Language of document : ECLI:EU:T:2016:479

Causa T‑620/13

Marchi Industriale SpA

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche

«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese – Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione che impone un onere amministrativo – Determinazione delle dimensioni di un’impresa – Potere dell’ECHA – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016

1.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso avverso una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che nega a un richiedente la registrazione la riduzione tariffaria prevista per le medie imprese – Ricevibilità – Ricorso parallelo pendente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA – Irrilevanza

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 6, § 4, 91, § 1, e 94, § 1; regolamento della Commissione n. 340/2008, art. 13, § 4)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che nega a un richiedente la registrazione la riduzione tariffaria prevista per le medie imprese

(Art. 296 TFUE; regolamento della Commissione n. 340/2008, art 13, § 4; raccomandazione della Commissione 2003/361, allegato, art 6, § 3)

1.      Il giudice dell’Unione è competente per conoscere di un ricorso di annullamento proposto contro una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’ECHA a norma del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le medie imprese e impone alla stessa un onere amministrativo e ciò nonostante il fatto che un ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione impugnata sia pendente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA.

L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, infatti, dispone che le decisioni della commissione di ricorso o dell’ECHA, nei casi per i quali non è previsto il diritto di adire tale commissione, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo 263 TFUE. A tale riguardo, l’articolo 91, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che può essere proposto ricorso avverso le decisioni dell’ECHA assunte a norma dell’articolo 9, dell’articolo 20, dell’articolo 27, paragrafo 6, dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 51 di detto regolamento. Tali disposizioni non presentano alcun nesso con la tariffa che deve essere pagata dalle imprese dichiaranti.

(v. punti 18, 19, 21, 23)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27, 38)