Language of document : ECLI:EU:T:2019:113

Causa T865/16

Fútbol Club Barcelona

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 febbraio 2019

«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinati club calcistici professionistici – Aliquota preferenziale d’imposta sui redditi applicata ai club autorizzati a ricorrere allo status di ente senza scopo di lucro – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Libertà di stabilimento – Vantaggio»

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Potere discrezionale – Rispetto della coerenza tra le disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato e altre disposizioni del Trattato FUE riguardanti il funzionamento del mercato interno – Procedimento d’indagine formale avviato nei confronti di una misura idonea a pregiudicare la libertà di stabilimento – Obbligo di esaminare una violazione autonoma della libertà di stabilimento – Insussistenza

(Artt. 49 e 107 TFUE)

(v. punti 29‑37)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Misura nazionale che riserva l’accesso al regime fiscale applicabile agli enti senza scopo di lucro a determinati club calcistici professionistici – Prova dell’esistenza di un vantaggio gravante sulla Commissione – Valutazione alla luce dei diversi componenti di detto regime fiscale nel loro complesso

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 44‑67)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Esame diligente e imparziale – Considerazione degli elementi il più possibile completi e affidabili – Portata dell’obbligo

(Art. 108, § 2, TFUE)

(v. punti 49, 69)

Sintesi

Con la sentenza Fútbol Club Barcelona/Commissione (T‑865/16), pronunciata il 26 febbraio 2019, il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici poiché la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato l’esistenza di un vantaggio economico conferito ai beneficiari della misura in questione.

La decisione impugnata riguardava una legge spagnola adottata nel 1990, che obbligava tutti i club sportivi professionistici spagnoli a diventare società sportive per azioni, ad eccezione dei club calcistici professionistici i cui bilanci si erano chiusi in attivo negli anni precedenti l’adozione di tale legge. Il Fútbol Club Barcelona, ricorrente, e altri tre club calcistici professionistici che rientravano nell’ambito di applicazione di tale eccezione, avevano scelto di continuare ad operare nella forma di persone giuridiche senza scopo di lucro e beneficiavano, a tale titolo, di un’aliquota specifica d’imposta sui loro redditi. Poiché tale aliquota specifica d’imposta è rimasta inferiore, fino al 2016, all’aliquota applicabile alle società sportive per azioni, la Commissione ha considerato, nella decisione impugnata, che tale normativa introduceva un privilegio fiscale relativo all’imposta sulle società a favore dei quattro club interessati, costitutivo di un regime di aiuti illegittimo e incompatibile e ha ordinato al Regno di Spagna di porvi fine e di recuperare presso i beneficiari gli aiuti individuali erogati.

Nella sua sentenza il Tribunale ha, innanzitutto, respinto il motivo vertente su una violazione dell’articolo 49 TFUE, poiché la Commissione, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto constatare che l’obbligo imposto ai club sportivi professionistici di trasformarsi in società sportive per azioni era contrario a detto articolo. A tale proposito, il Tribunale ha ricordato che, la Commissione non è competente, nell’ambito di un procedimento in materia di aiuti di Stato, a concludere nel senso dell’esistenza di una violazione autonoma dell’articolo 49 TFUE e a ricavarne le conseguenze di diritto che s’impongono, ad eccezione dell’ipotesi nella quale l’incompatibilità della misura di aiuto derivi dalla violazione autonoma dall’articolo 49 TFUE.

Il Tribunale ha poi esaminato il motivo vertente su errori in cui sarebbe incorsa la Commissione nella valutazione del vantaggio conferito dalla normativa ai quattro club interessati. Dopo aver ricordato che la Commissione ha l’obbligo di considerare globalmente le misure complesse, al fine di determinare se esse conferiscono alle imprese beneficiarie un vantaggio economico che esse non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato, il Tribunale ha precisato che così è anche in occasione dell’esame di un regime di aiuti. A tale proposito, se, nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali e astratte, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione, al fine di verificare se il detto regime comporti elementi di aiuto, tale esame deve tuttavia comprendere quello delle diverse conseguenze, favorevoli e sfavorevoli, per i suoi beneficiari, del regime in questione allorché il carattere non univoco del presunto vantaggio risulti dalle caratteristiche proprie del regime.

Poiché la normativa nazionale di cui alla decisione impugnata si traduce in un restringimento, nel settore dello sport professionistico spagnolo, del campo di applicazione personale del regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, il Tribunale ha quindi esaminato se la Commissione aveva sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico, nella decisione impugnata, che il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, considerato nel suo complesso, fosse idoneo a porre i suoi beneficiari in una situazione più vantaggiosa di quella in cui si sarebbero trovati se avessero dovuto operare sotto forma di società sportive per azioni. Orbene, secondo il Tribunale, così non era. Infatti, dopo aver sottolineato che la Commissione, al momento di adottare la decisione impugnata, era in possesso di elementi che mettevano in evidenza la specificità del settore fiscale degli enti senza scopo di lucro riguardo alla limitazione della deduzione fiscale al fine del reinvestimento di profitti eccezionali a un livello meno favorevole di quello applicabile alle società sportive per azioni, il Tribunale ha considerato che gli argomenti addotti dalla Commissione non consentivano di escludere che le minori possibilità di deduzione fiscale del regime degli enti senza scopo di lucro riescano a bilanciare il vantaggio ricavato dall’aliquota nominale d’imposta inferiore. Poiché la Commissione non aveva sufficientemente assolto all’onere di dimostrare che la misura controversa conferiva un vantaggio ai suoi beneficiari, il Tribunale ha constatato una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e ha annullato la decisione impugnata.