell'esecuzione delle decisioni 11 luglio 2001, così come le imprese interessate, sono state poste in una posizione diversa da quella delle autorità competenti degli Stati membri (e delle imprese) interessate dalle decisioni di recupero di aiuti contemporanee o anteriori al luglio 2001, cui non è stata imposta l'applicazione di un tipo di interesse composto nel procedimento di recupero degli aiuti.

Infine, la ricorrente sostiene che, con la richiesta di interessi composti, la Commissione impone una sanzione non prevista dal diritto comunitario.

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1 - Entrambe le decisioni sono state impugnante dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-227/01, Diputación Foral de Álava e Gobierno Vasco/Commissione e causa T-230/01, Diputación Foral e Gobierno Vasco, ancora sub iudice).