Language of document : ECLI:EU:C:2017:971

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

14 dicembre 2017 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 20 marzo 2018]


«Rinvio pregiudiziale – Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione – Norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 – Criteri di determinazione dell’ambito d’applicazione di una norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea – Piastre di ancoraggio destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici»

Nella causa C‑630/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), con decisione del 1o dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre 2016, nel procedimento promosso da

Anstar Oy

con l’intervento di:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes),

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Malenovský, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: R. Șereș, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 settembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), da P. Kulmala e K. Siponen, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, da S. Hartikainen, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Zavvos, P. Aalto e M. Huttunen, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5) nonché della norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011, intitolata «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali» (in prosieguo: la «norma EN 1090-1:2009+A1:2011»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia) dalla Anstar Oy, società di diritto finlandese, in merito ad una decisione del Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (Agenzia per la sicurezza e i prodotti chimici, Finlandia) (in prosieguo: l’«Agenzia»), con cui quest’ultima ha sostanzialmente vietato alla Anstar di utilizzare la marcatura «CE» a titolo della norma EN 1090-1:2009+A1:2011, per quattro categorie di prodotti fabbricati da quest’ultima.

 Contesto normativo

 Regolamento n. 305/2011

3        I considerando 6 e 10 del regolamento n. 305/2011 sottolineano che l’obiettivo perseguito da tale regolamento consiste nell’eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione introducendo specifiche tecniche armonizzate al fine di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione, per migliorarne la libera circolazione sul mercato.

4        L’articolo 2 del regolamento n. 305/2011, intitolato «Definizioni», precisa che si intende per:

«(…)

10)      “specifiche tecniche armonizzate”, le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;

11)      “norma armonizzata” una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37)], in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva;

(…)».

5        L’articolo 4 di tale regolamento, che fa riferimento alla «dichiarazione di prestazione», così dispone, al suo paragrafo 1:

«Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato».

6        L’articolo 17 di tale regolamento, relativo alle «Norme armonizzate», prevede, ai suoi paragrafi 1, 3 e 5:

«1.      Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste (in prosieguo “mandati”), formulate dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni di cui all’articolo 64 del presente regolamento (in prosieguo “comitato permanente per le costruzioni”).

(…)

3.      Le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

Se previsto dal relativo mandato, una norma armonizzata si riferisce all’uso previsto dei prodotti che essa copre.

Ove appropriato e senza mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità dei risultati, le norme armonizzate forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

(…)

5.      La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati».

7        L’articolo 19 di detto regolamento, che riguarda il «[d]ocumento per la valutazione europea», recita in particolare quanto segue:

«1.      In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l’organizzazione degli [organismi di valutazione tecnica] elabora e adotta un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, la cui prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l’altro:

a)      il prodotto non rientra nel campo d’applicazione di alcuna norma armonizzata esistente;

b)      per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure

c)      la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto».

8        L’articolo 21 del regolamento n. 305/2011, attinente agli obblighi dell’organismo di valutazione tecnica (in prosieguo: il «TAB») cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea, prevede in particolare:

«1.      Il TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea comunica al fabbricante, a seconda che il prodotto da costruzione rientri, interamente o parzialmente, nell’ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, quanto segue:

a)      se il prodotto rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il TAB informa il fabbricante che, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea;

b)      se il prodotto rientra interamente nell’ambito di applicazione di un documento per la valutazione europea, il TAB informa il fabbricante che tale documento sarà usato come base per la valutazione tecnica europea da rilasciare;

c)      se il prodotto non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di alcuna specifica tecnica armonizzata, il TAB applica le procedure di cui all’allegato II o quelle stabilite in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3».

9        L’articolo 59 di tale regolamento, rubricato «Non conformità formale», è formulato nei termini seguenti:

«1.      Fatto salvo l’articolo 56, se uno Stato membro giunge ad una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:

a)      la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 8 o dell’articolo 9;

b)      la marcatura CE non è stata apposta, benché richiesto, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2;

c)      fatto salvo l’articolo 5, la dichiarazione di prestazione non è stata redatta, benché richiesta in conformità dell’articolo 4;

d)      la dichiarazione di prestazione non è stata redatta in conformità degli articoli 4, 6 e 7;

e)      la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa.

2.      Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione, o ne assicura il richiamo o il ritiro dal mercato».

