Language of document : ECLI:EU:T:2011:133

Causa T‑468/10

Joseph Doherty

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Tardività — Insussistenza di forza maggiore — Assenza di errore scusabile — Irricevibilità manifesta»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Termini — Norma di ordine pubblico — Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione — Nozione

(Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 2)

2.      Procedura — Termini di ricorso — Calcolo — Presa in considerazione della data e dell’ora del deposito in cancelleria

[Protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, articolo unico; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 43, n. 3 e 101, nn. 1, lett. a) e b), e 2]

3.      Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Caso fortuito o di forza maggiore — Nozione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)

4.      Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Errore scusabile — Nozione — Portata

1.      A norma dell’art. 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Tale termine di ricorso è di ordine pubblico, essendo stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se sia stato rispettato.

(v. punti 10, 12)

2.      L’ora da prendere in considerazione per il deposito di un ricorso dinanzi al Tribunale è l’ora registrata presso la cancelleria di quest’ultimo. Infatti, poiché, a norma dell’art. 43, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ai fini dei termini processuali si tiene conto soltanto della data del deposito in cancelleria, si deve ritenere che, ai fini del calcolo dei termini, occorra prendere in considerazione solo l’ora del deposito in cancelleria. Poiché la Corte di giustizia dell’Unione europea ha sede a Lussemburgo, si deve tenere conto dell’ora del Lussemburgo per il deposito di un ricorso in cancelleria.

(v. punto 16)

3.      Si può derogare all’applicazione delle normative in materia di termini processuali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto l’applicazione rigida delle stesse norme risponde al requisito della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

Le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’operatore deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti.

(v. punti 18-19)

4.      Un errore scusabile può, in casi eccezionali, avere l’effetto di non comportare decadenza. L’errore scusabile è una nozione che deve essere interpretata restrittivamente e che può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione inammissibile in un soggetto in buona fede e che ha dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto.

Non ricorre tale caso anche ammettendo che la cancelleria abbia fornito informazioni per telefono in ordine alle modalità di deposito dei ricorsi, poiché, da un lato, il ricorrente è tenuto ad applicare le disposizioni del regolamento di procedura relative alle modalità di deposito dei ricorsi previste ed ai termini applicabili, che non presentano particolari difficoltà d’interpretazione e, dall’altro, esula dalle attribuzioni e dalle competenze dei funzionari della cancelleria pronunciarsi sul calcolo del termine per la presentazione di un ricorso. Neppure le vicende relative al funzionamento e all’organizzazione dei servizi del rappresentante del ricorrente possono conferire carattere scusabile al deposito tardivo del ricorso.

(v. punti 27-30)