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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Privativa per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 – Articolo 94, paragrafo 2 – Infrazione – Risarcimento – Regolamento (CE) n. 1768/95 – Articolo 18, paragrafo 2 – Risarcimento del danno – Importo forfettario minimo pari a quattro volte il canone di licenza – Competenza della Commissione europea – Invalidità»

Nella causa C‑522/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunale superiore del Land del Palatinato, Zweibrücken, Germania), con decisione del 18 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 24 agosto 2021, nel procedimento

MS

contro

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi, J.‑C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu‑Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: S. Beer, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per MS, da N. Küster, Rechtsanwalt;

–        per la Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH, da E. Trauernicht e K. von Gierke, Rechtsanwälte;

–        per la Commissione europea, da A.C. Becker, B. Eggers e G. Koleva, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1995, L 173, pag. 14), come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998 (GU 1998, L 328, pag. 6) (in prosieguo: il «regolamento n. 1768/95»), alla luce dell’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MS e la Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «STV») in merito al calcolo dell’importo del risarcimento del danno subito da quest’ultima, derivante dalla coltura illecita della varietà di orzo invernale KWS Meridian da parte di MS.

 Contesto normativo

 Regolamento n. 2100/94

3        L’articolo 11 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta alla persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa, entrambi – la persona e il suo avente causa – in appresso denominati “il costitutore”».

4        L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», ai suoi paragrafi da 1 a 3 così dispone:

«1.      In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2.      Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione del titolare:

a)      produzione o riproduzione (moltiplicazione),

(...).

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.

3.      Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un’utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali».

5        L’articolo 14 del suddetto regolamento, intitolato «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», prevede quanto segue:

«1.      In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2.      Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole di:

(...)

b)      Cereali:

(...)

Hordeum vulgare I. – Orzo comune

(...)

3.      Nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri:

–        non vi sono restrizioni quantitative a livello di azienda agricola nei limiti delle esigenze della stessa;

–        il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall’agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, fatte salve alcune restrizioni in materia di organizzazione della lavorazione di detto prodotto del raccolto che possono essere stabilite dagli Stati membri, in particolare per assicurare l’identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione;

–        i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; (...)

(...)

–        agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l’esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;

–        il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari; nell’organizzare detto controllo essi non possono prevedere un’assistenza da parte di organi ufficiali;

–        le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. (...)».

6        L’articolo 94 del medesimo regolamento, intitolato «Infrazioni», è così formulato:

«1.      Chiunque:

a)      compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all’articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o

(...)

può essere oggetto di un’azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose.

2.      Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l’altro a risarcire il danno subito dal titolare per l’atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta».

7        L’articolo 114 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Altre norme d’applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Per l’applicazione del presente regolamento sono adottate norme dettagliate. (...)».

 Regolamento n. 1768/95

8        Il regolamento n. 1768/95 è stato adottato sulla base dell’articolo 114 del regolamento n. 2100/94.

9        L’articolo 5 del regolamento n. 1768/95, intitolato «Ammontare della remunerazione», così dispone:

«1.      L’ammontare dell’equa remunerazione da corrispondere al titolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino del regolamento [n. 2100/94] può essere oggetto di un contratto fra il titolare e l’agricoltore.

2.      Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l’ammontare della remunerazione è sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà nella stessa zona.

(...)

4.      Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 l’ammontare della remunerazione sia oggetto di accordi tra organizzazioni di titolari e di agricoltori (...) gli importi concordati fungono da linee direttrici per la determinazione della remunerazione da corrispondere nella zona e per le specie di cui trattasi, se detti importi e le condizioni relative sono stati notificati per iscritto alla Commissione dai rappresentanti autorizzati delle organizzazioni interessate e pubblicati su tale base (...).

5.      Qualora nel caso contemplato dal paragrafo 2 non si applichino accordi di cui al paragrafo 4, la remunerazione da versare ammonterà al 50% degli importi da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiali di moltiplicazione, come precisato nel paragrafo 2.

Tuttavia se uno Stato membro ha notificato alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1999 l’imminente conclusione di un accordo di cui al paragrafo 4 tra le organizzazioni interessate a livello nazionale o regionale, la remunerazione da versare nella zona e per le specie di cui trattasi ammonterà al 40% invece che al 50% sopra menzionato, ma solo per quanto riguarda il ricorso all’esenzione agricola fatto prima dell’applicazione di detto accordo e non oltre il 1° aprile 1999.

(...)».