 La norma EN 1090-1:2009+A1:2011

10      La norma EN 1090-1:2009+A1:2011 è stata inizialmente adottata, nella forma di norma EN 1090-1:2009, dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il 15 giugno 2008, in conformità ad un mandato della Commissione dell’11 marzo 1998 (M 120 – Mandato dato al CEN/Cenelec per la realizzazione di lavori di normalizzazione diretti ad adottare norme armonizzate per i prodotti da costruzione in metallo e i prodotti connessi; in prosieguo: il «mandato M 120»), adottato in base alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU 1989, L 40, pag. 12).

11      La norma EN 1090-1:2009+A1:2011 è stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 dicembre 2010 (GU 2010, C 344, pag. 1), con il riferimento «EN 1090-1:2009».

12      In seguito all’adozione, da parte del CEN, il 3 ottobre 2011, dell’emendamento 1 alla norma EN 1090-1:2009+A1:2011, quest’ultima è stata nuovamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2012 (GU 2012, C 176, pag. 1).

13      Il punto 1 di tale norma, che precisa il suo «[a]mbito d’applicazione», indica quanto segue:

«La presente [n]orma europea specifica i requisiti per la valutazione della conformità alle caratteristiche di prestazione degli elementi strutturali in acciaio e in alluminio nonché delle attrezzature immesse in commercio come prodotti da costruzione. Nella valutazione della conformità rientrano le caratteristiche di fabbricazione e, se necessario, le caratteristiche di calcolo strutturale.

La presente [n]orma europea riguarda anche la valutazione della conformità degli elementi in acciaio utilizzati nelle strutture miste acciaio-cemento.

(…)

La presente [n]orma europea non riguarda la valutazione della conformità di componenti per pensiline, binari o traverse per usi ferroviari.

(…)».

14      Il punto 3.1.9 della norma EN 1090-1:2009+A1:2011 definisce gli «elementi strutturali» come segue:

«elementi utilizzati come parti portanti di una costruzione destinati a garantire resistenza meccanica e stabilità alla costruzione e/o la resistenza al fuoco, inclusi gli aspetti della durevolezza e dell’idoneità; essi possono essere utilizzati direttamente nello stato di consegna oppure essere inclusi in un’opera».

15      Il punto 4.5 di tale norma, che si riferisce alle «[c]aratteristiche strutturali», contempla un punto 4.5.1, intitolato «Indicazioni generali», il quale dispone segnatamente:

«Le caratteristiche strutturali di un elemento che rientra nella presente [n]orma europea si riferiscono alla sua capacità portante, alla sua deformazione al livello limite, alla sua resistenza allo sforzo e alla sua resistenza al fuoco».

 La norma EN 845-1:2013

16      La norma armonizzata EN 845-1:2013, intitolata «Specifica per elementi complementari per muratura ‐ Parte 1: Connettori trasversali, incatenamenti orizzontali, ganci e mensole di sostegno» (in prosieguo: la «norma EN 845-1:2013»), è stata adottata dal CEN il 21 marzo 2013, in conformità a un mandato della Commissione del 28 maggio 1997 (M 116 – Mandato dato al CEN/Cenelec per la realizzazione di lavori di normalizzazione diretti ad adottare norme armonizzate per la muratura e i prodotti connessi (in prosieguo: il «mandato M 116»), adottato sulla base della direttiva 89/106.

17      I riferimenti della norma EN 845-1:2013 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 febbraio 2015 (GU 2015, C 54, pag. 80).

18      La norma EN 845-1:2013 così recita, al suo punto 1, intitolato «ambito d’applicazione»:

«La presente [n]orma europea specifica i requisiti riguardanti i connettori trasversali, gli incatenamenti orizzontali, i ganci di sospensione e le mensole utilizzati per assicurare i collegamenti tra le parti in muratura e i collegamenti tra la parte in muratura e altre parti dell’opera o della costruzione, che includono muri, impiantiti, travi e pali. Qualora taluni elementi d’ancoraggio o di fissazione siano forniti o specificati come parte integrante di un componente accessorio, i requisiti, inclusi i requisiti di prestazione, si applicano al prodotto completo.