10      L’articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Violazioni», prevede quanto segue:

«Il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di una persona che contravvenga ad una qualsiasi delle condizioni o limitazioni previste dalla deroga ai sensi dell’articolo 14 del regolamento [n. 2100/94] richiamato dal presente regolamento».

11      L’articolo 18 di detto regolamento, intitolato «Rivendicazioni di diritto civile specifico», così dispone:

«1.      Per ottenere il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento [n. 2100/94], richiamato dal presente regolamento, il titolare può citare in giudizio la persona di cui all’articolo 17.

2.      Qualora tale persona abbia violato ripetutamente e intenzionalmente l’obbligo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento [n. 2100/94], per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare, il risarcimento dovuto a quest’ultimo per ogni ulteriore danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2 del regolamento [n. 2100/94] comprende per lo meno un importo forfettario pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza di una quantità equivalente di materiale di moltiplicazione di varietà protette delle rispettive specie vegetali nella stessa zona, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      La STV è un’associazione di titolari di varietà vegetali protette, incaricata dai suoi membri di tutelare i loro diritti e, in particolare, di presentare in nome proprio domande di informazione e domande di pagamento.

13      MS è un agricoltore che, nelle quattro campagne di commercializzazione dal 2012/2013 al 2015/2016, ha impiantato la varietà di orzo invernale KWS Meridian, protetta ai sensi del regolamento n. 2100/94.

14      La STV ha proposto un ricorso per ottenere, in particolare, informazioni su tale coltura. MS ha fornito, per la prima volta dinanzi al giudice di primo grado, le cifre relative alla preparazione della semente della varietà di orzo invernale KWS Meridian per queste quattro campagne, vale a dire, rispettivamente, quantitativi di 24,5, 26, 34 e 45,4 quintali di sementi.

15      MS ha quindi versato, per le campagne di commercializzazione dal 2013/2014 al 2015/2016, importi corrispondenti al canone dovuto per l’uso soggetto a licenza di sementi della varietà di orzo invernale KWS Meridian e calcolato allo stesso modo per la campagna di commercializzazione 2015/2016, importo corrispondente all’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.

16      La STV ha chiesto, per le tre campagne di commercializzazione in questione, un risarcimento danni supplementare, fino a concorrenza del quadruplo di tale canone, a titolo del risarcimento previsto all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1768/95 (in prosieguo: la «disposizione controversa»), detraendo da tale importo quello corrispondente a detto canone versato da MS per queste tre campagne.

17      MS ha contestato il diritto della STV a un tale versamento. Al riguardo, ha fatto sostanzialmente valere che il danno causato alla STV era stato riparato dal versamento dell’equa compensazione, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, in luogo del versamento dell’importo dovuto a titolo della coltura, determinato conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1768/95. Ha parimenti sostenuto che l’imposizione di un ulteriore risarcimento di carattere punitivo, stabilito in maniera forfettaria, non era conforme alla giurisprudenza della Corte.

18      Con sentenza del 4 dicembre 2020, il Landgericht Kaiserslautern (Tribunale del Land, Kaiserslautern, Germania) ha sostanzialmente accolto la domanda della STV, precisando di richiamarsi al chiaro tenore letterale della disposizione controversa.

19      MS ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunale superiore del Land del Palatinato, Zweibrücken, Germania), giudice del rinvio. Secondo MS, la disposizione controversa deve essere invalidata, in quanto non è conforme all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, che non autorizzerebbe l’assegnazione, al titolare, di danni punitivi forfettari, equivalenti, nel caso di specie, al quadruplo del canone che sarebbe dovuto per la produzione soggetta a licenza (in prosieguo: il «canone di licenza»).

20      La STV sostiene che la disposizione controversa non viola l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 e che è in linea con la giurisprudenza della Corte.

21      Il giudice del rinvio ritiene che la decisione che esso dovrà adottare dipenda esclusivamente dalla validità della disposizione controversa. Dopo aver ricordato che un regolamento adottato in applicazione di un regolamento di base, in forza di un’autorizzazione in esso contenuta, non può derogare alle disposizioni di quest’ultimo, da cui è derivato, a rischio, altrimenti, di incorrere nell’annullamento, esso osserva che la disposizione controversa, con la quale la Commissione ha fissato il livello del risarcimento minimo forfettario al quadruplo del canone di licenza, potrebbe violare l’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94 ed essere, a tale titolo, invalida.