I seguenti prodotti non rientrano nella presente norma europea:

a)      elementi di ancoraggio e di fissazione diversi da quelli che fanno parte integrante di una componente accessoria;

b)      converse;

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      Con una decisione del 18 febbraio 2014, l’Agenzia ha ingiunto alla Anstar, in base all’articolo 59 del regolamento n. 305/2011, di cessare la fornitura e la vendita di quattro categorie di prodotti dotati della marcatura «CE» a titolo della norma EN 1090-1:2009+A1:2011 e, a decorrere dal 4 marzo 2014, di cessare di utilizzare la marcatura «CE» nonché la dichiarazione di prestazione, contemplata dall’articolo 4 del regolamento n. 305/2011, in tutti i settori collegati alle quattro categorie di prodotti suddette (in prosieguo: la «decisione controversa»).

20      Tale decisione descrive le quattro categorie di prodotti interessati nel modo seguente:

«1.      Sistemi di sospensione impiegati per il collegamento di elementi portanti e sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici; (…)

2.      Tirafondi (…);

Piastre di ancoraggio e elementi di montaggio standard in acciaio (…);

Sistemi di controventature; (…)

3.      Scarpe per pilastri e pareti; (…)

4.      Cerniere per balconi».

21      Secondo tale decisione, dette categorie di prodotti non sarebbero menzionate nel mandato M 120 e non rientrerebbero pertanto nell’ambito di applicazione della norma EN 1090-1:2009+A1:2011.

22      Infatti, secondo l’Agenzia, i tirafondi, le piastre di ancoraggio, gli elementi di montaggio standard in acciaio, i sistemi di controventature nonché le scarpe per pilastri, destinati a usi identici o analoghi a quelli dei prodotti fabbricati dalla Anstar, sono stati oggetto delle autorizzazioni tecniche europee ETA-02/0006 e ETA-04/0056. Orbene, nei limiti in cui, da un lato, tali autorizzazioni, rilasciate in base alla direttiva 89/106 e corrispondenti ai documenti di valutazione europei ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 305/2011 sarebbero tuttora valide e, dall’altro, autorizzazioni o documenti siffatti potrebbero essere ottenuti soltanto per un prodotto che non è o non è totalmente previsto da una norma armonizzata, la norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 sarebbe inapplicabile a detti prodotti.

23      Quanto ai sistemi di sospensione impiegati per il collegamento di elementi portanti e sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici, essi rientrerebbero nell’ambito d’applicazione del mandato M 116. Pertanto, secondo l’Agenzia, la marcatura «CE» di tali sistemi di sospensione sarebbe giustificata soltanto se la norma armonizzata elaborata in base al mandato M 116 fosse rispettata.

24      Ritenendo che i prodotti da essa fabbricati siano previsti dalla norma EN 1090-1:2009+A1:2011 e dal mandato M 120, la Anstar ha presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, lo Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa.

25      A sostegno di tale ricorso, la Anstar afferma che le categorie di prodotti menzionate nella decisione controversa non rientrano né nella norma EN 845–1:2013 né nelle autorizzazioni tecniche europee ETA‑02/0006 e ETA‑04/0056.

26      Il giudice del rinvio constata che l’ambito d’applicazione del mandato M 120 e della norma EN 1090-1:2009+A1:2011 è descritto in termini ampi e generici che non escluderebbero necessariamente o, comunque, totalmente i prodotti fabbricati dalla Anstar, i quali sarebbero contemplati dalla decisione controversa, nei limiti in cui sono utilizzati in conformità alla dichiarazione di prestazione prevista all’articolo 4 del regolamento n. 305/2011.

27      Il giudice del rinvio osserva tuttavia che la medesima costatazione potrebbe essere formulata con riferimento all’ambito d’applicazione del mandato M 116 e della norma EN 845‑1:2013. Orbene, i prodotti fabbricati dalla Anstar, qualora rientrassero nell’ambito d’applicazione di tale mandato e di tale norma, non potrebbero essere contemplati dal mandato M 120 e dalla norma EN 1090-1:2009+A1:2011.

28      Infine, il giudice del rinvio non esclude che i prodotti fabbricati dalla Anstar possano, in tutto o in parte, rientrare negli accordi tecnici europei ETA‑02/0006 e ETA‑04/0056.

29      Il giudice del rinvio ritiene necessario adire la Corte in via pregiudiziale, dato che l’ambito d’applicazione della norma EN 1090-1:2009+A1:2011 appare diversamente valutato negli Stati membri. Orbene, tali divergenze di valutazione sarebbero idonee a pregiudicare la libera circolazione dei prodotti da costruzione e, quindi, a pregiudicare uno degli obiettivi esplicitamente perseguiti dal regolamento n. 305/2011, espresso in particolare ai considerando 6 e 10 di quest’ultimo.