22      Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che, al fine di compensare il vantaggio tratto dall’autore dell’infrazione, l’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento prevede un’equa compensazione, corrispondente all’importo del canone di licenza. In tale contesto, l’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, di detto regolamento potrebbe dover essere interpretato nel senso che al titolare, in caso di infrazione commessa deliberatamente o per negligenza, debba riconoscersi un diritto al risarcimento di un danno ulteriore solo nel caso in cui possa specificamente dimostrarlo. Secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte sembra emergere che la fissazione, mediante una norma generale, di un livello minimo di danno non è compatibile con l’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94.

23      In tale contesto, il Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (Tribunale superiore del Land, Zweibrücken) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento [n. 1768/95], nei limiti in cui, alle condizioni ivi stabilite, è possibile chiedere un risarcimento dei danni minimo pari al quadruplo del canone di licenza, sia compatibile con il regolamento [n. 2100/94], in particolare con l’articolo 94, paragrafo 2, prima frase».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

24      Nelle sue osservazioni, la Commissione, senza tuttavia sostenere chiaramente che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, osserva che le circostanze del procedimento principale, quali risultano dalla decisione di rinvio, sono poco chiare. Essa si chiede se, nel caso di specie, le condizioni enunciate all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, segnatamente quelle relative all’utilizzazione nei campi, a fini di moltiplicazione, nell’azienda dell’agricoltore, del prodotto del raccolto di una varietà protetta ai fini della salvaguardia della produzione agricola, ricorressero nel corso delle campagne di commercializzazione dal 2013/2014 al 2015/2016.  Essa sostiene che, se così non fosse, tale disposizione e la disposizione controversa non sarebbero pertinenti ai fini della soluzione della controversia principale e la risposta alla questione pregiudiziale non sarebbe decisiva al riguardo. Sottolinea tuttavia che la questione di stabilire se le condizioni di fatto fissate da tale articolo 14 siano soddisfatte può essere valutata solo dal giudice del rinvio, al quale spetta accertare tutti i fatti rilevanti.

25      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, quanto la rilevanza della questione che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sulla validità di una norma giuridica dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, punto 73 nonché giurisprudenza citata).

26      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione, o valutazione della validità, delle disposizioni del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, o qualora il problema sia di natura ipotetica, o ancora qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 28 aprile 2022, Caruter, C‑642/20, EU:C:2022:308, punto 29 e giurisprudenza citata).

27      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice nazionale nutre dubbi non sulla possibilità che la disposizione controversa si applichi al procedimento principale, bensì sulla validità alla luce del regolamento n. 2100/94 e, in particolare, dell’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del medesimo. Dalla decisione di rinvio risulta anche che, in primo grado, MS ha sostenuto che il danno causato alla STV era stato riparato dal versamento dell’equa compensazione, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, in luogo del versamento dell’importo dovuto a titolo della coltura, determinato conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1768/95. Orbene, quest’ultima disposizione riguarda il livello di equa remunerazione da pagare al titolare in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, circostanza che presuppone che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento, segnatamente quelle relative all’utilizzazione nei campi, a fini di moltiplicazione, nell’azienda dell’agricoltore, del prodotto del raccolto di una varietà protetta ai fini della salvaguardia della produzione agricola. Risulta infine dalla decisione di rinvio che le parti del procedimento principale sono in disaccordo solo sull’importo del risarcimento danni da versare a causa di una coltura non autorizzata.

28      Pertanto, non risulta, e ancor meno in modo manifesto, che il giudizio di validità richiesto dal giudice del rinvio non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sia di natura ipotetica.

29      Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulla questione pregiudiziale

30      Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la disposizione controversa sia valida alla luce dell’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94, nella parte in cui prevede, in caso di violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di corrispondere l’equa remunerazione, dovuta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, di tale regolamento, un risarcimento del danno subito dal titolare che rappresenti almeno un importo forfettario calcolato sulla base del quadruplo dell’importo medio percepito per la produzione soggetta a licenza di materiale di moltiplicazione di varietà protette della specie vegetale in questione nella stessa regione.

31      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, l’autorizzazione del titolare è richiesta, con riguardo ai costituenti varietali o al materiale del raccolto della varietà protetta, segnatamente ai fini della produzione o della riproduzione (moltiplicazione).

32      Tuttavia, ai fini della salvaguardia della produzione agricola, l’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che, in deroga all’obbligo di ottenere l’autorizzazione del titolare, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà protetta, inclusa nell’elenco delle specie di piante agricole enumerate all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento. L’applicazione di tale deroga è subordinata al ricorrere di talune condizioni.