30      In tal contesto, lo Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Helsinki) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il mandato M 120 e la norma (…) EN 1090-1:2009+A1:2011, redatta in esecuzione di detto mandato, debbano essere interpretati nel senso che i prodotti elencati alle voci da 1) a 4) nella decisione [controversa] per il fissaggio in calcestruzzo prima del suo indurimento (sistemi di sospensione impiegati per il collegamento di elementi portanti e sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici, determinati tirafondi, piastre di ancoraggio ed elementi di montaggio standard in acciaio, sistemi di controventature, scarpe per pilastri e pareti, nonché ancoraggi di balconi) non rientrino nello loro sfera di applicazione.

2)      Se il regolamento n. 305/2011, i mandati della Commissione indicati nella specie ovvero il diritto dell’Unione ostino altrimenti all’interpretazione dell’[Agenzia], secondo la quale detti prodotti non ricadrebbero nella sfera di applicazione del mandato M 120 e della norma [EN] 1090-1:2009+A1:2011».

 Sulle questioni pregiudiziali

31      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 debba essere interpretata nel senso che prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, destinati ad essere fissati nel cemento prima che indurisca, rientrino nel suo ambito d’applicazione.

32      Occorre ricordare preliminarmente che la Corte è competente a interpretare in via pregiudiziale una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 305/2011, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction, C‑613/14, EU:C:2016:821, punto 47).

33      Detto questo, qualora alla Corte sia sottoposto un rinvio pregiudiziale di interpretazione di una norma armonizzata siffatta, spetta al giudice del rinvio, in base all’interpretazione fornita dalla Corte e alla luce degli elementi di fatto a sua disposizione, determinare quale sia la norma tecnica applicabile a un prodotto determinato (v. per analogia, in materia di classificazione tariffaria, sentenze del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 26 e del 28 aprile 2016, Oniors Bio, C‑233/15, EU:C:2016:305, punto 28).

34      A tal fine, per interpretare la norma EN 1090-1:2009+A1:2011, occorre, in primo luogo, fare riferimento al contenuto di detta norma, inclusi gli allegati, relativo al suo ambito d’applicazione.

35      In secondo luogo, si deve interpretare una norma armonizzata alla luce del mandato che ne è all’origine. Infatti, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 305/2011, le norme armonizzate sono predisposte dagli organismi europei di normalizzazione elencati all’allegato I della direttiva 98/34, in base alle domande provenienti dalla Commissione. Orbene, in forza dell’articolo 17, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati.

36      Ne deriva che l’ambito di applicazione di una norma armonizzata non può essere interpretato in un senso più ampio di quello del mandato che è alla sua base.

37      Nella specie, occorre pertanto interpretare la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 alla luce del mandato M 120.

38      In terzo luogo, qualora, come nell’ambito della controversia principale, un prodotto possa rientrare nell’ambito d’applicazione di diverse specifiche tecniche armonizzate, è necessario anzitutto indagare se la norma più recente non abbia avuto l’effetto di abrogare la più risalente.

39      Al riguardo, in conformità all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento n. 305/2011, ogni norma armonizzata che figura sull’elenco, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dei riferimenti delle norme armonizzate che sono conformi ai pertinenti mandati, deve menzionare i riferimenti alle «specifiche tecniche armonizzate sostituite», il che, considerato l’articolo 2, punto 10, di tale regolamento, riguarda tanto le norme armonizzate quanto i documenti di valutazione europei.

40      Quindi, dato che una norma armonizzata non indica espressamente che è destinata a sostituire un’altra norma armonizzata oppure una o più valutazioni tecniche europee, dette specifiche tecniche armonizzate permangono in vigore e costituiscono una disciplina speciale derogatoria. Infatti, in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 305/2011, un documento di valutazione europeo può essere adottato soltanto per un prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente in una norma armonizzata, per il quale le prestazioni corrispondenti alle sue caratteristiche essenziali non possono essere interamente valutate in conformità a una norma armonizzata esistente.

41      Tale interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 305/2011 è, inoltre, corroborata dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, in forza del quale, qualora un TAB riceva una domanda di valutazione tecnica europea che riguarda un prodotto totalmente rientrante in una norma armonizzata, tale organismo informa il fabbricante che, in conformità al suddetto articolo 19, paragrafo 1, non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea.