33      L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, da un lato, dispone che tali condizioni sono stabilite nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 di tale regolamento, sulla base di criteri che consentono di applicare tale deroga e di salvaguardare i legittimi interessi del costitutore, definito all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, e dell’agricoltore e, dall’altro, enuncia tali diversi criteri. Tra questi ultimi figura quello fissato all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del medesimo regolamento, consistente nel pagamento, al titolare, di un’equa remunerazione derogatoria dovuta per tale utilizzo (in prosieguo: l’«equa remunerazione derogatoria»). Tale remunerazione deve essere sensibilmente inferiore all’importo del canone di licenza.

34      Un agricoltore che rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, ma non versi la compensazione ivi prevista al titolare, non può beneficiare della deroga prevista all’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento e si deve ritenere che esso abbia compiuto, senza esservi autorizzato, uno degli atti contemplati all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, di detto regolamento, tale agricoltore può essere oggetto di un’azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose. In caso di dolo o colpa, l’agricoltore è inoltre tenuto al risarcimento del danno subito da detto titolare, conformemente all’articolo 94, paragrafo 2, del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2015, Saatgut‑Treuhandverwaltung, C‑242/14, EU:C:2015:422, punto 22 e giurisprudenza citata).

35      Dal momento che il regolamento n. 1768/95 tende a precisare i criteri enunciati all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 e che la Commissione, nell’ambito delle sue competenze di esecuzione, è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari o utili per l’attuazione di quest’ultimo regolamento, purché essi non siano contrastanti con quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2014, Parlamento/Commissione, C‑65/13, EU:C:2014:2289, punto 44 e giurisprudenza citata), occorre determinare se, prevedendo con la disposizione controversa un importo forfettario minimo per il risarcimento del danno subito dal titolare, la Commissione abbia violato l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, come interpretato dalla Corte.

36      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 sancisce un diritto al risarcimento a favore del titolare del diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali che non solo è integrale, ma che si fonda, inoltre, su una base obiettiva, ossia che copre solamente il danno risultante da un’infrazione di tale ritrovato; tale articolo non può servire da fondamento per l’imposizione di una maggiorazione forfettaria per violazione (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, punti 33 e 43).

37      Pertanto, l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 non può essere interpretato nel senso che può fungere quale base giuridica, a vantaggio di detto titolare, per la condanna dell’autore dell’infrazione a un risarcimento di carattere punitivo, stabilito in maniera forfettaria (sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, punto 34).

38      Al contrario, l’entità del risarcimento dovuto ai sensi dell’articolo 94 deve riflettere esattamente, per quanto possibile, i danni reali e accertati subiti dal suddetto titolare a causa dell’infrazione (sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, punto 35).

39      Intatti, da un lato, l’articolo 94, paragrafo 1 del regolamento n. 2100/94 mira a compensare, dal punto di vista finanziario, il vantaggio che ne trae l’autore dell’infrazione, e che corrisponde all’importo del canone di licenza dovuto che esso non ha versato. A tale riguardo, la Corte ha precisato che tale disposizione non prevede il risarcimento di danni diversi da quelli riconducibili al mancato pagamento dell’«equa compensazione» ai sensi di tale disposizione (sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, punto 31 e giurisprudenza citata).

40      Dall’altro, l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 concerne il danno che l’autore dell’infrazione è tenuto «fra l’altro» a risarcire al titolare, in caso di infrazione commessa «deliberatamente o per negligenza» (sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, punto 32).

41      Per quanto riguarda l’entità del risarcimento del danno subito, prevista all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, la Corte ha rilevato che spetta al titolare della varietà oggetto dell’infrazione produrre gli elementi che dimostrino che il danno che ha subito eccede i parametri dell’equa compensazione prevista al paragrafo 1 di tale articolo (sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, punto 56).

42      A tale proposito, l’importo del canone di licenza non può di per sé fungere come base per il calcolo di tale danno. Un canone di questo tipo consente, infatti, il calcolo dell’equa compensazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, e non è necessariamente collegato al danno non risarcito (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, punto 57).

43      In ogni caso, spetta al giudice adito valutare se i danni lamentati dal titolare della varietà oggetto dell’infrazione possano essere dimostrati con esattezza o se occorra procedere alla fissazione di un importo forfettario che rispecchi al meglio la consistenza di tali danni (sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, punto 59).

44      È sulla base di tali considerazioni che occorre esaminare la validità, alla luce dell’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94, della disposizione controversa.

45      In primo luogo, occorre rilevare che la disposizione controversa fissa un importo forfettario minimo calcolato con riferimento all’importo medio del canone di licenza, mentre l’importo di tale canone non può di per sé fungere da base per la valutazione del danno ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, come ricordato al punto 42 della presente sentenza.

46      In secondo luogo, l’istituzione di un importo forfettario minimo per il risarcimento del danno subito dal titolare implica, come indicato dalla Commissione in risposta a un quesito posto dalla Corte, che tale titolare non è tenuto a provare l’entità del danno subito, ma soltanto l’esistenza di un pregiudizio, ripetuto e intenzionale, ai suoi diritti. Orbene, come ricordato ai punti 38 e 41 della presente sentenza, il risarcimento ai sensi dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 deve riflettere esattamente, per quanto possibile, i danni reali e accertati subiti da un simile titolare al quale spetta fornire gli elementi comprovanti che il danno di cui al paragrafo 2 di tale articolo eccede gli elementi coperti dall’equa compensazione prevista al paragrafo 1 di detto articolo.

47      L’istituzione di un importo minimo forfettario di risarcimento implica altresì l’istituzione di una presunzione assoluta quanto alla portata minima di tale danno e limita il potere discrezionale del giudice, dato che quest’ultimo può solo maggiorare l’importo forfettario minimo fissato dalla disposizione controversa, ma non diminuirlo, e ciò, come riconosciuto dalla Commissione in risposta a un quesito posto dalla Corte in udienza su tale punto, anche se il danno effettivo può essere facilmente dimostrato e risulta essere inferiore a tale importo forfettario minimo.

48      Infine, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 43 della presente sentenza, il risarcimento ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 può essere fissato in modo forfettario solo sulla base di una valutazione del giudice adito. Pertanto, prevedendo un importo forfettario minimo per risarcire il danno subito dal titolare, la disposizione controversa limita a tale riguardo anche il potere discrezionale di detto giudice.

49      In terzo luogo, mentre, come ricordato ai punti 37 e 38 della presente sentenza e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, l’entità del risarcimento dovuto ai sensi dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 deve riflettere esattamente, per quanto possibile, i danni reali e accertati subiti dal titolare, senza sfociare in una condanna a carattere punitivo, la disposizione controversa, fissando il livello del risarcimento di un tale danno a un importo forfettario minimo calcolato sulla base del quadruplo dell’importo medio del canone di licenza, può portare alla concessione di un risarcimento danni di natura punitiva.

50      In quarto luogo, per quanto riguarda gli argomenti della Commissione fondati sulla sentenza del 25 gennaio 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (C‑367/15, EU:C:2017:36), come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 87 e 88 delle conclusioni, la causa sfociata in tale sentenza verteva sull’interpretazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45), mentre, nella presente causa, la Corte è chiamata a esaminare la validità di una disposizione del regolamento n. 1768/95, la quale è una misura di attuazione del regolamento n. 2100/94 e, come rilevato al punto 35 delle presente sentenza, deve a tale titolo essere conforme a detto regolamento e, segnatamente, all’articolo 94, paragrafo 2, del medesimo. Inoltre tale direttiva riguarda tutti i diritti di proprietà intellettuale e non solo la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e la diversità dei possibili pregiudizi e delle possibili violazioni dei diritti che essa include è ampia. Pertanto, anche se detta direttiva può, se del caso, costituire un elemento di contesto pertinente da prendere in considerazione ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 2100/94, occorre tuttavia evitare di attribuire, con il pretesto di un’interpretazione contestuale di tale regolamento, una portata a quest’ultimo che non corrisponde alla sua formulazione e alla sua finalità per quanto riguarda il regime di privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

51      Come risulta dai punti da 45 a 49 della presente sentenza, la disposizione controversa – nei limiti in cui fissa l’importo del risarcimento dovuto in relazione al canone di licenza, introduce una presunzione assoluta quanto all’entità minima del danno subito dal titolare e limita il potere discrezionale del giudice adito – è contraria all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, come interpretato dalla Corte. La circostanza, dedotta dalla STV e dalla Commissione, che tale disposizione si applica unicamente in caso di violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di corrispondere l’equa remunerazione derogatoria di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, di tale regolamento non è idonea a modificare tale conclusione. Pertanto, con l’adozione della disposizione controversa, la Commissione, alla luce dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, ha ecceduto i limiti della sua competenza di esecuzione.

52      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la disposizione controversa è invalida, alla luce dell’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94, nei limiti in cui prevede, in caso di violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di corrispondere l’equa remunerazione derogatoria, dovuta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, un risarcimento del danno subito dal titolare che rappresenti almeno un importo forfettario calcolato sulla base del quadruplo dell’importo medio percepito per la produzione soggetta a licenza di materiale di moltiplicazione di varietà protette della specie vegetale in questione nella stessa regione.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, è invalido.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.