42      Inoltre, se è pur vero che i documenti di valutazione europei, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 305/2011, al pari delle autorizzazioni tecniche europee, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 89/106, abrogata da tale regolamento, possono essere redatti soltanto per i prodotti da costruzione che non rientrano, in tutto o in parte, in una norma armonizzata, ciò non toglie che, come si è indicato al punto 32 della presente sentenza, l’interpretazione di dette norme spetta in definitiva alla Corte e non all’autore di tali documenti o autorizzazioni. Pertanto, qualora sia chiamata a interpretare una norma armonizzata, la Corte può tenere conto, come elemento tra gli altri, dell’esistenza di un documento di valutazione europea oppure di un’autorizzazione tecnica europea, come indizio del fatto che i prodotti da essi coperti, nonché i prodotti analoghi, non rientrano in alcuna norma armonizzata, senza tuttavia che un elemento siffatto possa presentare un carattere determinante né impedire alla Corte, eventualmente, di pervenire a un’interpretazione della norma armonizzata di cui trattasi diversa da quella adottata dall’autore di tale documento o di tale autorizzazione.

43      Tuttavia, nella specie, anche se il giudice del rinvio ha menzionato, nella sua domanda, le autorizzazioni tecniche europee ETA-02/0006 e ETA-04/0056, queste ultime non compaiono nel fascicolo sottoposto alla Corte, cosicché la Corte non può prenderle in considerazione ai fini dell’interpretazione della norma EN 1090-1:2009+A1:2011.

44      In quarto luogo, riguardo ai documenti orientativi pubblicati da organismi nazionali o internazionali di normalizzazione, si deve osservare che, sebbene tali documenti intendano precisare l’ambito d’applicazione delle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati dalla Commissione, ciò non toglie che essi non possano costituire atti giuridicamente vincolanti nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Ne consegue che tali documenti non incidono sull’interpretazione di una norma armonizzata e non vincolano neppure i giudici nazionali, sebbene possano costituire una guida utile ai fini dell’attuazione della norma suddetta.

45      Nella specie, per quanto riguarda i prodotti contemplati dalla decisione controversa, risulta, anzitutto, dal punto 1 della norma EN 1090-1:2009+A1:2011, che ne precisa l’«ambito d’applicazione», che tale norma armonizzata, da una parte, specifica i requisiti per la valutazione della conformità alle caratteristiche di prestazione degli elementi strutturali in acciaio e in alluminio nonché delle attrezzature immesse in commercio come prodotti da costruzione e, dall’altra, ha ad oggetto la valutazione della conformità degli elementi in acciaio utilizzati nelle strutture miste acciaio-cemento.

46      Inoltre, ai sensi del punto 3.1.9 di detta norma, gli «elementi strutturali» designano gli elementi utilizzati come parti portanti di una costruzione destinati a garantire una resistenza meccanica e una stabilità alla costruzione e/o la resistenza al fuoco.

47      Peraltro, il punto 4.5.1 della norma EN 1090-1:2009+A1:2011 precisa che le caratteristiche strutturali di un elemento rientrante in tale norma si riferiscono segnatamente alla sua capacità portante.

48      In tal contesto, occorre considerare che la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 è destinata ad applicarsi ai prodotti da costruzione che hanno funzione strutturale, cioè ai prodotti la cui rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza. La funzione dell’elemento portante nella struttura complessiva dell’opera costruita deve pertanto essere considerata essenziale.

49      Alla luce dell’insieme delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alle questioni presentate dal giudice del rinvio dichiarando che la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 deve essere interpretata nel senso che prodotti come quelli di cui al procedimento principale, destinati a essere fissati nel cemento prima che indurisca, rientrano nel suo ambito d’applicazione se hanno funzione strutturale, nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza.

 [Come rettificato con ordinanza del 20 marzo 2018] Sulle spese

50      [Come rettificato con ordinanza del 20 marzo 2018] Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

La norma EN 1090-1:2009+A1:2011, intitolata «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali», deve essere interpretata nel senso che prodotti come quelli di cui al procedimento principale, destinati a essere fissati nel cemento prima che indurisca, rientrano nel suo ambito d’applicazione, se hanno funzione strutturale, nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza.

Firme


*      Lingua processuale: il finlandese.